CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 37464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8093-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 62/2022 della CORTE CONTI - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 01/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria finale depositata dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 370/2019 (pubblicata il 30 settembre 2019), la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana, decidendo sull’azione per responsabilità erariale promossa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incaricata dal Comune di Pistoia di gestire, per gli anni 2007- 2011, le pratiche relative agli incassi delle sanzioni amministrative per le violazioni del c.d. codice della strada commesse da cittadini stranieri), condannava quest’ultima al pagamento, in favore del citato Comune di Pistoia, della somma di euro 119.504,53, in relazione all’addebito consistito nell’accertamento della parziale irregolarità dei conti giudiziali dalla stessa società presentati in relazione agli esercizi delle sopraindicate annualità. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame, dinanzi alla Sezione giurisdizionale centrale di appello Corte dei conti, la menzionata società condannata. Decidendo sullo stesso nella resistenza del Procuratore generale della Corte contabile, la Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello lo ha respinto, con sentenza n. 62/2022 (depositata il 1° marzo 2022). A sostegno dell’adottata pronuncia, il citato giudice contabile di appello ha rilevato l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . In primo luogo, quanto alla doglianza –di carattere preliminare –relativa all’asserita estinzione del giudizio di conto, il giudice di secondo grado, sulla premessa che i conti oggetto di controversia erano stati “presentati” dall’agente contabile prima del 7 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del d. lgs. n. 174/2016) e che, quindi, si sarebbe dovuta applicare ratione temporisla disciplina previgente (in particolare, quella prevista dall’art. 27 del R.D. n. 1038/1993, come ribadita dall’art. 2 della legge n. 20/1994), ha osservato che non si era venuta a verificare alcuna estinzione quinquennale (a decorrere dal deposito dei conti senza che fosse stata depositata presso la segreteria della Sezione la relazione provvisoria sancita dall’art. 29 dello stesso decreto). Tanto in considerazione del fatto che i conti 2007, 2008 e 2009 erano stati depositati “in Sezione previa parifica il 18 giugno 2010” e che quelli relativi agli anni 2010 e 2011 erano stati “presentati” al Comune di Pistoia “nel rispetto dei termini” (pertanto entro i 30 giorni dalla chiusura dei rispettivi esercizi) e che, poiché il decorso del termine di prescrizione era stato idoneamente interrotto con le relazioni del 22 aprile 2015, 13 ottobre 2017 e 9 ottobre 2018, ne conseguiva la palese infondatezza dell’eccezione di estinzione (per prescrizione) della pretesa sanzionatoria contabile. Con riferimento, poi, all’ulteriore questione preliminare riconducibile al motivo con il quale era stato dedotto il difetto di giurisdizione contabile, il giudice di appello ne ha ravvisato ugualmente l’infondatezza, escludendo che il petitum sostanziale della controversia potesse riguardare il solo mancato rispetto della prestazione contrattuale consistente nell’individuazione dei contravventori stranieri al codice della strada. Infatti, al di là dell’assunzione della funzione del servizio di “esternalizzazione” delle infrazioni, alla società appellante spettava anche l’obbligo di incassare gli introiti versati su base volontaria fino a tutto il 2009 e, altresì, di curarne la riscossione in via stragiudiziale, in virtù dell’ultima convenzione sottoscritta per gli esercizi 2010-2011. Pertanto, non poteva dubitarsi del fatto che la citata società incaricata di questa complessiva funzione avesse assunto anche la qualità di agente contabile preposto al “maneggio” di denaro per conto del Comune di Pistoia, con la produzione di tutte le conseguenze ricollegabili alle previsioni di cui agli artt. 93 e 233 del c.d. T.U.E.L. (d. lgs. n. 267/2000), anche in termini di responsabilità contabile per il caso di mancata o irregolare resa delconto concernente la gestione attribuitale. Il giudice contabile di appello ha, infine, rigettato tutte le altre censure attinenti al merito, sulla base dei congrui accertamenti fattuali operati con la sentenza di prime cure e della sussumibilità degli stessi nelle contestate violazioni. 3. Contro la predetta sentenza di appello n. 62/2022 ha proposto ricorso per cassazione per questione di giurisdizione, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di due motivi, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, instando, comunque, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c. – il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, nonché la nullità della sentenza per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili. In particolare, la citata ricorrente ha inteso sostenere che gli addebiti attribuitile si sostanziavano non in addebiti contabili ma nella contestazione di essersi resa colpevolmente inadempiente alle obbligazioni contrattuali nel reperire le generalità e gli indirizzi dei contravventori cui notificare i verbali relativi alle violazioni del codice della strada, così ritenendo illegittimamente sussistente una responsabilità contabile a fronte di un asserito inadempimento contrattuale, la cui cognizione si sarebbe dovuta ritenere sottratta alla giurisdizione contabile (invece considerata, nell’impugnata sentenza, emergente sulla scorta di asserzioni fra loro inconciliabili). 