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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17700/2023

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1367/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, Via di Pietralata n. 320 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura allegata al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1; – controricorrenti – avverso la SENTENZA n. 1615/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 ottobre 2017; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto innanzi al Tribunale di Foggia i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati alla rimozione dei contatori e delle cabine abusivamente collocati nella loro proprietà, oltre al pagamento del risarcimento dei danni.

I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale, chiedendo che fosse accertata la comproprietà del muro di cinta del cortile di proprietà degli attori in cui erano collocati i contatori e le cabine ovvero, in via subordinata, l’esistenza di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia.

Il Tribunale di Foggia, qualificata la domanda degli attori quale actio negatoria servitutis ex art. 949 cc., ha affermato come non fosse controversa la proprietà dei contatori e delle cabine da parte non dei convenuti, ma degli enti erogatori, così che la domanda andava disattesa in quanto l’utente dei servizi di fornitura è privo di legittimazione passiva; ha invece accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento della comunione del muro di cinta, trattandosi di parte organica ed essenziale dell’intero fabbricato condominiale.

2. Curci e Mastrodonato hanno impugnato la sentenza.

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1615/2017, ha accolto il gravame: ha dichiarato l’inesistenza della servitù per l’appoggio dei contatori e delle cabine sul muro di cinta del cortile di proprietà esclusiva degli appellanti e ha condannato i coniugi Matera e Vitobello alla rimozione dei contatori e delle cabine e ha infine rigettato la domanda riconvenzionale proposta da questi ultimi in primo grado.

3. Ricorrono per cassazione avverso la sentenza d’appello i coniugi Matera e Vitobello.

Resistono con controricorso i coniugi Curci e Mastrodonato.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. Per motivi di priorità logica va esaminato anzitutto il terzo motivo, che denuncia “violazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116, 132, n. 4 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., 949, 1062, 1117 c.c., sentenza in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, contraddittorietà”: la Corte d’appello di Bari si è limitata ad affermare che sussiste la legittimazione passiva dei ricorrenti con riferimento all’azione negatoria servitutis in quanto gli att ori hanno chiesto la declaratoria di inesistenza della servitù di appoggio dei contatori e delle cabine a carico dell’immobile di loro proprietà e a favore di quello di proprietà dei ricorrenti, avendo però detto “senza mezzi termini” che proprietari dei contatori in questione non sono i ricorrenti, ma gli enti titolari, ossia soggetti del tutto estranei ai ricorrenti.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha affermato che i contatori e le cabine a servizio delle utenze dell’immobile di proprietà dei coniugi Matera sono stati apposti su un muro che circonda il cortile di proprietà esclusiva dei coniugi Curci, muro che è da ritenersi di proprietà di questi ultimi; la Corte ha poi condannato Matera e Vitobello a rimuovere i contatori e le cabine, riconoscendo però che tali contatori e cabine sono di proprietà di enti terzi, enti che – ha precisato la Corte – “dovranno necessariamente essere interessati e coinvolti” per l’esecuzione della condanna della rimozione degli stessi.

Trattandosi di contatori e cabine di proprietà di enti terzi, nei confronti di tali enti doveva essere integrato il contraddittorio, così come evidenzia anche il controricorrente, che in via subordinata chiede di accertare il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione dei litisconsorti necessari.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’azione “volta a ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione, va proposta nei confronti dell'ente erogatore del gas, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione” (così Cass. 22050/2018; come ha sottolineato Cass.22998/2019 “la tubazione esterna ai singoli appartamenti , ovvero fino all'innesto con ilcontatore privato o con l'abitazione privata, fa parte dell'impianto infrastrutturale di conduzione del gas che appartiene all'ente gestore del servizio, per cui la legittimazione passiva nelle controversie sullaservitù di metanodotto riguardanti talitubazioni è a carico di quest'ultimo”).

2. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei restanti, che denunciano il primo la violazione dell’art. 342 c.c.p., il secondo il mancato riconoscimento della servitù del padre di famiglia, il quarto l’omesso esame circa un fatto decisivo e il quinto l’illegittimità della condanna al pagamento delle spese del processo.

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3 c.p.c., per la necessaria integrazione del contradittorio nei confronti degli enti proprietari dei contatori e delle cabine.

