CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/9/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inainnnissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché l'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze presuppone che si proceda, anche in assenza della formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della stessa legge, per reati commessi in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (cfr. Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018) evenienza esaminata ed esclusa, sulla scorta dell'esame degli atti processuali, dalla Corte di appello e non contrastata, con adeguati argomenti in fatto prima che in diritto, con il motivo di ricorso;Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere rela,[OSCURATO:PERSONA] 'dente E