CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 45618/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e le note del 18/10/2021 a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Potenza, difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], con cui gli stessi comunicano che in data 6/10/2021 i Carabinieri di Brienza, in ottemperanza a quanto disposto il 5/10/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, hanno provveduto a redigere verbale di dissequestro, consegna e restituzione sia dell'area sia del materiale oggetto del sequestro posto a base del presente gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro probatorio del 5/5/2021 adottato dalla Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Potenza, avente per oggetto il lotto 6 primo e secondo stralcio area denominata OS 05 zona Berlinese accesso al Km 28+850 lato monte, area delimitata con rete di colore plastificata e nastro bianco e rosso con la dicitura Carabinieri e da numero tre cartelli indicanti l'area sottoposta a sequestro nonché di un escavatore marca [OSCURATO:PERSONA]. ZAXIS 48 U. Il tutto avveniva nell'ambito del procedimento penale e delle indagini relative al decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale, a bordo dell'escavatore %Ma? indicato, appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell'area oggetto dell'odierno sequestro, collocata all'interno del cantiere sito sulla strada statale 95, nel compimento delle manovre volte alla fran- tumazione di rocce, a causa del piegamento e dei ribaltamento del mezzo, era precipitato dal ciglio della scarpata unitamente all'escavatore manovrato. Sequestrata l'area in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica, in data 31/3/2021, aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell'atto compiuto d'iniziativa della polizia e, nel contempo, l'adozione della misura cautelare reale del sequestro preventivo, in applicazione del disposto di cui all'art. 321 cod. proc. pen. A fronte della richiesta, il GIP, tuttavia, pur convalidando il sequestro preven- tivo d'urgenza, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, sul rilievo dell'in- sussistenza, allo stato/ di elementi d'indagine idonei a rappresentare il fumus com- missi delicti. Il 5/5/2021, il Pubblico Ministero aveva allora disposto il sequestro probatorio sia dell'area teatro dell'evento - il lotto 6 primo e secondo stralcio area denominata OS 05 zona Berlinese accesso al Km 28 +850 lato monte (area delimitata con rete di colore plastificata e nastro bianco e rosso con la dicitura Carabinieri e da numero tre cartelli indicanti l'area sottoposta a sequestro) - sia dell'escavatore marca HI- [OSCURATO:PERSONA]. ZAXIS 48 U, manovrato dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Pujia, deducendo i due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo si lamentano, promiscuamente, violazione di legge e vizio motivazionale perché il tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare la sus- sistenza del fumus commissi delicti e non si sarebbe confrontato con l'assunto del G.I.P., che lo ha ritenuto insussistente. Il tribunale avrebbe, altresì, omesso di motivare riguardo il vincolo di perti- nenzialità tra la cosa e il reato e sugli elementi essenziali della condotta contestata al ricorrente, con particolare riferimento alla colpa derivante da violazione di regola cautelare di diligenza. Con il secondo motivo, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, si lamenta che il tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare la necessità del sequestro a fini probatori, avendo la stessa ditta da- trice di lavoro pulito e rimesso in pristino i luoghi del fatto su disposizione dei Carabinieri. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. In data 18/10/2021 sono pervenute note a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Potenza, difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], con cui gli stessi comunicano che in data 6/10/2021 i Carabinieri di Brienza, in ottemperanza a quanto disposto il 5/10/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, hanno provveduto a redigere verbale di dissequestro, consegna e re- stituzione sia dell'area sia del materiale oggetto del sequestro posto a base del presente gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso in capo al ricorrente. 2. Ed invero, come chiarito da questa Corte di legittimità, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per so- pravvenuta carenza di interesse in quanto il risultato tipico dell'impugnazione (il dissequestro) è già stato conseguito (Sez. Un., n. 230 del 20/12/2007 dep. 2008, Normanno, Rv. 237861; conf. Sez. Un., n. 18253 del 24/4/2008, Tchmil, Rv. 239397; conf. Sez. 6, n. 29846 del 24/4/2012, Addona, Rv. 253251). 3. Ritiene il Collegio che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non conseguano per il ricorrente né la condanna al pagamento delle spese processuali e nemmeno la sanzione pe- cuniaria in favore della cassa delle ammende. Questa Corte opina in tal senso, pur consapevole di un contrario orientamento (di cui sono espressione Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325; Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 dep. 2016, Minichini ed altri, Rv. 267565; Sez. 6, n. 31435 del 24/4/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non im- putabile al ricorrente (come nel caso di provvedimento impugnato nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al ver- samento in favore della Cassa per le ammende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover aderire e dover consolidare l'orientamento difforme (cfr. in ultimo Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; conf. Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Cate- rino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561), ma au- torevolmente riconducibile, in ultimo, al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte Marinaj del 2011 (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). In quella pronuncia le Sezioni Unite ebbero a precisare che, in materia di im- pugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attua- zione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. E, come ricorda Sez. 3 n. 29593/21, in motivazione ebbero ad ag- giungere al § 9: "Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, con- siderato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)". Il principio peraltro era stato già affermato, oltre che dalla richiamata Sez. Un., ord. n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168 anche da Sez. Un., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altri, Rv. 208166 e da Sez. Un., n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228168, Ne discende, pertanto, in ossequio al principio reiteratamente affermato, negli anni, dalle Sezioni Unite, che in simili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l'inammissibilità del ricorso per soprav- venuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ri- corrente ex art. 616, cod. proc. pen. 4. In presenza del sopra evidenziato contrasto di giurisprudenza, che per- mane pur dopo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite del 2012, ritiene il Col- legio che, alla luce del dettato di cui all'art. 618 co. 1 bis cod. proc. pen. non Wis s'imponga una nuova rimessione alle Sezioni Unite e il processo sia decidibile. Ciò in quanto la rimessione al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata l'unica solu- zione possibile solo qualora si fosse abbracciato l'orientamento in precedenza ri- cordato, contrario al decisum delle Sezioni Unite, secondo cui in casi come quello in esame ci deve essere la condanna alle spese del ricorrente. Ed invero, in presenza di un contrasto giurisprudenziale che veda le sezioni semplici della Corte di Cassazione divise rispetto ad una decisione assunta dalle Sezioni Unite, il dettato dell'art. 618 co. 1 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1 co. 66 della I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, impone la rimes- sione con ordinanza della decisione del ricorso alle Sezioni Unite solo al Collegio che non condivide il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e non anche a quello che ritiene di condividerlo. P.Q.M. D