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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 35002/2024

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del.

PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigr fe indicata, emessa dal Tribunale di Cagliari, che ha dichiarato inammissibile l'stanza di sospensi ne o annullamento dell'ordine di esecuzione della riduzione in pristino dei luoghi, di proprietà della ricorrente, ove è stato realizzato un immobile abusivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il 01/04/2019.

2. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di le ge, rappresentando di aver già eseguito l'ordine di riduzione in pristino dei luoghi, avendo riportato l'immobile abusivo all'uso agricolo originariamente autorizzato secondo progetto che allega al ricorso e che è stato approvato dagli uffici competenti del Comune di Assemini.

Ne segue che non può essere eseguita la demolizione di una struttura ormai legittima a seguito del ripristino della destinazione a uso agricolo.

La ricorrente, in particolare, deduce che non si è ancora verificata alcuna acquisizione del bene al patrimonio pubblico.

Al riguardo, rappresenta che con nota comun le del 08/02/2024, il Comune ha comunicato alla ricorrente di essere in procinto di effett are l'immissione in possesso e l'acquisizione dell'area in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Pertanto, la ricorren e evidenzia che non si è perfezionato il procedimento amministrativo di acquisizione obile al patrimonio pubblico, che costituisce l'esito della sequenza procedimentale, che ha come condizione l'accertamento della inottemperanza dell'ordine di demolizione.

Pertanto, il ripristino dei luoghi, sia pur tardivo, impedisce che si p rfezioni il suddetto procedimento.

Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare la sussistenz e la decisività dei suddetti elementi e non dichiarare l'inammissibilità dell'istanza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Va innanzitutto osservato che la ricorrente ripropone le medesime questioni sulle quali vi sono già state già ben tre pronunce del giudice dell'esecuzione.

Al riguardo il giudice a quo ha richiamato: l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di rigetto delle istanze di restituzione dell'immobile formulate, ove il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la ricorrente non aveva otte perato all'ordine di riduzione in pristino dei luoghi entro il termine stabilito, ma anzi aveva com esso ulteriori abusi edilizi.l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui veniva rigettata l'istanza di acce so all'immobile per analoghi motivi; l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile la medesima richiesta, trattandosi di questioni già rigettate.

Pertanto, il giudice di merito ha affermato la inammissibilità dell' nnesima istanza di sospensione e annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dalla Proc ra della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il 01/04/2019, trattandosi di questioni g a precedentemente vagliate e rigettate.

I

1.2. In ordine alla doglianza relativa all'incompleto espletamentcl del procedimento amministrativo di acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivo; con conseguente mancata acquisizione del bene al patrimonio comunale, il giudice a quo ha affermato che il procedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale ha esclusiv mente rilevanza sul piano amministrativo, sicché il suo mancato, completo espletamento probabilmente da ricondurre a un tardivo frazionamento catastale - non esclude che il bene av ebbe dovuto essere comunque demolito dalla ricorrente.

1.3. Il giudice a quo ha anche richiamato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari del 01/07/2022 (concernente la violazione degli obblighi di custodia dell'imltnobile sottoposto a sequestro preventivo ed ulteriori abusi edilizi realizzati in aggiunta a quelli gi realizzati nel 2015) e l'asserto - formulato dalla ricorrente - secondo cui le opere di riduzione in pristino dei luoghi sono state già eseguite per l' esito positivo della messa alla prova.

Ciò non n ulta dalla pronuncia del Tribunale di Cagliari che ha dichiarato l'estinzione per esito positivo del a messa alla prova, senza fare alcun richiamo alla riduzione in pristino dei luoghi sui cui insisteva o le opere abusive.

Le ragioni giustificative della statuizione emessa si evincono, d nque, in maniera inequivocabile, dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnai e, non essendo connotabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, sono in indacabili in questa sede.