2. Con la seconda censura, la stessa ricorrente ha dedotto – sotto il diverso profilo dell’eccesso nell’esercizio di potere giudisdizionale (ed avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.) – il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, congiuntamente alla nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione e/o per motivazione apparente (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Al riguardo, la società ricorrente ha prospettato la mancata rilevazione della denunciata estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 20/1994 (da considerarsi applicabile al caso “ratione temporis”), invece da ritenersi sussistente sul presuppostoche la relazione di irregolarità assunta nel termine di cinque anni dalla presentazione del conto non conteneva alcun addebito nei confronti di essa ricorrente. Pertanto, l’omessa pronuncia di estinzione avrebbe dovuto considerarsi comportante il superamento dei limiti esterni della giurisdizione da parte della Corte dei conti in un ambito riservato alla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente configurazione della nullità dell’impugnata sentenza. 3. Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi attengono a ragioni non comportanti vizi inerenti alla giurisdizione contabile, ma solo ad asseriti vizi inerenti valutazioni di merito e di natura processuale concernenti il modo di esercizio della citata giurisdizione speciale. Infatti, sulla base del coordinamento sistematico univocamente emergente dai disposti dei commi 7 e 8 dell’art. 111 della Costituzione, è indiscutibile che la ricorribilità in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammessa per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, mentre la possibilità di impugnazione straordinaria in cassazione – per violazione di legge - ai sensi del citato comma settimo è consentita avverso i provvedimenti emessi, oltre che dagli organi giurisdizionali ordinari, anche di quelli speciali, che, però, si identificano con giudici diversi (come ad es. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], la Sezione disciplinare del CSM, il [OSCURATO:PERSONA], ecc.) da quelli specificamente indicati nel comma ottavo (dotati, perciò, di una propria autonomia giurisdizionale nell’attuale sistema costituzionale). Pertanto, è necessario verificare se i formulati motivi sono o meno riconducibili a quelli propriamente contemplati dal suddetto comma ottavo dell’art. 111 Cost. o dall’art. 362, comma 1, c.p.c. (od anche dall’art. 207 del c.d. codice di giustizia contabile). La risposta deve essere negativa, con la conseguenza che le censure mosse avverso l’impugnata decisione della Corte dei conti vanno ritenute inammissibili perché non implicano la denuncia di violazioni dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma si risolvono nella deduzione di supposte errate valutazioni di merito o di vizi processuali propriamente rientranti nell’ambito dell’esercizio della stessa giurisdizione contabile. In particolare, con le due – all’evidenza connesse - proposte doglianze risultano denunciati un’asserita erroneità dell’impugnata sentenza in ordine alla individuazione del titolo di attribuzione della responsabilità contabile della società ricorrente (sul presupposto che, nella fattispecie, avrebbe dovuto considerarsi sussistente una mera responsabilità di tipo civilistico) ed un eccesso di potere giurisdizionale ricondotto a tale attività valutativa interpretativa (sulla base di un’affermata carenza o contraddittorietà motivazionale in relazione alla mancata rilevazione della supposta estinzione del giudizio di conto, del tutto insussistente sulla scorta dell’adeguato percorso logico-giuridico svolto nell’impugnata sentenza). Strutturati in tali termini, appare, perciò, evidente che i due motivi non investono profili che riguardano la giurisdizione della Corte dei conti nei limiti in cui la giurisprudenza consolidata di queste Sezioni unite consente l’esercizio del suo sindacato, il quale può – invero - inerire soltanto al superamento dei limiti esterni della giurisdizione (verificabili nei casi in cui il giudice abbia esercitato un potere giurisdizionale di cui non dispone o in cui non abbia esercitato un potere ritenendolo spettante ad altra giurisdizione) e non già ai limiti interni (ovvero riguardanti le situazioni nelle quali il giudice abbia eventualmente esercitato erroneamente il potere giurisdizionale di cui dispone). Il suddetto sindacato, pertanto, non può mai ritenersi esteso - neppure a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111, commi 1 e 2, Cost. - ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, il cui accertamento è riconducibile all'ambito dei limiti interni della stessa giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo –per l’appunto - al modo in cui è stata esercitata (Cass., Sez. Un., 26 agosto 2019, n. 21692; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 4 giugno 2021, n. 15573). Si è, infatti, chiarito (v., ad es., Cass., Sez. Un., 14 novembre 2018, n. 29285) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne deriverebbe, altrimenti, del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali appena richiamate non consentono. Si è anche ribadito (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione g iurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Alla stregua del riferito complesso argomentativo ed essendo indubbio che, nel caso di specie, si versa proprio nella ipotesi della denuncia di assunti vizi in procedendo o in iudicando attinenti all’esercizio della giurisdizione contabile in relazione all’accertamento della responsabilità contabile della ricorrente, il ricorso dalla stessa proposto va ritenuto inammissibile con riferimento a tutti e due i motivi in cui è stato articolato, poiché – per l’appunto - riferiti a vizi non rientranti tra quelli previsti dagli artt. 111, comma 8, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile (d. lgs. n. 174/2016). 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti, il quale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori. 5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dell'obbligo di versa mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presuppost