CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 29/972022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino resa in data 7.5.2020, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando i fatti di cui agli att. 624, 625, n.2 c.p. e 337 c.p. (capi a) e b), in quello di rapina ex art. 628 cpv. c.p., mantenendo inalterata la pena. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta il vizio di motivazione (ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), per avere la Corte d'appello, ad un tempo, unificato le condotte contestate ritenendo sussistente un unico reato, quello di rapina impropria, anziché il furto e la resistenza e, comunque, applicato la continuazione. Si tratterebbe di operazioni tra loro inconciliabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivo manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Occorre premettere che, in relazione alla questione della qualificazione giuridica dei fatti, la Corte territoriale, correttamente, ha ritenuto sussistente l'unico reato di rapina impropria, (anziché i reati di furto e resistenza avvinti dal vincolo della continuazione), conformandosi al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617; Sez. 2, n. 40772 del 19/07/2018, Rv. 274459). Nel caso di specie i giudici di merito hanno sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo essersi impossessato della refurtiva tentò di conseguire l'impunità scappando ed usò violenza ( calci e pugni) ai danni dei Carabinieri che stavano cercando di impedirne la fuga. 2. Quanto al trattamento sanzionatorio, poi, la Corte d'appello nel confermare la sentenza di primo grado si è attestata sul quantum di pena (otto mesi) inflitta dal primo giudice, che così l'ha determinata per effetto dell'aumento per la continuazione ( mesi 4 ). Da ciò il ricorrente desume l'erroneità della sentenza di appello che avrebbe comunque ritenuto sussistente la continuazione pur in presenza di un solo reato. Il motivo è infondato la Corte d'appello non ha mantenuto la stessa pena perché ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, come adombrato dal ricorrente. E' evidente infatti per l'ontologica incompatibilità della struttura dell'istituto di cui all'art. 81 c. 2 c.p., con la fattispecie unitaria della rapina impropria che tale operazione non è ammissibile. La Corte territoriale pur ravvisando un unico reato, rispetto a quelli individuati dal primo giudice, ha confermato lo stesso trattamento sanzionatorio in ossequio all'orientamento espresso della giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza della impugnazione del solo imputato, l'aggravamento della qualificazione giuridica del fatto è possibile a condizione che non sia aggravata la pena irrogata. Ha spiegato il giudice di legittimità, infatti, che non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie concorso esterno in associazione mafiosa anziché favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione attinente alla definizione giuridica del fatto rientra senz'altro nella cognizione del giudice d'appello, ove sia stata contestata in generale la sussistenza del fatto(Sez. 2, 27460/2014, rv. 259567; Sez. 22884/2015, rv.262286; Sez. 2, 39961/2018, rv. 273923) Per tutti i motivi illustrati, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa della ammende . P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così d