CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17226/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUIGI CASTELLO-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO del PIEMONTE n. 539/2023 depositata il 18/12/2023.Numero registro generale 14777/2024Numero sezionale 4661/2026Numero di raccolta generale 17226/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Asti è proprietaria di un immobile,sito nel territorio comunale, individuato in catasto al fg.81, n.240,sub.4, accatastato in categoria B/1, destinato a [OSCURATO:PERSONA] di riposo.2. L’Ente locale, visto il mancato pagamento, anche per l’annod’imposta 2016, dell’IMU dovuta ex lege, si attivava al fine di richiederee acquisire dall’ente non commerciale, la documentazione necessaria averificare la sussistenza o meno del diritto a beneficiare dell’esenzionedall’imposta, secondo quanto statuito dall’art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs504/1992, cui rinvia, per l’IMU, l’art.9, c.8, D.Lgs 23/2011. Stante lamancanza di idoneo riscontro, il Comune di Asti, quindi, procedevaall’emissione e notifica dell’avviso di accertamento n.24402, del10/12/2021.3. Avverso il predetto atto, la [OSCURATO:PERSONA] di Riposo ha proposto ricorso,innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Asti.4. Con sentenza n. 70/22, depositata in data 22/09/2022, laCommissione tributaria provinciale di Asti ha accolto il ricorso e haannullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione.5. Il comune ha interposto gravame, e la CTG-2, con la sentenzain epigrafe indicata, lo ha rigettato, rilevando come il giudizio siinserisse in un contenzioso più esteso tra il Comune di Asti e la [OSCURATO:PERSONA] diRiposo, nel quale le commissioni tributarie avevano ripetutamenteaccolto i ricorsi della struttura per diverse annualità IMU, con decisioniconfermate anche in secondo grado, mentre per l’annualità 2013pendeva il ricorso in Cassazione del Comune. Nel caso esaminato, ilgiudice di appello ha rilevato come l’avviso di accertamento risultasseprivo di una motivazione adeguata, poiché il Comune si era limitato adichiarare l’assenza dei requisiti per l’esenzione e a indicare unapercentuale del 61% di uso commerciale senza spiegare criteri, calcoli2 di 5Numero registro generale 14777/2024Numero sezionale 4661/2026Numero di raccolta generale 17226/2026Data pubblicazione 01/06/2026o presupposti, né allegare gli atti richiamati. Tale carenza, ritenuta inviolazione della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)e dei principi giurisprudenziali sulla necessità di una motivazione chiarae completa, avrebbe impedito al contribuente di comprendere lapretesa impositiva.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazionecomunale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solomotivo, cui ha resistito con controricorso l’ente intimato.7. È stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesadella contribuente ha chiesto la discussione della controversia.8. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’accoglimento del ricorso.9. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art.360, c.1, n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.7, l. n. 212 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1, co.162, l. n. 296/2006, nonché dell’art.3, l. n.241/1990, per aver ritenuto il giudice del gravame non soddisfatto ilrequisito di motivazione degli avvisi di accertamento a causa dellaasserita mancata indicazione della specifica indicazione di tutte leragioni giuridiche e/o fattuali che giustificavano il disconoscimentodell’esenzione.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.3. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamentoconsolidato (ex plurimis: Cass., 28 /05/2024, n.14890) ha stabilito che 1.3. la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica,presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzionedi delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nelsuccessivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado diconoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di3 di 5Numero registro generale 14777/2024Numero sezionale 4661/2026Numero di raccolta generale 17226/2026Data pubblicazione 01/06/2026approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deveritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e dellerelative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterioapplicato in concreto attengono al diverso piano della prova dellapretesa tributaria (cfr. Cass. n. 9810 del 7/05/2014);1.4. con particolare riguardo all’ICI (sulla base di principi applicabilianche all’IMU) l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersiadempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in gradodi conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi,di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, checonsentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegnoalla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26431 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) .La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che dettoonere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anchel’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimentodi ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamenteapplicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provarel’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass.,24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11giugno 2010, n. 14094; v., in tema di IMU, Cass., 20 novembre 2024,n. 29845; Cass., 23 ottobre 2024, n. 27441), salvo che, nel modelloministeriale di dichiarazione redatto secondo con il d.m. 26 giugno2014, cit., vi sia stata una indicazione specifica dei requisiti necessariper la fruizione dell’esenzione (Cass., 10 dicembre 2024, n. 31726).4 di 5Numero registro generale 14777/2024Numero sezionale 4661/2026Numero di raccolta generale 17226/2026Data pubblicazione 01/06/20263.1. Di detta specifica richiesta, però, non v’è alcuna traccia,nemmeno in deduzione, e i requisiti della fattispecie in discorso, inquanto afferenti alla medesima sfera di conoscenza, e disponibilità, delcontribuente non possono che ascriversi ad un’eccezione il cui oneredella prova solo sullo stesso contribuente grava (Cass., 16 luglio 2019,n. 19072; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n.4502; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5485).Nel caso di specie non risulta in particolare chiarito (nella sentenzaimpugnata) se vi fosse una specifica richiesta dell’esenzione, atteso chela Corte di gravame nulla dice sul punto; mentre risultavano viceversadibattute, tra le parti, altre questioni introdotte con eccezioni svoltedalla contribuente. Trattasi però di accertamento che deve esseresvolto dal giudice di merito.3.2. Alla luce di quanto sopra, consegue che il motivo meritaaccoglimento, con rinvio al giudice dell’appello.4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO5 di 5