CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2025
Cassazione n. 25467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
issibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Ferrara, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimentodella continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzatanell’interesse di XXXXXXXXXX in relazione ai reati giudicati con novesentenze, unificando i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 2, 3, 4 e 8 –trattandosi di reati omogenei (tentato furto e ricettazione) commessi in luoghilimitrofi in un breve lasso temporale, tra il 16/05/2017 ed il 04/09/2017 -,respingendo nel resto l’istanza.Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto di non poter unificare i fattigiudicati con le ulteriori sentenze di cui ai nn. 1, 5, 6, 7 e 9 trattandosi di reatieterogenei, commessi in un arco temporale ampio, a più di un anno l’unodall’altro, ed in assenza di elementi sintomatici dell’unitarietà dell’ideazionecriminosa, neanche con riferimento al dedotto stato di tossicodipendenza,neppure documentalmente accertato.2. Avverso la predetta ordinanza XXXXXXXXXX, per mezzo del suodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo ivizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione in relazionealla sentenza n. 429/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara il 04/04/2022.La citata sentenza era stata inserita nell’elenco delle dieci sentenze inrelazioni alle quali il condannato aveva avanzato richiesta di riconoscimentodella continuazione; il Giudice dell’esecuzione ha omesso totalmente diprendere in considerazione detta pronuncia che non è stata quindi valutata dalTribunale.2.2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazionenella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere la continuazione anche conriferimento alla sentenza sub n. 7.La sentenza n. 7, emessa dal Tribunale di Ferrara il 07/09/2021ed epoca contigui a quelli che avevano accumunato, secondo la medesimavalutazione operata dal G.E., le sentenze nn. 2, 3, 4 e 8.2.3. Con il terzo motivo deduce mancanza della motivazione in ordine almancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze n.429/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara il 04/04/2022 e n. 1322 emessa dalTribunale di Ferrara il 28/10/2022.Le due citate sentenze attengono alla medesima fattispecie di reato –cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73 comma 5 d.P.R.309 del 1990 – commessi nel medesimo luogo, Bondeno, rispettivamente dal2009 al 2021 i primi, e dal 2014 al 2019 i secondi. Si tratta all’evidenza di fatticollegati, anche in considerazione dello status di tossicodipendente delprevenuto come documentato in seno all’istanza genetica.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, Maria ElenaGamberini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in ragionedella loro stretta connessione, sono manifestamente infondati.La censura muove dal presupposto che il giudice dell’esecuzione abbiaomesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della continuazione anchecon riferimento alla sentenza n. 429/2022 del Tribunale di Ferrara, del 4 aprile2022, ma tale presupposto non trova riscontro negli atti: dall’esame dell’istanzaoriginaria depositata il 24 luglio 2025 emerge, infatti, che la richiesta formulatanell’interesse del condannato riguardava soltanto le nove sentenzespecificamente indicate nell’elenco contenuto nell’atto difensivo, corrispondentia quelle sulle quali il Tribunale ha effettivamente provveduto.La sentenza n. 429/2022, pur materialmente allegata al fascicolo, nonrisulta invece menzionata nell’elenco delle decisioni in relazione alle quali erastata sollecitata, ex art. 671 cod. proc. pen., l’applicazione della continuazione;e l’allegazione materiale del provvedimento non può valere a surrogare unadomanda che, nei suoi elementi essenziali, non sia stata proposta. Ne derivache non è configurabile alcuna omissione di pronuncia, avendo il giudicedell’esecuzione deciso sull’intero perimetro della domanda devolutagli.È, poi, privo di incidenza l’errore materiale nel quale è incorso ilTribunale nell’indicare, con riferimento alla sentenza sub 9), la data del 4 aprile2022 anziché quella del 28 ottobre 2022. Dalla lettura del provvedimentoimpugnato e degli atti richiamati risulta, infatti, che l’errore ha riguardatoesclusivamente la data di emissione della decisione, e non anche il numero diregistro, né i reati oggetto della sentenza n. 1322/2022, concernenti violazionidell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesse nel periodo dal 2014 al 2019. Sitratta, pertanto, di una inesattezza meramente materiale, non idonea a incideresulla correttezza del percorso argomentativo seguito dal giudicedell ’esecuzione.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché si risolve inuna lettura parziale e meramente confutativa della motivazione delprovvedimento impugnato.Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato, in relazione ai reati giudicaticon le sentenze sub 2), 3), 4) e 8), la convergenza di plurimi indici sintomaticidel medesimo disegno criminoso, rappresentati dall’omogeneità delle condotte,aventi ad oggetto tentati furti e ricettazioni, dalla contiguità dei luoghi dicommissione e dalla concentrazione temporale dei fatti, commessi tra il 16maggio 2017 ed il 4 settembre 2017. Ha, invece, escluso l’estensione delvincolo al fatto giudicato con la sentenza sub 7), commesso il 28 giugno 2018,in ragione della diversità del quadro complessivo, segnato dalla maggioredistanza cronologica e dalla carenza di ulteriori elementi indicativi di unapreventiva unitaria deliberazione criminosa.La censura difensiva, dunque, non evidenzia alcuna contraddizionemanifesta della motivazione, ma sollecita una diversa ponderazione degli stessielementi di fatto già esaminati dal giudice dell’esecuzione. Una simileprospettazione è estranea al sindacato di legittimità, non potendo il ricorso percassazione trasformarsi in una nuova valutazione del merito dell’istanzaproposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.4. Né conduce a diversa conclusione il richiamo allo stato ditossicodipendenza del condannato.Va, in proposito, ricordato che, a seguito della modifica dell’art. 671,comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lostato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente ilriconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardoai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorranoanche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenzadella continuazione (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240– 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).La modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha, dunque, introdotto undiverso concetto di continuazione per i soggetti tossicodipendenti, restandonecessaria, anche per tale categoria di autori, la dimostrazione che i reati sianoavvinti da un medesimo disegno criminoso; ne consegue che la condizione ditossicodipendenza costituisce un fattore ulteriore e concorrente, non esclusivo,dell’accertamento, e non può essere valorizzata quale surrogato della provadella originaria programmazione unitaria (Sez. 1, n. 18242 del 14/04/2014,5. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che lo stato ditossicodipendenza non risultava documentalmente accertato; tale specificaaffermazione non è in alcun modo censurata dal ricorso, che sul punto incorre,pertanto, nel vizio di aspecificità.In ogni caso, la dedotta condizione soggettiva non è stata posta inrelazione, con argomenti specifici, alla commissione dei singoli reati, né indicatacome concreto fattore di unificazione di fatti che il giudice dell’esecuzione haritenuto eterogenei, distanti nel tempo e privi di ulteriori indici sintomatici diuna preventiva ideazione comune.6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delleammende della somma indicata in dispositivo, stimata equa in ragione deiprofili di colpa emergenti dalla proposizione di censure manifestamenteinfondate.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.