CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 24260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35534/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 574/2018 depositata il02/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per reintegra nel possesso di una servitù di passaggio pedonale, esercitata attraverso un viottolo, proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio intervenne ad adiuvandumTortorella Rosina. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 2.5.2011, confermò la decisione di primo grado. La Corte di merito rilevò, per quel che ancora rileva in questa sede, che la porzione di terreno oggetto di causa coincideva con quella oggetto di una controversia petitoria all’esito della quale il Tribunale aveva accertato la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato al rilascio del terreno [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti per reintegra nel possesso. Ad avviso della Corte d’appello, esisteva, pertanto un giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa nel giudizio petitorio in quanto i ricorrenti avevano affermato di essere succeduti nel possesso della servitù di passaggio a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato disposto il rilascio, con la conseguenza che la natura indebita del suo possesso non poteva essere messa in discussione. La Corte d’appello, premessa l’efficacia riflessa del giudicato, ritenne che gli attori non avevano provato di aver acquisito in via autonoma il possesso della servitù di passaggio ma di essere succeduti nel possesso al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito con controricorso In prossimità dell’adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso di ricorso si deduce la violazione degli artt.2909 c.c., 115 c.p.c., 2697 c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte di merito rigettato l’azione di reintegra del possesso sull’erroneo rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.10/85, che aveva accertato la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato al rilascio del terreno [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti per reintegra nel possesso. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, i ricorrenti non avrebbero mai dedotto di essere succeduti a [OSCURATO:PERSONA] nel possesso della servitù di passaggio sicchè nei loro confronti non poteva estendersi l’efficacia soggettiva del giudicato, avendo essi esercitato un possesso autonomo. Non avrebbe operato il giudicato esterno con efficacia riflessa in quanto essi non sarebbero titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita con la sentenza irrevocabile, per essere diversa la situazione giuridica dedotta in giudizio. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante al quale il collegio intende dare continuità, che le azioni proposte, rispettivamente, in sedepossessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causapetendi e petitum ) con la conseguenza che nel giudiziopetitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sedepossessoria, nè le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sedepossessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto della tutelapossessoria, non possono influire sull'esito del giudiziopetitorio (Cassazione civile sez. II, 20/07/1999, n.7747). L’assoluta diversità dell’azione possessoria e petitoria è ostativa alla formazione del giudicato in quanto, nel giudizio possessorio è tutelata una situazione di fatto corrispondente all’esercizio del diritto mentre in sede petitoria viene in rilievo il titolo di proprietà o il possesso ad usucapionem, con la precisazione che ilpossesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizipossessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità delpossesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati (Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, n.27513). A nulla rileva, pertanto, che la dante causa dei resistenti sia stata vittoriosa nel giudizio di rivendica in quanto, pur avendo l’azione di rivendica funzione recuperatoria, nulla impedisce che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, si possa esercitare un possesso autonomo sullo stesso bene. Del resto, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione deltitolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violentood occulto (Cassazione civile sez. II, 31/08/2005, n.17567). Non è pertinente il richiamo al principio affermato da Cassazione civile sez. II, 14/07/1983, n.4824, con riguardo alla natura recuperatoria dell’azione di rivendica perché in tale decisione si afferma che il convenuto condannato al rilascio del bene con decisione passata ingiudicato, non possa far valere un diritto reale di godimento su quel bene ma non il possesso autonomo, che sia stato successivamente ed autonomamente esercitato dalla parte o dal terzo. E', infatti, indiscutibile che ilgiudicato, oltre ad avere una suaefficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficaciariflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, ma solo quando questi siano titolari di un diritto omologo o dipendente dalla situazione definita in quel processo e non invece quando, come nel caso in esame, deducano di essere titolari di un diritto autonomo ( Cass. 6788/2013 e Cass. 8766/ 2019). Il motivo deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di App