CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per la esclusione della punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 2019 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di gr. 4,7 di hashish) alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688 di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello ha proceduto ad una ricostruzione illogica dei fatti, liquidando come alternativa ed inconsistente quella proposta dalla difesa, che invece si basava su evidenze probatorie, travisate dai giudici di merito. In particolare, secondo la perizia tossicologica, la droga detenuta era pari a mezza dose (0,01 THC) di bassissima qualità e non era stata rinvenuta alcuna traccia di stupefacente sui bilancini di precisione e alcun collegamento tra l'hashish e la creatina sequestrata nella abitazione del ricorrente. In tale contesto la prova della destinazione della droga è stato basata in definitiva sulla divisione della droga in due involucri, che invece era sicuramente compatibile con l'uso personale. Né poteva rilevare la somma rinvenuta nella abitazione dell'imputato, posto che il ricorrente viveva con i familiari e svolgeva l'attività di parrucchiere. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. e alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione per mancato adeguamento della pena al fatto. La Corte di appello ha negato l'applicazione della suddetta causa di non punibilità omettendo di valutare la scarsa offensività del fatto già ravvisata dal primo giudice in motivazione e basandosi piuttosto su una precedente condanna riportata dal ricorrente, che non poteva tuttavia configurare il presupposto ostativo della abitualità criminosa. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 53 I. n. 689 del 1981 per la mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo non supera la soglia dell'ammissibilità, in quanto è meramente reiterativo di questioni già affrontate dalla Corte di appello con motivazione puntuale e non manifestamente illogica e pertanto non censurabile in questa sede. La Corte di appello ha infatti spiegato come la tesi difensiva (uso personale della droga) trovasse smentita nei dati fattuali presenti nel compendio probatorio e comunque finisse per evidenziare aspetti inidonei a disarticolare il ragionamento giustificativo in punto di responsabilità del ricorrente. Va rammentato che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275290). La Corte di appello ha ricostruito la illecita destinazione della droga, ancorché la stessa fosse di quantità minima e di bassa qualità, sulla base di significativi e convergenti indici rivelatori, oggettivamente certi, quali la divisione della sostanza stupefacente, la detenzione all'interno della camera da letto del ricorrente di due bilancini di precisione e di sostanza da taglio (grammi 54,6 di creatina), nonché di una somma di danaro (euro 1.160), non rivendicata da alcuno dei suoi familiari, la mancanza di una attività lavorativa. 3. Erroneamente invece la Corte di appello, pur dando atto della modesta offensività della condotta, ha ritenuto di non poter applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sul dirimente dato ostativo costituito dalla abitualità del comportamento illecito, desunta da un unico precedente specifico. In tal modo la Corte di appello non ha fatto buon governo della esegesi di detta norma proveniente dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). L'errore nei termini rilevati determina l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. Non appare necessario disporre il rinvio al giudice di merito. La causa speciale di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. può essere infatti rilevata nel giudizio di legittimità se i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (per tutte Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118). In questa prospettiva, avendo la stessa Corte di appello definito il fatto in termini di minimo disvalore, ne consegue che già in questa sede e senza la necessità di ulteriori accertamenti di merito, l'offesa può essere qualificata in termini di particolare tenuità.Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. I) cod. proc. pen., perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolate tenuità. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pe