CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti indicato,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1733/2025,depositata il 16/10/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte del controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]