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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03653/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7004-2018proposto da: CURATORE DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat o difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2961/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 23 / 1 1 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 12/11/2008, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Modena, le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, in via principale,la declaratoria della nullità del contratto con il quale, in data 20/9/1995, [OSCURATO:PERSONA] avevavenduto un immobile di sua proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dell’opponibilità di tale nullità alla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di successiva acquirente, con atto del 20/12/2005, di parte dello stesso immobile, per mancanza del requisito della buona fede previsto dall’art. 2652 n. 6 c.c., nonché della nullità e/o dell’inefficacia della successiva vendita tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. perché simulata, e, in subordine, la revoca ex art. 2901 c.c. di tale contratto perché stipulato in pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dalla curatela.

1.2. Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore non socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità delle azioni proposte nei confronti della già menzionata società per essersi la stessa estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.

1.3. Si è costituitain giudizio anche la [OSCURATO:SOCIETA]., ribadendo le difese del Mingarelli.

1.4. Il tribunale, con sentenza del 7/12/2012, dopo aver evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, era stata cancellata dal registro delle imprese in data 3/1/2007e si era dunque estinta, a norma dell’art. 2495 c.c.,prima della proposizione del giudizio, ha ritenuto che la stessa non fosse legittimata a contraddire, avendo perduto la propria soggettività giuridica e la relativa Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 capacità processuale, ed ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti.

1.5. Il tribunale, inoltre, a fronte di una pretesa volta a far accertare la nullità o l’inefficacia di un contatto del quale è stata parte la società non più esistente,ha escluso che i suoi ex soci potessero essere considerati come passivamente legittimati a stare in giudizio quali successori della società cancellata, ed ha, quindi, respinto la domanda della curatela di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi.

1.6. Il tribunale, infine, ha ritenuto che, in ragione dell’inammissibilità della domanda di nullità del contratto di compravendita del 20/9/1995intercorso tra il de cuius [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dante causa della [OSCURATO:SOCIETA], la curatela dell’eredità giacente non avesse più alcun interesse ad ottenere la pronuncia d’inopponibilità di tale nullità nei confronti dell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA] nonché della nullità o dell’inefficacia della compravendita intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quest’ultima in data 20/12/2005.

1.7. La curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 21/6/2012, ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando, in particolare, che il tribunale non aveva preso in esame e incidentalmente accolto la sua domanda di cancellazione ai sensi dell’art. 2191 c.c. della illegittima cancellazione-estinzione della società convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto chiaramente disposta allo scopo di sottrarsi agli effetti di un procedimento pendente innanzi alla stessa corte d’appello in cui la stessa era coinvolta, tanto più che, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice del registro delle imprese aveva disposto la cancellazione dal registro delle imprese dell’iscrizione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e che era, in tal modo, venuto meno Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 il presupposto dell’intero impianto argomentativo della sentenza impugnata.

1.8. La curatela, quindi, ha chiesto , in riforma della sentenza appellata, l’integrale accoglimento delle domande proposte.

1.9. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno eccepito l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda dell’appellante di cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe,dopo aver dato atto che con sentenza del 10/3/2016 il tribunale di Modena aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e che il curatore del fallimento si era costituito in giudizio ribadendo le difese svolte dalla società in bonis, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto.

2.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che l’unico motivo d’appello proposto dall’appellante era, ai sensi dell ’ art.345 c.p.c., inammissibile perché fondato su una domanda tardivamente proposta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale.

2.3. La curatela attrice, infatti, ha osservatola corte, non aveva proposto né in citazione né all’udienza di precisazione delle conclusioni alcuna domanda volta ad ottenere una pronuncia di cancellazione della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro delle imprese.

2.4. Né, ha aggiunto la corte, può rilevare il decreto con il quale, in data 1/3/2012, il giudice del registro delle imprese ha disposto la cancellazione dal registro delle imprese della cancellazione della menzionata società poiché tale decreto è stato revocato dal tribunale con decreto del 14/1/2013.Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22

2.5. La corte, infine, ha ritenuto l’inammissibilità dell’istanza con la quale l’appellante, all’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evidenziando che tale istanza era già stata respinta dal tribunale e che tale statuizione non solo non era stata impugnata, passando in giudicato sul punto, ma era stata originariamente condivisa dall’eredità giacente poiché l a stessa nell ’ atto d ’ appello aveva espressamentesostenuto che gli ex soci non erano i successori della società cancellata ma solo che la cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era illegittima in quanto dalla stessa volontariamente ottenuta per sottrarsi agli esiti dei giudizi in corso.

2.6. La curatela dell ’ eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] , con ricorso notificato il 20/2/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione di notifica ad essa allegata, in data 22/12/2017.

2.7. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso.

2.8. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l’unico motivo articolato , l a curatela ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2495, 1414, 1418 ss, 2189 e 2901 c.c. e degli artt. 99, 102, 112, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la domanda di cancellazione della cancellazione della società convenuta fossetardiva in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale.Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22

3.2. Tale statuizione, tuttavia, ha osservato la ricorrente, oltre ad infrangersi sul dato dell’effettivo momento in cui è stata formulata la richiesta, che non può essere considerata tardiva essendo stata sottoposta all’attenzione del tribunale già con la prima memoria istruttoria, non considera che il giudice di merito, a fronte della domanda di nullità, di simulazione e di revoca di un contratto, deve incidentalmente rilevare, anche d ’ ufficio, l’inefficacia giuridica della delibera di estinzione che la società acquirente ha illegittimamente assunto per sottrarsi al giudizio onde assicurare che la stessa, e non i suoi soci, possa essere presente nel giudizio in cui è litisconsorte necessaria.

4.1. Il motivo è infondato.

Chiunque vi ha un interess e , purché legittimato all’azione, può, in effetti, agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti con forza di giudicato l’inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per l ’ iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto ovvero intenda proporre non già, semplicemente, un ’ azione di riscossione di un credito maturato nei suoi confronti, per la quale sono passivamente legittimati i suoi ex soci(che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali: Cass.

SU n. 6070 del 2013), maun’azione d’impugnazione di un contratto (di compravendita immobiliare per nullità, simulazione, revoca) del quale la stessa è stata parteacquirente ovvero venditrice(pur se il giudice del registro delle imprese ne abbia già ritenuto, in sede camerale,la sussistenza e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell’art. 2191 c.c., la cancellazione d’ufficio dell’intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso) e che, in quanto tale, è l’unica parte Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 passivamente legittimata (come nell’azione di nullità della vendita stipulata in favore della stessa) ovvero litisconsorte necessaria (come nell’azione di simulazione o nell’azione di revoca della vendita dello stesso bene in favore di terzo) del relativo giudizio (cfr. Cass. n. 19804 del 2016, con riferimento all’azione di nullità proposta da un terzo; Cass. n. 10151 del 2004, con riguardo all’azione di simulazione assoluta o relativa; Cass. n. 11150 del 2003, con riguardo all’azione revocatoria ordinaria): nello stesso modo in cui, a fronte della “cancellazione disposta ai sensi dell’art. 2191 c.c.,dal giudice del registro di cui all’art. 2188 c.c. …della iscrizione di vicende societarie avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”,come la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, “è comunque possibile”, non avendo tale provvedimento camerale “natura decisoria né definitiva ” ed essendo quindi “inidoneo a divenire giudicato”, “proporre una ordinaria azione di cognizione sulla esistenza dei requisiti ritenuti insussistenti dal giudice del registro per cui si è disposta la cancellazione della pregressa cancellazione già iscritta”(Cass.

SU 8426 del 2010, in motiv.).

4.2. Può, in effetti, accedere che, nelle diverse situazioni previste dalla normativa sostanziale, il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale (come quello che si svolge, a norma degli artt. 2190 ss c.c., innanzi al giudice del registro delle imprese) finiscano, in tutto o in parte, per sovrapporsi: e ciò accade o perché esistono questioni sulle quali le parti sono tra loro in conflitto e la cui decisione è pregiudiziale rispetto alla pronuncia camerale prevista dalla legge, ovvero perché le parti sono in conflitto tra loroin ordine proprio al reale modo di essere del rapporto giuridico che comprende la questione sulla quale, per legge, il giudice camerale è chiamato Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 a pronunciarsi.Si pensi, rispettivamente, al caso in cui sia stata proposta una denunzia di gravi irregolarità amministrative e sorgano contestazioni sullo status di socio del ricorrente nella misura richiesta dalla legge per la relativa legittimazione (art.2409 c.c.), ovvero al caso in cui esista tra i soci un conflitto in ordine alla effettiva sussistenza di una causa di scioglimento della società rispetto al corrispondente accertamento camerale (art. 2485, comma 2°, c.c.).

4.3. Ma ciò, se da un lato non esclude un accertamento sulla controversia con idoneità al giudicato, neppure esclude, dall’altro, la possibilità (anzi, la necessità) della pronuncia camerale.

In effetti, già nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, questa Corte, con riferimento al decreto (presidenziale)di nomina dei liquidatori della società, aveva affermato che “il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società … non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto; in quest’ultimo caso, dopo un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum, il presidente può nominare i liquidatori ma non accerta in via definitiva né l’intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti” (Cass.

SU n. 9231 del 2002; Cass.

SU n. 11104 del 2002; Cass. n. 1814 del 2003; Cass. n. 4113 del 2004; in precedenza, Cass. n. 10718 del 1996; più di recente, Cass. n. 15070 del 2011).Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22

4.4. Ciò significa che, pur quando fosse controversa la sussistenza della causa di scioglimento, il (presidente del) tribunale, al solo fine di decidere sull’istanza di nomina del liquidatore, e quindi in via incidentale, deve risolvere la questione controversa in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento e provvedere sulla domanda camerale: fermo restando il diritto di qualsiasi interessato di adire il giudice ordinario per l’accertamento, con forza di giudicato, dell’insussistenza della causa di scioglimento e la conseguente rimozione del decreto camerale e dei suoi effetti (così anche Cass. n. 1983 del 2005; in precedenza, Cass. n. 11798 del 1998).

Deve, i nfatti, “ ritenersi intrinseco al sistema il diritto, spettante a ciascun interessato, di promuovere, nelle forme e con le garanzie proprie del processo di cognizione, un giudizio volto ad accertare l’insussistenza della causa di scioglimento e ad ottenere quindi la rimozione del decreto di nomina del liquidatore (con eventuale adozione in via di urgenza, nel corso del processo, delle misure cautelari che si rendessero necessarie)” (Cass.

SU n. 9231 del 2002, in motiv.).

4.5. La riforma del processo societario aveva, in effetti, adottato proprio tale soluzione.

L ’ art. 32 proc. soc., infatti, aveva previsto che, ove sia controversa una questione pregiudiziale (tecnica o logica) di cui il giudice camerale deve conoscere per decidere sull’istanza, questi deve decidere in ogni caso, risolvendo, quindi, la questione controversa in via incidentale, e cioè ai soli fini della decisione sull’istanza, fermo restando che ciascuna parte può chiedere di poter proseguire il giudizio in sede ordinaria affinché la questione pregiudiziale controversa sia decisa con forza di giudicato.

4.6. L’abrogazione della norma, operata dalla l. n. 69/2009 con decorrenza dal 4/7/2009, non ha mutato, peraltro, Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 i termini della questione, che si ripresenta, nella sostanza, nello stesso stato in cui versava prima delle riforme del diritto e del processo societario.

P ur in mancanza della norma di coordinamento tra i due procedimenti, prevista dall’art. 32 proc. soc. (secondo la quale, da un lato, ciascuna parte, fino alla conclusione dell’udienza fissata per l’audizione delle parti, poteva chiedere che fosse decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento, e, dall’altro, il giudice camerale, una volta proposta la domanda di accertamento incidentale, doveva in ogni caso provvedere sull’istanza con decreto motivato e, con ordinanza, disporre la “prosecuzione del procedimento” nelle forme del rito ordinario di cognizione, fissando all’istante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti dell’atto di citazione), deve, in effetti, ritene rsi che , ove nel corso del procedimento camerale (anche in materia societaria) sorga controversia tra le parti su una questione pregiudiziale (cd. pregiudizialità tecnica), della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento, il giudice camerale (senza poter sospendere il procedimento camerale pregiudicato né dichiarare inammissibile l’istanza in ragione del conflitto insorto sulla questione controversa) deve decidere la questione pregiudiziale incidenter tantum, e cioè con effetti limitati alla definizione del procedimento camerale (e senza forza di giudicato), pronunciandosi all’esito sull’istanza proposta (ovviamente, senza poter disporre, con ordinanza, la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie affinché la medesima questione pregiudiziale, già conosciuta in via incidentale, sia decisa con sentenza idonea al giudicato): fermo restando, però,che la parte interessata può (non più chiedere di “ proseguire ” il procedimento camerale nelle forme del Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 processo ordinario, ma direttamente) agire, ove ne abbia la legittimazione,con un giudizio ordinario di cognizione affinché la questione pregiudiziale controversa (già decisa in sede camerale ma senza forza di giudicato) sia decisa, con effetto di giudicato tra le parti (e, se del caso, far valere le relative emergenze quali circostanze sopravvenute alla luce delle quali chiedere, a norma dell’art. 742 c.p.c., la revoca o la modifica della decisione camerale nelle more assunta).

4.7. Si tratta, a ben vedere, di un meccanismo processuale che (pur senza gli strumenti di coordinamento già previsti dall’art. 32 proc. soc.) ha , tuttavia, il pregio di contemperarele esigenze di speditezza ed immediatezza proprie della giurisdizione volontaria, particolarmente avvertite in materia societaria (Cass.

SUn. 9231 del 2002, in motiv., per cui il potere di nomina dei liquidatori, “come altri previsti in materia di società commerciali ”, è attribuito “ in presenza di una situazione che richiede, nel superiore interesse al normale funzionamento delle … società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l’adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà degli organi sociali … ”) , con la conseguente necessità che, una volta che sorga controversia su una questione pregiudiziale, la questione sia decisa dallo stesso giudice incidenter tantum, e cioè ai soli fini della decisione camerale, ma, con effetto di giudicato , (solo) dal giudice ordinariamente competente all’esito di un giudizio contenzioso ordinario.

4.8. Tale meccanismo processuale è, peraltro, applicabile, oltre che nel caso tipico della questione controversa a carattere tecnicamente pregiudiziale rispetto alla decisione camerale, anche nell’ipotesi in cui la controversia tra le parti del procedimento riguardi direttamente il rapporto sostanziale che Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 comprende la questione assoggettata all’accertamento camerale previsto dalla legge sostanziale: come, appunto, accade nel caso in cui, nel procedimento previsto dall’art. 2191 c.c. (volto alla cancellazione d’ufficio di un’iscrizione avvenuta senza che ve ne fossero le condizioni richieste dalla legge), sia controversa tra i soci o tra i soci e un terzo l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per (l’iscrizione del) la cancellazione della società dal registro delle impreseche il liquidatore deve chiedere a seguito dell’approvazione, a norma dell’art. 2495 c.c., del bilancio finale di liquidazione.

4.9. Anche in ipotesi di tal natura, in effetti, il giudice camerale (e cioè il giudice del registro delle imprese) , senza sospendere il procedimento, può (anzi, deve) decidere la questione controversa con effetti limitati alla definizione del procedimento camerale (e cioè per ordinare o meno la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione già eseguita): fermo, tuttavia, come in precedenza osservato, che, pur a fronte dell’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro per aver ritenuto la sussistenza delle relative condizioni) ovvero della cancellazione d’ufficio di tale iscrizione (per avere il giudice del registro ritenuto l’insussistenza dei relativi requisiti), la parte che vi fosse interessata può agire in giudizio in sede ordinaria per ottenere una pronuncia con forza di giudicato sulla insussistenza o, rispettivamente, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il compimento dell’iscrizione (della cancellazione) contestata.

4.10. Ne consegue, in particolare, che la parte interessata, a fronte dell’intervenuta iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro), può agire in Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 giudizio in sede ordinaria, se del caso cumulandola con altra domanda cui sia strumentale (come l’impugnazione di un contatto del quale la società cancellata sia stata parte), per far accertare, con forza di giudicato, l’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione della società dal registro delle imprese: se del caso per l’abuso, che dovesse emergere dalle circostanze dedotte e provate da chi agisce, consistente dall’esecuzione della stessa al solo scopo di sottrarsi al giudizio da introdurre nei suoi confronti quando lo stesso (avendo ad oggetto non i diritti o i debiti della società ma l’impugnazione dei contratti di cui la stessa sia stata parte), non può essere promosso nei confronti dei suoi soci, che non ne sono i successori a titolo universale, ma solo nei confronti della società che vi deve partecipare quale litisconsorte necessaria.

4.11. Si tratta, naturalmente, di una domanda che, secondo le norme generali, dev’essere propostadalla parte che vi abbia l’interesse e la legittimazione (e non certo, d’ufficio, dal giudice: art. 99 c.p.c.), a mezzo della deduzione dei fatti che ne costituiscono il fondamento e della formulazione del relativo petitum, o con l ’ atto (di citazione) introduttivo del giudizio ovvero, ma solo se conseguente alle eccezioni o alle domande riconvenzionali del convenuto(art. 183, comma 5°, c.p.c.), alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, a pena d’inammissibilità: e ciò vale anche se si tratta di domanda volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., una decisione con efficacia di giudicato sulla questione controversa (come, ad esempio, l’accertamento della insussistenza delle condizioni richieste dalle legge per l’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese) e pregiudiziale rispetto alla causa principale proposta (come, ad esempio, Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 l’impugnazione per nullità, simulazione o revoca del contratto di compravendita di cui la società cancellata sia stata parte).

4.12. Nel caso in esame, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la domanda con la quale la curatela attrice aveva chiesto lapronuncia di cancellazione della cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro delle imprese, era stata proposta solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi riproposta nell’atto d’appello, senza che, a fronte di tale accertamento, il ricorrente abbia specificamente dedotto, pur avendone l’onere, di aver proposto tale domanda già nell’atto di citazione introduttivo del giudizio o, al più, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, riproducendo in ricorso il relativo contenuto e indicando l’atto difensivo e/o il verbale di udienzain cui la stessa era stata proposta.

4.13. Ed è, invece, noto che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia , ai sensi dell’a rt. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi, con la conseguenza che, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio dispecificità Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 del ricorso, il ricorrente abbia, a pena d’inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 15367 del 2014).

4.14. La corte d’appello, lì dove ha ritenuto che l’unico motivo d’appello proposto dall’appellante era inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. perché fondato su una domanda tardivamente proposta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale e poi nell ’ atto d ’ appello , si è, quindi, attenuta ai principi da ultimo esposti e si sottrae, pertanto, alle censure dellaricorrente.

4. Il ricorsodev’essere, pertanto, rigettato. 5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a i controricorrent i le spese di lite, che liquida in €. 3.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore di [OSCURATO:PERSONA], e in €. 2.600,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel Ric.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7004-2018proposto da: CURATORE DELL’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat o difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2961/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 23 / 1 1 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 12/11/2008, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Modena, le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, in via principale,la declaratoria della nullità del contratto con il quale, in data 20/9/1995, [OSCURATO:PERSONA] avevavenduto un immobile di sua proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dell’opponibilità di tale nullità alla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di successiva acquirente, con atto del 20/12/2005, di parte dello stesso immobile, per mancanza del requisito della buona fede previsto dall’art. 2652 n. 6 c.c., nonché della nullità e/o dell’inefficacia della successiva vendita tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. perché simulata, e, in subordine, la revoca ex art. 2901 c.c. di tale contratto perché stipulato in pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dalla curatela. 1.2. Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore non socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità delle azioni proposte nei confronti della già menzionata società per essersi la stessa estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. 1.3. Si è costituitain giudizio anche la [OSCURATO:SOCIETA]., ribadendo le difese del Mingarelli. 1.4. Il tribunale, con sentenza del 7/12/2012, dopo aver evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, era stata cancellata dal registro delle imprese in data 3/1/2007e si era dunque estinta, a norma dell’art. 2495 c.c.,prima della proposizione del giudizio, ha ritenuto che la stessa non fosse legittimata a contraddire, avendo perduto la propria soggettività giuridica e la relativa Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 capacità processuale, ed ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti. 1.5. Il tribunale, inoltre, a fronte di una pretesa volta a far accertare la nullità o l’inefficacia di un contatto del quale è stata parte la società non più esistente,ha escluso che i suoi ex soci potessero essere considerati come passivamente legittimati a stare in giudizio quali successori della società cancellata, ed ha, quindi, respinto la domanda della curatela di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi. 1.6. Il tribunale, infine, ha ritenuto che, in ragione dell’inammissibilità della domanda di nullità del contratto di compravendita del 20/9/1995intercorso tra il de cuius [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dante causa della [OSCURATO:SOCIETA], la curatela dell’eredità giacente non avesse più alcun interesse ad ottenere la pronuncia d’inopponibilità di tale nullità nei confronti dell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA] nonché della nullità o dell’inefficacia della compravendita intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quest’ultima in data 20/12/2005. 1.7. La curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 21/6/2012, ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando, in particolare, che il tribunale non aveva preso in esame e incidentalmente accolto la sua domanda di cancellazione ai sensi dell’art. 2191 c.c. della illegittima cancellazione-estinzione della società convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto chiaramente disposta allo scopo di sottrarsi agli effetti di un procedimento pendente innanzi alla stessa corte d’appello in cui la stessa era coinvolta, tanto più che, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice del registro delle imprese aveva disposto la cancellazione dal registro delle imprese dell’iscrizione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e che era, in tal modo, venuto meno Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 il presupposto dell’intero impianto argomentativo della sentenza impugnata. 1.8. La curatela, quindi, ha chiesto , in riforma della sentenza appellata, l’integrale accoglimento delle domande proposte. 1.9. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno eccepito l’inammissibilità, in quanto nuova, della domanda dell’appellante di cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe,dopo aver dato atto che con sentenza del 10/3/2016 il tribunale di Modena aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e che il curatore del fallimento si era costituito in giudizio ribadendo le difese svolte dalla società in bonis, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto. 2.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che l’unico motivo d’appello proposto dall’appellante era, ai sensi dell ’ art.345 c.p.c., inammissibile perché fondato su una domanda tardivamente proposta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale. 2.3. La curatela attrice, infatti, ha osservatola corte, non aveva proposto né in citazione né all’udienza di precisazione delle conclusioni alcuna domanda volta ad ottenere una pronuncia di cancellazione della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro delle imprese. 2.4. Né, ha aggiunto la corte, può rilevare il decreto con il quale, in data 1/3/2012, il giudice del registro delle imprese ha disposto la cancellazione dal registro delle imprese della cancellazione della menzionata società poiché tale decreto è stato revocato dal tribunale con decreto del 14/1/2013.Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 2.5. La corte, infine, ha ritenuto l’inammissibilità dell’istanza con la quale l’appellante, all’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evidenziando che tale istanza era già stata respinta dal tribunale e che tale statuizione non solo non era stata impugnata, passando in giudicato sul punto, ma era stata originariamente condivisa dall’eredità giacente poiché l a stessa nell ’ atto d ’ appello aveva espressamentesostenuto che gli ex soci non erano i successori della società cancellata ma solo che la cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era illegittima in quanto dalla stessa volontariamente ottenuta per sottrarsi agli esiti dei giudizi in corso. 2.6. La curatela dell ’ eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] , con ricorso notificato il 20/2/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione di notifica ad essa allegata, in data 22/12/2017. 2.7. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso. 2.8. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l’unico motivo articolato , l a curatela ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2495, 1414, 1418 ss, 2189 e 2901 c.c. e degli artt. 99, 102, 112, 183 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la domanda di cancellazione della cancellazione della società convenuta fossetardiva in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale.Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 3.2. Tale statuizione, tuttavia, ha osservato la ricorrente, oltre ad infrangersi sul dato dell’effettivo momento in cui è stata formulata la richiesta, che non può essere considerata tardiva essendo stata sottoposta all’attenzione del tribunale già con la prima memoria istruttoria, non considera che il giudice di merito, a fronte della domanda di nullità, di simulazione e di revoca di un contratto, deve incidentalmente rilevare, anche d ’ ufficio, l’inefficacia giuridica della delibera di estinzione che la società acquirente ha illegittimamente assunto per sottrarsi al giudizio onde assicurare che la stessa, e non i suoi soci, possa essere presente nel giudizio in cui è litisconsorte necessaria. 4.1. Il motivo è infondato. Chiunque vi ha un interess e , purché legittimato all’azione, può, in effetti, agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti con forza di giudicato l’inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per l ’ iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto ovvero intenda proporre non già, semplicemente, un ’ azione di riscossione di un credito maturato nei suoi confronti, per la quale sono passivamente legittimati i suoi ex soci(che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali: Cass. SU n. 6070 del 2013), maun’azione d’impugnazione di un contratto (di compravendita immobiliare per nullità, simulazione, revoca) del quale la stessa è stata parteacquirente ovvero venditrice(pur se il giudice del registro delle imprese ne abbia già ritenuto, in sede camerale,la sussistenza e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell’art. 2191 c.c., la cancellazione d’ufficio dell’intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso) e che, in quanto tale, è l’unica parte Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 passivamente legittimata (come nell’azione di nullità della vendita stipulata in favore della stessa) ovvero litisconsorte necessaria (come nell’azione di simulazione o nell’azione di revoca della vendita dello stesso bene in favore di terzo) del relativo giudizio (cfr. Cass. n. 19804 del 2016, con riferimento all’azione di nullità proposta da un terzo; Cass. n. 10151 del 2004, con riguardo all’azione di simulazione assoluta o relativa; Cass. n. 11150 del 2003, con riguardo all’azione revocatoria ordinaria): nello stesso modo in cui, a fronte della “cancellazione disposta ai sensi dell’art. 2191 c.c.,dal giudice del registro di cui all’art. 2188 c.c. …della iscrizione di vicende societarie avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”,come la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, “è comunque possibile”, non avendo tale provvedimento camerale “natura decisoria né definitiva ” ed essendo quindi “inidoneo a divenire giudicato”, “proporre una ordinaria azione di cognizione sulla esistenza dei requisiti ritenuti insussistenti dal giudice del registro per cui si è disposta la cancellazione della pregressa cancellazione già iscritta”(Cass. SU 8426 del 2010, in motiv.). 4.2. Può, in effetti, accedere che, nelle diverse situazioni previste dalla normativa sostanziale, il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale (come quello che si svolge, a norma degli artt. 2190 ss c.c., innanzi al giudice del registro delle imprese) finiscano, in tutto o in parte, per sovrapporsi: e ciò accade o perché esistono questioni sulle quali le parti sono tra loro in conflitto e la cui decisione è pregiudiziale rispetto alla pronuncia camerale prevista dalla legge, ovvero perché le parti sono in conflitto tra loroin ordine proprio al reale modo di essere del rapporto giuridico che comprende la questione sulla quale, per legge, il giudice camerale è chiamato Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 a pronunciarsi.Si pensi, rispettivamente, al caso in cui sia stata proposta una denunzia di gravi irregolarità amministrative e sorgano contestazioni sullo status di socio del ricorrente nella misura richiesta dalla legge per la relativa legittimazione (art.2409 c.c.), ovvero al caso in cui esista tra i soci un conflitto in ordine alla effettiva sussistenza di una causa di scioglimento della società rispetto al corrispondente accertamento camerale (art. 2485, comma 2°, c.c.). 4.3. Ma ciò, se da un lato non esclude un accertamento sulla controversia con idoneità al giudicato, neppure esclude, dall’altro, la possibilità (anzi, la necessità) della pronuncia camerale. In effetti, già nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, questa Corte, con riferimento al decreto (presidenziale)di nomina dei liquidatori della società, aveva affermato che “il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società … non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto; in quest’ultimo caso, dopo un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum, il presidente può nominare i liquidatori ma non accerta in via definitiva né l’intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti” (Cass. SU n. 9231 del 2002; Cass. SU n. 11104 del 2002; Cass. n. 1814 del 2003; Cass. n. 4113 del 2004; in precedenza, Cass. n. 10718 del 1996; più di recente, Cass. n. 15070 del 2011).Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 4.4. Ciò significa che, pur quando fosse controversa la sussistenza della causa di scioglimento, il (presidente del) tribunale, al solo fine di decidere sull’istanza di nomina del liquidatore, e quindi in via incidentale, deve risolvere la questione controversa in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento e provvedere sulla domanda camerale: fermo restando il diritto di qualsiasi interessato di adire il giudice ordinario per l’accertamento, con forza di giudicato, dell’insussistenza della causa di scioglimento e la conseguente rimozione del decreto camerale e dei suoi effetti (così anche Cass. n. 1983 del 2005; in precedenza, Cass. n. 11798 del 1998). Deve, i nfatti, “ ritenersi intrinseco al sistema il diritto, spettante a ciascun interessato, di promuovere, nelle forme e con le garanzie proprie del processo di cognizione, un giudizio volto ad accertare l’insussistenza della causa di scioglimento e ad ottenere quindi la rimozione del decreto di nomina del liquidatore (con eventuale adozione in via di urgenza, nel corso del processo, delle misure cautelari che si rendessero necessarie)” (Cass. SU n. 9231 del 2002, in motiv.). 4.5. La riforma del processo societario aveva, in effetti, adottato proprio tale soluzione. L ’ art. 32 proc. soc., infatti, aveva previsto che, ove sia controversa una questione pregiudiziale (tecnica o logica) di cui il giudice camerale deve conoscere per decidere sull’istanza, questi deve decidere in ogni caso, risolvendo, quindi, la questione controversa in via incidentale, e cioè ai soli fini della decisione sull’istanza, fermo restando che ciascuna parte può chiedere di poter proseguire il giudizio in sede ordinaria affinché la questione pregiudiziale controversa sia decisa con forza di giudicato. 4.6. L’abrogazione della norma, operata dalla l. n. 69/2009 con decorrenza dal 4/7/2009, non ha mutato, peraltro, Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 i termini della questione, che si ripresenta, nella sostanza, nello stesso stato in cui versava prima delle riforme del diritto e del processo societario. P ur in mancanza della norma di coordinamento tra i due procedimenti, prevista dall’art. 32 proc. soc. (secondo la quale, da un lato, ciascuna parte, fino alla conclusione dell’udienza fissata per l’audizione delle parti, poteva chiedere che fosse decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento, e, dall’altro, il giudice camerale, una volta proposta la domanda di accertamento incidentale, doveva in ogni caso provvedere sull’istanza con decreto motivato e, con ordinanza, disporre la “prosecuzione del procedimento” nelle forme del rito ordinario di cognizione, fissando all’istante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti dell’atto di citazione), deve, in effetti, ritene rsi che , ove nel corso del procedimento camerale (anche in materia societaria) sorga controversia tra le parti su una questione pregiudiziale (cd. pregiudizialità tecnica), della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento, il giudice camerale (senza poter sospendere il procedimento camerale pregiudicato né dichiarare inammissibile l’istanza in ragione del conflitto insorto sulla questione controversa) deve decidere la questione pregiudiziale incidenter tantum, e cioè con effetti limitati alla definizione del procedimento camerale (e senza forza di giudicato), pronunciandosi all’esito sull’istanza proposta (ovviamente, senza poter disporre, con ordinanza, la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie affinché la medesima questione pregiudiziale, già conosciuta in via incidentale, sia decisa con sentenza idonea al giudicato): fermo restando, però,che la parte interessata può (non più chiedere di “ proseguire ” il procedimento camerale nelle forme del Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 processo ordinario, ma direttamente) agire, ove ne abbia la legittimazione,con un giudizio ordinario di cognizione affinché la questione pregiudiziale controversa (già decisa in sede camerale ma senza forza di giudicato) sia decisa, con effetto di giudicato tra le parti (e, se del caso, far valere le relative emergenze quali circostanze sopravvenute alla luce delle quali chiedere, a norma dell’art. 742 c.p.c., la revoca o la modifica della decisione camerale nelle more assunta). 4.7. Si tratta, a ben vedere, di un meccanismo processuale che (pur senza gli strumenti di coordinamento già previsti dall’art. 32 proc. soc.) ha , tuttavia, il pregio di contemperarele esigenze di speditezza ed immediatezza proprie della giurisdizione volontaria, particolarmente avvertite in materia societaria (Cass. SUn. 9231 del 2002, in motiv., per cui il potere di nomina dei liquidatori, “come altri previsti in materia di società commerciali ”, è attribuito “ in presenza di una situazione che richiede, nel superiore interesse al normale funzionamento delle … società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l’adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà degli organi sociali … ”) , con la conseguente necessità che, una volta che sorga controversia su una questione pregiudiziale, la questione sia decisa dallo stesso giudice incidenter tantum, e cioè ai soli fini della decisione camerale, ma, con effetto di giudicato , (solo) dal giudice ordinariamente competente all’esito di un giudizio contenzioso ordinario. 4.8. Tale meccanismo processuale è, peraltro, applicabile, oltre che nel caso tipico della questione controversa a carattere tecnicamente pregiudiziale rispetto alla decisione camerale, anche nell’ipotesi in cui la controversia tra le parti del procedimento riguardi direttamente il rapporto sostanziale che Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 comprende la questione assoggettata all’accertamento camerale previsto dalla legge sostanziale: come, appunto, accade nel caso in cui, nel procedimento previsto dall’art. 2191 c.c. (volto alla cancellazione d’ufficio di un’iscrizione avvenuta senza che ve ne fossero le condizioni richieste dalla legge), sia controversa tra i soci o tra i soci e un terzo l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per (l’iscrizione del) la cancellazione della società dal registro delle impreseche il liquidatore deve chiedere a seguito dell’approvazione, a norma dell’art. 2495 c.c., del bilancio finale di liquidazione. 4.9. Anche in ipotesi di tal natura, in effetti, il giudice camerale (e cioè il giudice del registro delle imprese) , senza sospendere il procedimento, può (anzi, deve) decidere la questione controversa con effetti limitati alla definizione del procedimento camerale (e cioè per ordinare o meno la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione già eseguita): fermo, tuttavia, come in precedenza osservato, che, pur a fronte dell’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro per aver ritenuto la sussistenza delle relative condizioni) ovvero della cancellazione d’ufficio di tale iscrizione (per avere il giudice del registro ritenuto l’insussistenza dei relativi requisiti), la parte che vi fosse interessata può agire in giudizio in sede ordinaria per ottenere una pronuncia con forza di giudicato sulla insussistenza o, rispettivamente, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il compimento dell’iscrizione (della cancellazione) contestata. 4.10. Ne consegue, in particolare, che la parte interessata, a fronte dell’intervenuta iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese (e della sua mancata cancellazione da parte del giudice del registro), può agire in Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 giudizio in sede ordinaria, se del caso cumulandola con altra domanda cui sia strumentale (come l’impugnazione di un contatto del quale la società cancellata sia stata parte), per far accertare, con forza di giudicato, l’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la cancellazione della società dal registro delle imprese: se del caso per l’abuso, che dovesse emergere dalle circostanze dedotte e provate da chi agisce, consistente dall’esecuzione della stessa al solo scopo di sottrarsi al giudizio da introdurre nei suoi confronti quando lo stesso (avendo ad oggetto non i diritti o i debiti della società ma l’impugnazione dei contratti di cui la stessa sia stata parte), non può essere promosso nei confronti dei suoi soci, che non ne sono i successori a titolo universale, ma solo nei confronti della società che vi deve partecipare quale litisconsorte necessaria. 4.11. Si tratta, naturalmente, di una domanda che, secondo le norme generali, dev’essere propostadalla parte che vi abbia l’interesse e la legittimazione (e non certo, d’ufficio, dal giudice: art. 99 c.p.c.), a mezzo della deduzione dei fatti che ne costituiscono il fondamento e della formulazione del relativo petitum, o con l ’ atto (di citazione) introduttivo del giudizio ovvero, ma solo se conseguente alle eccezioni o alle domande riconvenzionali del convenuto(art. 183, comma 5°, c.p.c.), alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, a pena d’inammissibilità: e ciò vale anche se si tratta di domanda volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., una decisione con efficacia di giudicato sulla questione controversa (come, ad esempio, l’accertamento della insussistenza delle condizioni richieste dalle legge per l’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese) e pregiudiziale rispetto alla causa principale proposta (come, ad esempio, Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 l’impugnazione per nullità, simulazione o revoca del contratto di compravendita di cui la società cancellata sia stata parte). 4.12. Nel caso in esame, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la domanda con la quale la curatela attrice aveva chiesto lapronuncia di cancellazione della cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro delle imprese, era stata proposta solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi riproposta nell’atto d’appello, senza che, a fronte di tale accertamento, il ricorrente abbia specificamente dedotto, pur avendone l’onere, di aver proposto tale domanda già nell’atto di citazione introduttivo del giudizio o, al più, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, riproducendo in ricorso il relativo contenuto e indicando l’atto difensivo e/o il verbale di udienzain cui la stessa era stata proposta. 4.13. Ed è, invece, noto che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia , ai sensi dell’a rt. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi, con la conseguenza che, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio dispecificità Ric. 2018n. 7004 - Sez. 2 - CC del 23 novembre 20 22 del ricorso, il ricorrente abbia, a pena d’inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 15367 del 2014). 4.14. La corte d’appello, lì dove ha ritenuto che l’unico motivo d’appello proposto dall’appellante era inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. perché fondato su una domanda tardivamente proposta nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale e poi nell ’ atto d ’ appello , si è, quindi, attenuta ai principi da ultimo esposti e si sottrae, pertanto, alle censure dellaricorrente. 4. Il ricorsodev’essere, pertanto, rigettato. 5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a i controricorrent i le spese di lite, che liquida in €. 3.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore di [OSCURATO:PERSONA], e in €. 2.600,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel Ric.
Sentenza Cassazione n. 03653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris