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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 21899/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, del 08/01/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, investito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso in data 15 dicembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato quale mandante, in concorso con gli autori materiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto a Bari il giorno 16 dicembre 2016.

1.1. In particolare, l'imputazione provvisoria a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguardava il delitto di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n.2 e 416-bis.1 cod. pen. per avere, in concorso con gli altri imputati sopra indicati, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] mediante strangolamento o, comunque, soffocamento e simulando il suicidio della vittima con impiccagione all'asta appendiabiti dell'armadio.

Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agendo materialmente tutti e tre su mandato di [OSCURATO:PERSONA], si introducevano nell'abitazione di via Granieri n.5/H, piano primo, in Bari, dove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto agli arresti domiciliari, compiendo le condotte sopra descritte.

Con l'aggravante di aver agito al fine di assicurarsi l'impunità da altri reati e, in particolare, al fine di impedire che la vittima rendesse dichiarazioni etero accusatorie in ordine alle loro responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata clan Striscuglio e ai delitti-fine da loro commessi; con le ulteriori aggravanti di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per le modalità mafiose con cui l'azione è stata commessa, in quanto posta in essere mediante particolare violenza e crudeltà, così da essere idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica per scoraggiare qualsiasi forma di infedeltà interna, nonché al fine di avvantaggiare il clan Striscuglio, del quale facevano parte, impedendo al [OSCURATO:PERSONA] di iniziare un percorso di collaborazione con la giustizia, che avrebbe arrecato grave danno alla stessa associazione mafiosa in considerazione della conoscenza, da parte della vittima, delle dinamiche interne alla stessa e della responsabilità dei sodali in ordine ai delitti perpetrati pochi giorni prima ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il 16 novembre 2016.

Con la recidiva reiterata specifica 2infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA].

I tre esecutori materiali, inoltre, erano indagati per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ai danni della vittima.

1.2. Il Tribunale riteneva infondata la richiesta di riesame condividendo tutte le valutazioni contenute nel provvedimento genetico rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], quale mandante dell'omicidio sopra indicato, ed alle esigenze di natura cautelare.

2. Avverso la citata ordinanza l'indagato' ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, 575 cod. pen., 192 e 273 del codice di rito ed il vizio di motivazione omessa, apparente e manifestamente illogica; al riguardo, osserva che il Tribunale ha confermato il provvedimento genetico nonostante l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato quale mandante dell'omicidio in oggetto non potendo valere in tal senso le sole dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della loro assoluta genericità e per la carenza di concreti elementi circa il mandato omicidiario conferito dall'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, deduce che il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di pronunciarsi rispetto alle specifiche censure contenute nella richiesta di riesame, ivi comprese quelle relative alle dinamiche criminali baresi ed alla ipotesi secondo la quale, in realtà, la presunta vittima si sarebbe suicidata.

3. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen. le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Anzitutto, con riferimento ai limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari, deve ribadirsi che la verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la 3rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relatíonem fornire una risposta implicita alle censure formulate.

Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765).

2.2. In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).

2.3. Infine, deve ricordarsi che la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione ). (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278923 - 01: fattispecie in cui la confessione dell'imputato era stata veicolata dalla 4testimonianza di un soggetto presente ai fatti in contestazione e in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla predetta dichiarazione, ritenuta, anche alla luce di altre circostanze, pienamente attendibile).

3. Ciò posto, la vicenda oggetto del presente procedimento è stata ricostruita nel provvedimento impugnato (così nella ordinanza genetica) nei seguenti termini.

3.1. Il giorno 16 novembre 2016 una volante della Questura di Bari interveniva nella locale via Granieri, al civico 5/H, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (detto '[OSCURATO:PERSONA]'), su richiesta della di lui sorella che non riusciva a contattarlo.

Sul posto si trovava anche [OSCURATO:PERSONA], convivente del [OSCURATO:PERSONA]; nonostante la disponibilità della chiave di apertura della porta, non era stato possibile fare ingresso nell'abitazione poiché, come poi accertato, nella parte interna della serratura era inserita un'altra chiave.

Una volta aperta la porta, si era constatata la presenza del corpo privo di vita di [OSCURATO:PERSONA], riverso per terra tra la soglia della camera da letto ed il corridoio sul quale affacciavano le varie stanze; il cadavere presentava un lenzuolo stretto al collo.

Sul letto era poggiato un bastone appendiabiti, verosimilmente rimosso dall'interno dell'armadio, che risultava piegato nella parte centrale.

La finestra di un'altra stanza da letto, con affaccio sull'atrio condominiale, risultava aperta.

