CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 40098/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2013 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per abrogazione del reato. lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, con sentenza in data 4 dicembre 2013, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 200,00 di multa in quanto, all’esito del processo svoltosi in contumacia, era ritenuta colpevole del delitto di danneggiamento semplice. 2. Con ordinanza del 6 marzo 2025 il Tribunale di Pescara rimetteva l’imputata, già dichiarata contumace, in termini per proporre impugnazione, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 175 vecchia formulazione cod. proc. pen. 3. A seguito della rimessione in termini, avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata lamentando nullità della sentenza per mancanza di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità della stessa; inoltre, con lo stesso motivo, la difesa esponeva come a seguito del D.Lvo n. 7 del 2016 il delitto di danneggiamento semplice già previsto dall’art. 635 cod. pen. fosse stato depenalizzato e chiedeva pertanto l’annullamento senza rinvio della pronuncia di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo, si osserva chela doglianza di assenza di motivazione è manifestamente infondata posto che la sentenza impugnata contiene sia la adeguata descrizione del fatto sia l’elencazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, richiamando le dichiarazioni della persona offesa sentita in dibattimento e quelle di altri testimoni, confortate, peraltro, dalla documentazione fotografica attestante l’esito dell’azione di danneggiamento. Le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.Quanto alla doglianza in punto avvenuta abrogazione del titolo di reato va innanzi tutto premesso che per effetto del provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione adottato dal Tribunale di Pescara l’imputata è stata posta nella condizione di proporre tutti i motivi di ricorso avverso l’originaria sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; tra le doglianze proponibili in sede di impugnazione, che in caso di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] va individuata nel ricorso per cassazione, vi è certamente anche lo ius superveniens e cioè quella disposizione intervenuta dopo la condanna che abbia depenalizzato il reato per il quale è intervenuta l’affermazione di responsabilità. Così che nell’ipotesi di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna per il delitto di danneggiamento depenalizzato a seguito del D. Lvo n. 7/2016, l’imputato potrà fare valere anche che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Al proposito va ricordato come la Corte di cassazione ha affermato come l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa essa sia ritenuta, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta (Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241 - 01). 3. E tuttavia l’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame non determina l’accoglimento della doglianza posto che alla ricorrente è contestata una fattispecie di danneggiamento commesso su una autovettura parcheggiata nella pubblica via e, quindi, commessa con la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., ipotesi, questa, che ai sensi del novellato art. 635 cod. pen. continua a costituire reato, essendo stata depenalizzata solo la vecchia ipotesi di danneggiamento semplice. 4. Occorre poi precisare che il legislatore è intervenuto a più riprese sul regime di procedibilità del delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen.. Dapprima, con l'introduzione del comma quinto (ex art. 2, comma 2, lett. n) d.lgs.150/2022) ha reso procedibile a querela l'ipotesi di danneggiamento prevista dal comma primo (fatto commesso su cose mobili o immobili altrui commesso con violenza alla persona o con minaccia) lasciando impregiudicata la procedibilità d'ufficio "se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità". Successivamente, con l'art. 1, comma 1, lettera b) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31,), ha esteso la procedibilità a querela ai casi previsti dal secondo comma, numero 1) dell'art. 635 "limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7)". Dal confronto letterale delle due norme (artt. 635 comma quinto e 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) risulta quindi che la procedibilità a querela riguarda solo una parte dei casi previsti dall'art. 625 n.7 cod. pen., e cioè i fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che anche dopo il d.lgs n. 31 del 2024 i fatti di danneggiamento commessi su autovetture parcheggiate nella pubblica via, in quanto esposte alla pubblica fede, continuano ad essere previsti come reato e sono perseguibili a querela di parte. E nel caso in esame poiché risulta regolarmente acquisita agli atti la querela delle persona offesa il fatto commesso dalla ricorrente risulta ancora attualmente punibile sicchè la doglianza avanzata nell’interesse della stessa va respinta. 5.Il rigetto del ricorso non comporta alcun effetto in termini di prescrizione del reato poiché, nel caso in esame, si è proceduto a seguito di rimessione in terminidisposta dal Tribunale di Pescarain data 6 marzo 2025 ed il periodo di tempo decorso da tale data a quella odierna pur sommato a quello intervenuto dalla commissione del fatto (5-7-2010) alla sentenza di primo grado del4-12-2013 è sempre inferiore al termine prorogato di anni 7 e mesi 6. Invero va fatta applicazione della disciplina dettata dal comma 8 dell’art. 175 cod. proc. pen. secondo cui non si tiene conto ai fini della prescrizione del termine intercorso tra la sentenza contumaciale e l’ordinanza che concede la restituzione. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputata al pagamento delle spese process