Le doglianze formulate con il ricorso per cassazione consistono in crisure in punto di fatto, tendenti ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, omma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del. PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigr fe indicata, emessa dal Tribunale di Cagliari, che ha dichiarato inammissibile l'stanza di sospensi ne o annullamento dell'ordine di esecuzione della riduzione in pristino dei luoghi, di proprietà della ricorrente, ove è stato realizzato un immobile abusivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il 01/04/2019. 2. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di le ge, rappresentando di aver già eseguito l'ordine di riduzione in pristino dei luoghi, avendo riportato l'immobile abusivo all'uso agricolo originariamente autorizzato secondo progetto che allega al ricorso e che è stato approvato dagli uffici competenti del Comune di Assemini. Ne segue che non può essere eseguita la demolizione di una struttura ormai legittima a seguito del ripristino della destinazione a uso agricolo. La ricorrente, in particolare, deduce che non si è ancora verificata alcuna acquisizione del bene al patrimonio pubblico. Al riguardo, rappresenta che con nota comun le del 08/02/2024, il Comune ha comunicato alla ricorrente di essere in procinto di effett are l'immissione in possesso e l'acquisizione dell'area in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto, la ricorren e evidenzia che non si è perfezionato il procedimento amministrativo di acquisizione obile al patrimonio pubblico, che costituisce l'esito della sequenza procedimentale, che ha come condizione l'accertamento della inottemperanza dell'ordine di demolizione. Pertanto, il ripristino dei luoghi, sia pur tardivo, impedisce che si p rfezioni il suddetto procedimento. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare la sussistenz e la decisività dei suddetti elementi e non dichiarare l'inammissibilità dell'istanza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Va innanzitutto osservato che la ricorrente ripropone le medesime questioni sulle quali vi sono già state già ben tre pronunce del giudice dell'esecuzione. Al riguardo il giudice a quo ha richiamato: l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di rigetto delle istanze di restituzione dell'immobile formulate, ove il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la ricorrente non aveva otte perato all'ordine di riduzione in pristino dei luoghi entro il termine stabilito, ma anzi aveva com esso ulteriori abusi edilizi.l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui veniva rigettata l'istanza di acce so all'immobile per analoghi motivi; l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile la medesima richiesta, trattandosi di questioni già rigettate. Pertanto, il giudice di merito ha affermato la inammissibilità dell' nnesima istanza di sospensione e annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dalla Proc ra della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il 01/04/2019, trattandosi di questioni g a precedentemente vagliate e rigettate. I 1.2. In ordine alla doglianza relativa all'incompleto espletamentcl del procedimento amministrativo di acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivo; con conseguente mancata acquisizione del bene al patrimonio comunale, il giudice a quo ha affermato che il procedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale ha esclusiv mente rilevanza sul piano amministrativo, sicché il suo mancato, completo espletamento probabilmente da ricondurre a un tardivo frazionamento catastale - non esclude che il bene av ebbe dovuto essere comunque demolito dalla ricorrente. 1.3. Il giudice a quo ha anche richiamato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari del 01/07/2022 (concernente la violazione degli obblighi di custodia dell'imltnobile sottoposto a sequestro preventivo ed ulteriori abusi edilizi realizzati in aggiunta a quelli gi realizzati nel 2015) e l'asserto - formulato dalla ricorrente - secondo cui le opere di riduzione in pristino dei luoghi sono state già eseguite per l' esito positivo della messa alla prova. Ciò non n ulta dalla pronuncia del Tribunale di Cagliari che ha dichiarato l'estinzione per esito positivo del a messa alla prova, senza fare alcun richiamo alla riduzione in pristino dei luoghi sui cui insisteva o le opere abusive. Le ragioni giustificative della statuizione emessa si evincono, d nque, in maniera inequivocabile, dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnai e, non essendo connotabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, sono in indacabili in questa sede. Le doglianze formulate con il ricorso per cassazione consistono in crisure in punto di fatto, tendenti ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, omma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all
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