3.2. Nella fase inziale delle indagini la morte, avvenuta per asfissia, veniva ricondotta ad un gesto autolesionistico anche sulla base delle informazioni fornite dalle persone vicine dalla vittima, che avevano riferito di un forte conflitto esistente tra il morto e la compagna, la quale aveva interrotto la relazione ed era andata a vivere altrove; inoltre, la vittima all'epoca si trovava in regime di arresti domiciliari, faceva uso eccessivo di alcool e le era stata prescritta di recente un ansiolitico, la cui boccetta era stata rinvenuta aperta e vuota dagli operanti posta sopra un tavolo.

3.3. Il successivo esame autoptico non consentiva, però, di accertare se si trattasse di suicidio o di omicidio; al riguardo gli investigatori avevano rilevato che la posizione del corpo risultava anomala in quanto distante dal bastone al quale si presumeva essersi impiccato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la finestra aperta sul cortile poteva essere stata utilizzata dall'autore (o dagli autori) dell'omicidio per fuggire, visto che l'appartamento era sito al primo piano.

Tali dubbi venivano 5confermati dall'esame del telefono cellulare (utilizzato indebitamente dalla vittima, nonostante all'epoca si trovasse agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con estranei) e dalle successive dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia circa la causa del decesso da attribuirsi ad omicidio perpetrato dagli indagati sopra indicati ed i motivi posti alla base di tale delitto.

3.4. Secondo l'ordinanza genetica, infatti, gli autori materiali dell'uccisione dovevano individuarsi nei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA], mentre il mandante andava identificato nell'odierno ricorrente; circa poi il movente esso era da ricollegarsi nella volontà della vittima di collaborare con la giustizia, da lui espressa alle forze di polizia poco prima della morte, a causa dei soprusi ai quali veniva sottoposto dagli indagati (tutti appartenenti al clan mafioso Striscuglio) e, quindi, nel loro timore di essere accusati dal [OSCURATO:PERSONA] (anche lui gravato da precedenti penali e coinvolto, specialmente, nei furti di automobili) che era a conoscenza dei loro traffici illeciti.

Inoltre, la sera precedente il decesso, il morto aveva segnalato alle forze dell'ordine che gli era stata sottratta l'autovettura da quattro giovani, che poi avevano provocato un incidente automobilistico con il medesimo veicolo; dall'esame del telefono cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA] si appurava poi che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva da lui la somma di 1.500 euro, a titolo di indennizzo per la mancata restituzione di un giubbotto antiproiettile e che l'odierno ricorrente lo aveva ammonito a restituire l'abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari alla compagna (proprietaria dell'immobile) con la quale, come sopra indicato, aveva interrotto la relazione.

4. Passando a considerare il merito della vicenda cautelare, deve osservarsi che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti dell'odierno ricorrente è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (al quale, nel corso di un periodo di comune detenzione sofferta in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe raccontato del proprio coinvolgimento come mandante nell'omicidio in questione) acquisite nel corso delle indagini preliminari.

Lo stesso propalante ha poi riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato di avere materialmente partecipato all'omicidio per cui si procede, senza tuttavia coinvolgere in tale delitto l'odierno ricorrente.

4.1. Orbene, la ricostruzione di quanto riferito dal citato propalante da parte del Tribunale non risulta sorretta, alla luce delle critiche sviluppate dalla difesa, 6da una motivazione idonea a enucleare, in modo adeguato ed esente da rilievi di carattere logico, gli elementi caratterizzanti la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] - quale mandante - nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. In particolare, l'ordinanza impugnata si è limitata a citare, in modo letterale e senza una puntuale analisi critica dei singoli snodi narrativi, da valutarsi in relazione agli altri elementi indizidàlcuni passaggi delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell'omicidio in quanto la convivente della vittima si era rivolta a lui per ottenere la restituzione della abitazione di sua proprietà ed occupata dal [OSCURATO:PERSONA] ristretto agli arresti domiciliari e che, comunque, egli era il referente mafioso degli esecutori materiali dell'omicidio, rivestendo una carica più elevata rispetto a loro.

Il dato della mera conoscenza dell'omicidio e anche il ruolo verticistico nel clan sono, di per sé, insufficienti, in assenza di puntuali indicazioni (o di una spiegazione del carattere generico delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]) a l delineare il ruolo concorsuale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] e, nello specifico, in quali termini e per quali specifiche ragioni egli avrebbe ordinato l'esecuzione dell'omicidio, dato che le dichiarazioni del sopra indicato propalante sono rimaste prive di elementi indiziari circa il mandato in questione.