Il giudice di merito provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, anche per le spese del giudizio di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1367/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, Via di Pietralata n. 320 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura allegata al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1; – controricorrenti – avverso la SENTENZA n. 1615/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 ottobre 2017; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto innanzi al Tribunale di Foggia i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati alla rimozione dei contatori e delle cabine abusivamente collocati nella loro proprietà, oltre al pagamento del risarcimento dei danni. I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale, chiedendo che fosse accertata la comproprietà del muro di cinta del cortile di proprietà degli attori in cui erano collocati i contatori e le cabine ovvero, in via subordinata, l’esistenza di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia. Il Tribunale di Foggia, qualificata la domanda degli attori quale actio negatoria servitutis ex art. 949 cc., ha affermato come non fosse controversa la proprietà dei contatori e delle cabine da parte non dei convenuti, ma degli enti erogatori, così che la domanda andava disattesa in quanto l’utente dei servizi di fornitura è privo di legittimazione passiva; ha invece accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento della comunione del muro di cinta, trattandosi di parte organica ed essenziale dell’intero fabbricato condominiale. 2. Curci e Mastrodonato hanno impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1615/2017, ha accolto il gravame: ha dichiarato l’inesistenza della servitù per l’appoggio dei contatori e delle cabine sul muro di cinta del cortile di proprietà esclusiva degli appellanti e ha condannato i coniugi Matera e Vitobello alla rimozione dei contatori e delle cabine e ha infine rigettato la domanda riconvenzionale proposta da questi ultimi in primo grado. 3. Ricorrono per cassazione avverso la sentenza d’appello i coniugi Matera e Vitobello. Resistono con controricorso i coniugi Curci e Mastrodonato. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. Per motivi di priorità logica va esaminato anzitutto il terzo motivo, che denuncia “violazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116, 132, n. 4 c.p.c, 118 disp. att. c.p.c., 949, 1062, 1117 c.c., sentenza in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, contraddittorietà”: la Corte d’appello di Bari si è limitata ad affermare che sussiste la legittimazione passiva dei ricorrenti con riferimento all’azione negatoria servitutis in quanto gli att ori hanno chiesto la declaratoria di inesistenza della servitù di appoggio dei contatori e delle cabine a carico dell’immobile di loro proprietà e a favore di quello di proprietà dei ricorrenti, avendo però detto “senza mezzi termini” che proprietari dei contatori in questione non sono i ricorrenti, ma gli enti titolari, ossia soggetti del tutto estranei ai ricorrenti. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha affermato che i contatori e le cabine a servizio delle utenze dell’immobile di proprietà dei coniugi Matera sono stati apposti su un muro che circonda il cortile di proprietà esclusiva dei coniugi Curci, muro che è da ritenersi di proprietà di questi ultimi; la Corte ha poi condannato Matera e Vitobello a rimuovere i contatori e le cabine, riconoscendo però che tali contatori e cabine sono di proprietà di enti terzi, enti che – ha precisato la Corte – “dovranno necessariamente essere interessati e coinvolti” per l’esecuzione della condanna della rimozione degli stessi. Trattandosi di contatori e cabine di proprietà di enti terzi, nei confronti di tali enti doveva essere integrato il contraddittorio, così come evidenzia anche il controricorrente, che in via subordinata chiede di accertare il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione dei litisconsorti necessari. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’azione “volta a ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione, va proposta nei confronti dell'ente erogatore del gas, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione” (così Cass. 22050/2018; come ha sottolineato Cass.22998/2019 “la tubazione esterna ai singoli appartamenti , ovvero fino all'innesto con ilcontatore privato o con l'abitazione privata, fa parte dell'impianto infrastrutturale di conduzione del gas che appartiene all'ente gestore del servizio, per cui la legittimazione passiva nelle controversie sullaservitù di metanodotto riguardanti talitubazioni è a carico di quest'ultimo”). 2. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei restanti, che denunciano il primo la violazione dell’art. 342 c.c.p., il secondo il mancato riconoscimento della servitù del padre di famiglia, il quarto l’omesso esame circa un fatto decisivo e il quinto l’illegittimità della condanna al pagamento delle spese del processo. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3 c.p.c., per la necessaria integrazione del contradittorio nei confronti degli enti proprietari dei contatori e delle cabine. Il giudice di merito provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, anche per le spese del giudizio di leg
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