CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per i reati di cui agli artt. 73, comma 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen. alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 24.200,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di manifesta infondatezza dei motivi di appello riguardanti la qualificazione giuridica del fatto, la dosimetria della pena, le circostanze attenuanti generiche e la recidiva (primo motivo), nonché violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di detenzione dell'hashish (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha illustrato in modo dettagliato e congruo le ragioni poste a base delle sue conclusioni; Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando il quantitativo di sostanza stupefacente (537 grammi lordi di hashish, di cui 111 grammi netti di sostanza drogante, con percentuale di principio attivo superiore alla media e pari al 20%, con possibilità di ricavare circa 4440 dosi medie singole), i mezzi e le modalità di detenzione, la disponibilità di strumenti per il confezionamento delle dosi (tre bilancini di precisione, rotolo di pellicola trasparente, pistola scacciacani senza tappo, altre sostanze stupefacenti), nonché le circostanze in cui è stata accertata la detenzione (dapprima è stata rinvenuta la cocaina, nascosta negli indumenti intimi mentre l'imputato circolava a bordo di un mezzo rubato, con un casco rubato, senza abilitazione di guida, e poi l'hashish); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 .