Invero, dall'esame del telefono cellulare della vittima i messaggi di carattere minatorio relativi all'indennizzo per il giubbotto antiproiettile provengono unicamente da [OSCURATO:PERSONA], mentre quelli attribuiti all'odierno ricorrente (riguardanti la restituzione dell'abitazione alla compagna della vittima) sono testualmente riprodotti senza una argomentata valutazione critica che illustri il carattere minaccioso degli stessi al fine di correlarli sul piano logico al ritenuto mandato omicidiario.

4.3. Analogamente, il Tribunale di Bari non ha adeguatamente spiegato - per confermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente - le specifiche ragioni che avrebbero indotto [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare la eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] dal momento che la valorizzazione del timore di una collaborazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto, a fronte delle critiche difensive, una puntuale indicazione delle obiettive ragioni dimostrative della conoscenza di tali intenzioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'esistenza di conoscenze della vittima idonee a impensierire i sodali, in definitiva, della stessa capacità della 7vittima di porsi come concreto e "pericoloso" interlocutore rispetto all'attività del gruppo delinquenziale.

In altri termini, la sola circostanza che l'odierno ricorrente fosse il referente criminale degli altri indagati considerati esecutori materiali dell'omicidio, non può valere come elemento indiziante a suo carico, in considerazione dell'assenza di altri dati oggettivi a riscontro dell'unica chiamata in reità operata dal collaboratore di giustizia sopra citato.

5. A tali considerazioni deve aggiungersi che, nel valutare il ruolo concorsuale svolto da [OSCURATO:PERSONA], occorreva tenere conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma del concorso morale o anche solo della mera istigazione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali - e dei correlati elementi probatori o indiziari - dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria dell'azione criminosa.

5.1. Spetta, infatti, al giudice di merito precisare sotto quale forma il contributo si sia concretamente manifestato, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti - morali o materiali che siano - non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01).

85.2. Occorre, dunque, ribadire la necessità di un'ulteriore verifica giurisdizionale, finalizzata a colmare le discrasie motivazionali che si sono evidenziate, che dovrà essere effettuata dal Tribunale del riesame di Bari compiendo, nel rispetto dei parametri ermeneutici sopra richiamati, un nuovo vaglio degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari.

6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale del riesame di Bari per un nuovo giudizio, che - libero nell'esito - dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati.

P.Q.M.

P.Q.M- ,CrA l3 ì .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, del 08/01/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, investito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso in data 15 dicembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato quale mandante, in concorso con gli autori materiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto a Bari il giorno 16 dicembre 2016. 1.1. In particolare, l'imputazione provvisoria a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguardava il delitto di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n.2 e 416-bis.1 cod. pen. per avere, in concorso con gli altri imputati sopra indicati, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] mediante strangolamento o, comunque, soffocamento e simulando il suicidio della vittima con impiccagione all'asta appendiabiti dell'armadio. Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agendo materialmente tutti e tre su mandato di [OSCURATO:PERSONA], si introducevano nell'abitazione di via Granieri n.5/H, piano primo, in Bari, dove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto agli arresti domiciliari, compiendo le condotte sopra descritte. Con l'aggravante di aver agito al fine di assicurarsi l'impunità da altri reati e, in particolare, al fine di impedire che la vittima rendesse dichiarazioni etero accusatorie in ordine alle loro responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata clan Striscuglio e ai delitti-fine da loro commessi; con le ulteriori aggravanti di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per le modalità mafiose con cui l'azione è stata commessa, in quanto posta in essere mediante particolare violenza e crudeltà, così da essere idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica per scoraggiare qualsiasi forma di infedeltà interna, nonché al fine di avvantaggiare il clan Striscuglio, del quale facevano parte, impedendo al [OSCURATO:PERSONA] di iniziare un percorso di collaborazione con la giustizia, che avrebbe arrecato grave danno alla stessa associazione mafiosa in considerazione della conoscenza, da parte della vittima, delle dinamiche interne alla stessa e della responsabilità dei sodali in ordine ai delitti perpetrati pochi giorni prima ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il 16 novembre 2016. Con la recidiva reiterata specifica 2infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]. I tre esecutori materiali, inoltre, erano indagati per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ai danni della vittima. 1.2. Il Tribunale riteneva infondata la richiesta di riesame condividendo tutte le valutazioni contenute nel provvedimento genetico rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], quale mandante dell'omicidio sopra indicato, ed alle esigenze di natura cautelare. 2. Avverso la citata ordinanza l'indagato' ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, 575 cod. pen., 192 e 273 del codice di rito ed il vizio di motivazione omessa, apparente e manifestamente illogica; al riguardo, osserva che il Tribunale ha confermato il provvedimento genetico nonostante l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato quale mandante dell'omicidio in oggetto non potendo valere in tal senso le sole dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della loro assoluta genericità e per la carenza di concreti elementi circa il mandato omicidiario conferito dall'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, deduce che il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di pronunciarsi rispetto alle specifiche censure contenute nella richiesta di riesame, ivi comprese quelle relative alle dinamiche criminali baresi ed alla ipotesi secondo la quale, in realtà, la presunta vittima si sarebbe suicidata. 3. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen. le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto, con riferimento ai limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari, deve ribadirsi che la verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la 3rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relatíonem fornire una risposta implicita alle censure formulate. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). 2.2. In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 2.3. Infine, deve ricordarsi che la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione ). (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278923 - 01: fattispecie in cui la confessione dell'imputato era stata veicolata dalla 4testimonianza di un soggetto presente ai fatti in contestazione e in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla predetta dichiarazione, ritenuta, anche alla luce di altre circostanze, pienamente attendibile). 3. Ciò posto, la vicenda oggetto del presente procedimento è stata ricostruita nel provvedimento impugnato (così nella ordinanza genetica) nei seguenti termini. 3.1. Il giorno 16 novembre 2016 una volante della Questura di Bari interveniva nella locale via Granieri, al civico 5/H, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (detto '[OSCURATO:PERSONA]'), su richiesta della di lui sorella che non riusciva a contattarlo. Sul posto si trovava anche [OSCURATO:PERSONA], convivente del [OSCURATO:PERSONA]; nonostante la disponibilità della chiave di apertura della porta, non era stato possibile fare ingresso nell'abitazione poiché, come poi accertato, nella parte interna della serratura era inserita un'altra chiave. Una volta aperta la porta, si era constatata la presenza del corpo privo di vita di [OSCURATO:PERSONA], riverso per terra tra la soglia della camera da letto ed il corridoio sul quale affacciavano le varie stanze; il cadavere presentava un lenzuolo stretto al collo. Sul letto era poggiato un bastone appendiabiti, verosimilmente rimosso dall'interno dell'armadio, che risultava piegato nella parte centrale. La finestra di un'altra stanza da letto, con affaccio sull'atrio condominiale, risultava aperta. 3.2. Nella fase inziale delle indagini la morte, avvenuta per asfissia, veniva ricondotta ad un gesto autolesionistico anche sulla base delle informazioni fornite dalle persone vicine dalla vittima, che avevano riferito di un forte conflitto esistente tra il morto e la compagna, la quale aveva interrotto la relazione ed era andata a vivere altrove; inoltre, la vittima all'epoca si trovava in regime di arresti domiciliari, faceva uso eccessivo di alcool e le era stata prescritta di recente un ansiolitico, la cui boccetta era stata rinvenuta aperta e vuota dagli operanti posta sopra un tavolo. 3.3. Il successivo esame autoptico non consentiva, però, di accertare se si trattasse di suicidio o di omicidio; al riguardo gli investigatori avevano rilevato che la posizione del corpo risultava anomala in quanto distante dal bastone al quale si presumeva essersi impiccato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la finestra aperta sul cortile poteva essere stata utilizzata dall'autore (o dagli autori) dell'omicidio per fuggire, visto che l'appartamento era sito al primo piano. Tali dubbi venivano 5confermati dall'esame del telefono cellulare (utilizzato indebitamente dalla vittima, nonostante all'epoca si trovasse agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con estranei) e dalle successive dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia circa la causa del decesso da attribuirsi ad omicidio perpetrato dagli indagati sopra indicati ed i motivi posti alla base di tale delitto. 3.4. Secondo l'ordinanza genetica, infatti, gli autori materiali dell'uccisione dovevano individuarsi nei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA], mentre il mandante andava identificato nell'odierno ricorrente; circa poi il movente esso era da ricollegarsi nella volontà della vittima di collaborare con la giustizia, da lui espressa alle forze di polizia poco prima della morte, a causa dei soprusi ai quali veniva sottoposto dagli indagati (tutti appartenenti al clan mafioso Striscuglio) e, quindi, nel loro timore di essere accusati dal [OSCURATO:PERSONA] (anche lui gravato da precedenti penali e coinvolto, specialmente, nei furti di automobili) che era a conoscenza dei loro traffici illeciti. Inoltre, la sera precedente il decesso, il morto aveva segnalato alle forze dell'ordine che gli era stata sottratta l'autovettura da quattro giovani, che poi avevano provocato un incidente automobilistico con il medesimo veicolo; dall'esame del telefono cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA] si appurava poi che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva da lui la somma di 1.500 euro, a titolo di indennizzo per la mancata restituzione di un giubbotto antiproiettile e che l'odierno ricorrente lo aveva ammonito a restituire l'abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari alla compagna (proprietaria dell'immobile) con la quale, come sopra indicato, aveva interrotto la relazione. 4. Passando a considerare il merito della vicenda cautelare, deve osservarsi che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti dell'odierno ricorrente è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (al quale, nel corso di un periodo di comune detenzione sofferta in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe raccontato del proprio coinvolgimento come mandante nell'omicidio in questione) acquisite nel corso delle indagini preliminari. Lo stesso propalante ha poi riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato di avere materialmente partecipato all'omicidio per cui si procede, senza tuttavia coinvolgere in tale delitto l'odierno ricorrente. 4.1. Orbene, la ricostruzione di quanto riferito dal citato propalante da parte del Tribunale non risulta sorretta, alla luce delle critiche sviluppate dalla difesa, 6da una motivazione idonea a enucleare, in modo adeguato ed esente da rilievi di carattere logico, gli elementi caratterizzanti la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] - quale mandante - nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. In particolare, l'ordinanza impugnata si è limitata a citare, in modo letterale e senza una puntuale analisi critica dei singoli snodi narrativi, da valutarsi in relazione agli altri elementi indizidàlcuni passaggi delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell'omicidio in quanto la convivente della vittima si era rivolta a lui per ottenere la restituzione della abitazione di sua proprietà ed occupata dal [OSCURATO:PERSONA] ristretto agli arresti domiciliari e che, comunque, egli era il referente mafioso degli esecutori materiali dell'omicidio, rivestendo una carica più elevata rispetto a loro. Il dato della mera conoscenza dell'omicidio e anche il ruolo verticistico nel clan sono, di per sé, insufficienti, in assenza di puntuali indicazioni (o di una spiegazione del carattere generico delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]) a l delineare il ruolo concorsuale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] e, nello specifico, in quali termini e per quali specifiche ragioni egli avrebbe ordinato l'esecuzione dell'omicidio, dato che le dichiarazioni del sopra indicato propalante sono rimaste prive di elementi indiziari circa il mandato in questione. Invero, dall'esame del telefono cellulare della vittima i messaggi di carattere minatorio relativi all'indennizzo per il giubbotto antiproiettile provengono unicamente da [OSCURATO:PERSONA], mentre quelli attribuiti all'odierno ricorrente (riguardanti la restituzione dell'abitazione alla compagna della vittima) sono testualmente riprodotti senza una argomentata valutazione critica che illustri il carattere minaccioso degli stessi al fine di correlarli sul piano logico al ritenuto mandato omicidiario. 4.3. Analogamente, il Tribunale di Bari non ha adeguatamente spiegato - per confermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente - le specifiche ragioni che avrebbero indotto [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare la eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] dal momento che la valorizzazione del timore di una collaborazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto, a fronte delle critiche difensive, una puntuale indicazione delle obiettive ragioni dimostrative della conoscenza di tali intenzioni da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'esistenza di conoscenze della vittima idonee a impensierire i sodali, in definitiva, della stessa capacità della 7vittima di porsi come concreto e "pericoloso" interlocutore rispetto all'attività del gruppo delinquenziale. In altri termini, la sola circostanza che l'odierno ricorrente fosse il referente criminale degli altri indagati considerati esecutori materiali dell'omicidio, non può valere come elemento indiziante a suo carico, in considerazione dell'assenza di altri dati oggettivi a riscontro dell'unica chiamata in reità operata dal collaboratore di giustizia sopra citato. 5. A tali considerazioni deve aggiungersi che, nel valutare il ruolo concorsuale svolto da [OSCURATO:PERSONA], occorreva tenere conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma del concorso morale o anche solo della mera istigazione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali - e dei correlati elementi probatori o indiziari - dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria dell'azione criminosa. 5.1. Spetta, infatti, al giudice di merito precisare sotto quale forma il contributo si sia concretamente manifestato, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti - morali o materiali che siano - non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01). 85.2. Occorre, dunque, ribadire la necessità di un'ulteriore verifica giurisdizionale, finalizzata a colmare le discrasie motivazionali che si sono evidenziate, che dovrà essere effettuata dal Tribunale del riesame di Bari compiendo, nel rispetto dei parametri ermeneutici sopra richiamati, un nuovo vaglio degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari. 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale del riesame di Bari per un nuovo giudizio, che - libero nell'esito - dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati. P.Q.M. P.Q.M- ,CrA l3 ì . IL Ftii\izint\LAp.siL FLT1 ,-,, 9
Sentenza Cassazione n. 21899/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris