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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 33064/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza di tale Corte, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 L. Fall.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il Procuratore Generale denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato in particolare che il proscioglimento, con la formula perché il fatto non costituisce reato, è intervenuto con riferimento ad un'accusa di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 216 primo comma n. 2, seconda ipotesi, della legge fallimentare - ovvero di tenuta (effettiva) di scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e che il motivo di ricorso per cassazione investe una condotta diversa e non contestata, ovvero quella della assunta sottrazione - anche nelle forme dell'omessa tenuta - dell'impianto contabile, non compiutamente consegnato - secondo la tesi del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello - dall'imprenditore al proprio consulente e, di conseguenza, nemmeno al curatore; ritenuto dunque che l'articolazione stessa dell'atto di impugnazione si ponga in contrasto con il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi" (Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso il 14 giugno 2023 Il on

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza di tale Corte, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 L. Fall.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il Procuratore Generale denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato in particolare che il proscioglimento, con la formula perché il fatto non costituisce reato, è intervenuto con riferimento ad un'accusa di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 216 primo comma n. 2, seconda ipotesi, della legge fallimentare - ovvero di tenuta (effettiva) di scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e che il motivo di ricorso per cassazione investe una condotta diversa e non contestata, ovvero quella della assunta sottrazione - anche nelle forme dell'omessa tenuta - dell'impianto contabile, non compiutamente consegnato - secondo la tesi del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello - dall'imprenditore al proprio consulente e, di conseguenza, nemmeno al curatore; ritenuto dunque che l'articolazione stessa dell'atto di impugnazione si ponga in contrasto con il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi" (Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 14 giugno 2023 Il on
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