CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07617/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21115/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib. Prov. di Caserta n. 871/2022depositata il 14/03/2022.Numero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Procuratore che ha concluso per il rigetto del ricorso;Udito il difensore di parte ricorrente.1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Caserta, di cui all’epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso delcontribuente per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agliobblighi derivanti dalla sentenza n. 2693/2020 del medesimo organogiudicante che prevede la distrazione in suo favore delle spese di giudizio.1.1 Il ricorrente, in assenza di adempimento spontaneo promuovevaricorso per ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,innanzi alla medesima C.T.P. di Caserta al fine di ottenere l’adempimentodell’ente all’obbligo di conformarsi al decisum della sentenza citata, inquanto, nonostante l’avvenuta notificazione della sentenza, l’ente debitorenon aveva ancora provveduto ai conseguenti adempimenti.1.2. In data 16.2.2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Casertadichiarava inammissibile il ricorso, non risultando documentato il previoesperimento da parte dell’istante delle formalità di cui all’art. 70 d.lgs.546/92.1.3. Il decidente affermava che :- che il ricorso per ottemperanza èproponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescrittodalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore o, in mancanza ditale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo diufficiale giudiziario; nelle ipotesi di mancata previsione ex lege di untermine di adempimento degli obblighi scaturenti dalla sentenza, lapreventiva messa in mora dell’ente impositore, o del concessionariorappresenta la condizione di proponibilità del giudizio di ottemperanza.1.4.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Numero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/20261.5. Con ordinanza interlocutoria n. 21485 /2025, il Collegio ha rinviato lacausa in pubblica udienza in presenza di un contrasto interno in meritoalla necessità o meno della previa notificazione della messa in mora peravviare il giudizio di ottemperanza.1.6. Il contribuente ha depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSi evidenzia che la causa è stata rimessa alla pubblica udienza conriguardo a questione di diritto di particolare rilevanza, in coerenza con ilnovellato art. 375 cod. proc. civ.1.L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, segnatamente, degli artt. 2, 67 bis, 68, 69 e 70 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in quanto, dopo la modifica degli artt. 69 e 70 del citato d.lgs., aseguito di riforme decorrenti dal 21 maggio 2016 e dal 31 dicembre 2015,che si applicano in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria dicui all'art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016, lesentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria alpagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondoquanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992,costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione,titolo esecutivo. Pertanto, si afferma che il contribuente può promuovere ilgiudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in morae, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato dellasentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70, d.lgs. n.456 del 1992.2.Sulla questione di diritto prospettata, si contrappongono due diversiindirizzi di legittimità.Numero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/20262.1. Secondo un primo orientamento, il giudizio di ottemperanza,ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazionerispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dallastessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamentocontenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrentegiudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenerel'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendereeffettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri dipuntualità e precisione tipici del titolo esecutivo; - ne deriva che, nonessendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere algiudicato e non potendosi applicare il termine previsto dal comma 1dell'art. 14 del d.P.R. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28febbraio 1997, n. 30 evocato in controricorso, in quanto previsto per lesole procedure esecutive, l’unica condizione per la proponibilità delgiudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dallamessa in mora a mezzo di Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70,secondo comma, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,termine che in questo caso non era decorso, come è incontroverso incausa (Cass., n. 31690/2021; Cass. 26137/23; Cass. n. 2393/2024; Cass.n. 16119/2025).2.2. Secondo altra impostazione (Cass. n. 11286 del 7 aprile 2022; n.3097/2024), il giudizio di ottemperanza, nell’attuale formulazione dell’art.70 d.lgs. n. 546/1992, costituisce l’unico mezzo a disposizione delcontribuente in materia di esecuzione coattiva delle sentenze tributarie,qualsiasi sia la natura del credito vantato. Con l’entrata in vigore del d.lgs.24 settembre 2015, n. 156 per l’esecuzione delle sentenze di condanna alpagamento di una somma di denaro non è più necessaria la costituzione inmora né il passaggio in giudicato della sentenza stessa. Difatti, si assume,che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015 (recantemisure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenziosoNumero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/2026tributario in attuazione della legge delega n. 23 del 2014 ), è stataeliminata la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo diesecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, originariamenteprevista, sicché "il giudizio di ottemperanza costituisce l'unico rimedio perl'attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimentodell'Amministrazione" ( Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11908 ). Poiché, ai sensidell’art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n156/2015, le sentenze delle Commissioni tributarie sono immediatamenteesecutive non è necessario dotarle di uno strumento giuridico per rendereeffettivo quel comando; l'immediata esecutività è dunque espressamentericonosciuta dall'art. 69 con riguardo alle sentenze di condanna alpagamento di somme in favore del contribuente, nonché a quelle relativeagli atti concernenti le operazioni catastali (Cass. 12/04/2022, n. 11908).2.3. Cass. n. 3097/2024 ha confermato detta interpretazione, statuendoche, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento infavore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguitospontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dallanotifica della sentenza, ai sensi dell' art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 , lesomme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio diottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senzadover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogoal titolo di pagamento ( Cass. n. 11286/2022).3.La soluzione della questione esige una premessa in relazione alla naturadel giudizio di ottemperanza.3.1. Questa Corte ha costantemente evidenziato la peculiare natura“attuativa” del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quellotributario, nel senso che (Cass. 20 giugno 2019, n. 16569, in motivazione)esso presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizioesecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello diottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisioneNumero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/2026passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione aquel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato deicaratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 11908/2022; Cass. n. 10570del 04/06/2020 in motivazione; Cass. n. 16569 del 2019 cit.; n. 646 del18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; n. 20202 del 24/9/2010; Cass. n.646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del24/9/2010), dovendo il giudice compiere gli accertamenti indispensabili adelimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza (Cass. n.27253/2024).3.2. Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudicedell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essereesercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversiadefinita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti dirittinuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire(cd. “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”), dall’altro lato, può –e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degliobblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il realesignificato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del29/7/2016).3.3. In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, ilgiudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttivadegli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece,consentita nel giudizio esecutivo civile (Cass. sez. tributaria, n. 987 del2024).3.4. Tanto premesso, già anteriormente alla normativa di cui al d.lgs. n.157/2015, la giurisprudenza di questa Corte, insieme con la più attentadottrina, aveva affermato che l’efficacia immediata delle sentenze dellecommissioni tributarie concernenti atti impositivi era già riconosciuta dalsistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio operatoNumero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/2026dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme del codice di ritoordinario, e quindi anche all’art. 282 cod. proc. civ., anche sulla basedell’art. 68 dello stesso decreto. Questo, infatti, al comma 2 prevedel'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine alcontribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dallasentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso; inoltre, al comma 1disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativiinteressi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza. Tali previsionipostulano, evidentemente, che le sentenze tributarie di merito abbiano uneffetto immediato. Ulteriore dato a conferma di tale conclusione deverinvenirsi, secondo questa Corte, nell’art. 18, d.lgs. n. 472 del 1997, ilquale prevede, al comma 4, che le sentenze delle commissioni tributarieconcernenti provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative perviolazione di norme tributarie sono «immediatamente esecutive» (neilimiti di cui al successivo art. 19, che richiama il menzionato art. 68) (v.Cass. n. 12074/2024).3.5. Va ancora premesso che questa Corte ha affermato che «In materiadi giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'art. 69, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha previsto la provvisoria esecutività dellesentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente,ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a talfine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l'art.12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l'entrata in vigore della modificaapportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva,quindi, che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorchénon passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo,l'Amministrazione (così come il giudice dinanzi al quale sia stataimpugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire inconformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenzialiNumero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/2026provvedimenti di sgravio o di rimborso dell'eccedenza versata» (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11135 del 19/04/2019).3.6. Il quadro normativo di riferimento è quindi costituito dalle disposizionidegli artt. 49, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazioneapplicabile ratione temporis, precisandosi che la sentenza oggetto delricorso in ottemperanza, è stata depositata successivamente alla datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata in vigore del novellato art. 69 cit. Dettaultima disposizione prevede, al comma 4, che Il pagamento delle sommedovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giornidalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui alcomma 2, se dovuta ; mentre al comma 5, si legge In caso di mancataesecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza anorma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primogrado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte digiustizia tributaria di secondo grado .3.7. A sua volta, l’art. 70 cit. - abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d)del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026 -dispone al comma 1 la parte che vi ha interesse può richiederel'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissionetributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppiooriginale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualorala sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ognialtro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale , alcomma 2 che Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termineentro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'enteimpositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo dicui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degliobblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopotrenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficialegiudiziario (ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codiceNumero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/2026dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) e fino a quando l'obbligo non sia estinto .3.8.Per effetto del combinato disposto delle norme in esame risulta che ilricorso al giudizio di ottemperanza può avvenire in due casi: il primoquando l’Amministrazione non adempia al pagamento derivante da unasentenza immediatamente esecutiva ex art 69 cit. nel termine indicato nelcomma 4 della medesima disposizione; il secondo quando si è in presenzadi una sentenza coperta da giudicato che disponga degli obblighi a caricodella parte soccombente rimasti inadempiuti.3.9.Per tale via emerge che, ai sensi del menzionato art. 69, il termine peril pagamento delle somme dovute a seguito della sentenzaimmediatamente esecutiva è espressamente previsto ed individuato innovanta giorni dalla notificazione della decisione, il che esclude che, oltrealla notifica della sentenza – ovvero alla prestazione della garanzialaddove dovuta –, il contribuente sia tenuto altresì alla costituzione inmora del debitore e allo spirare del termine dei trenta giorni, imposto dallegislatore nelle sole ipotesi in cui la legge non prescriva un termine perl’adempimento a carico dell’ente impositore (Cass. n. 11286/2022; Cass.Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7664; Cass. n. 7572/2024, in motiv.; Cass.02/08/2025, n. 22303, in motiv.).3.10. In ambito tributario, per le sentenze esecutive cui consegue l’obbligodi rimborso da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] a fronte diaccertamenti avvenuti nel corso del giudizio principale, è l’art. 69 deld.lgs. n. 546/92 che detta il termine oltre il quale si può parlare diinadempimento, in quanto, si ribadisce, la norma, al comma 5, precisache il pagamento deve essere fatto entro novanta giorni dalla notificazionedella sentenza che attesta tale diritto (o dalla presentazione della garanziaeventualmente prevista).3.11. Del resto è importante evidenziare come l’art. 67-bis (abrogato dald.lgs. n. 175/2024 a decorrere dal primo gennaio 2026) dianzi evocatoNumero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/2026preveda che “Le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive”,precisando, subito dopo, “secondo quanto previsto dal presente capo“;tuttavia, tale riferimento deve intendersi effettuato al d.lgs. n. 546 del1992, capo IV, concernente “L’esecuzione delle sentenze dellecommissioni tributarie”, e non già al capo III, relativo a “Le impugnazioni”ove l’art. 67-bis è collocato (come evidenziato in modo pressoché unanimedai commentatori della novella), cui discende che è alle disposizioni ditale capo che occorre fare riferimento, laddove l’immediata esecutività èespressamente riconosciuta dall’art. 69 cit. con riguardo alle sentenze dicondanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché aquelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali.3.12. In conclusione, per effetto delle modifiche introdotte dallanovella di cui al d.lgs. n. 156/2015 - che si applica in virtù diquanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12,comma 1, d.lgs. cit., a decorrere dal 10 giugno 2016 - entrambe ledisposizioni di cui agli artt. art. 68, comma 2 e art. 69, comma 5riconoscono al contribuente, nel caso di mancata esecuzione dellasentenza, la possibilità di chiedere l’ottemperanza ai sensi deld.lgs. n. 546 del 1992, art. 70, decorso il termine di novantagiorni, entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento acarico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in moradel debitore (Cass. 12/04/2022, n.11908; e Cass., n. 11286/2022; Cass.n. 309/2024; Cass. n. 7689/2024; Cass. n. 7664/2024; Cass. n.3097/2024), estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art.282 cod. proc. civ..3.13. Siffatta disciplina diverge da quella riguardante la condanna alpagamento delle spese processuali a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 15, d.lgs. n. 546del 1992, può procedere alla riscossione "mediante iscrizione a ruolo dopoil passaggio in giudicato della sentenza".Numero registro generale 21115/2022Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7617/2026Data pubblicazione 30/03/20264. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Caserta, in differente composizione, cui si demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Caserta, in differente composizione,cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione del 13 gennaio 2026Il Cons. rel.Milena BalsamoIl PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]