CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevata la manifesta infondatezza del motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, relativo alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., posto che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi in tema di sussistenza del reato nel caso di fuga realizzata con modalità pericolose, ampiamente descritte in fatto con argomentazioni immuni da censure; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] e relativo all'insussistenza del concorso nella condotta di resistenza realizzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava alla guida del mezzo; rilevato che, dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, emerge come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero un interesse condiviso a sottrarsi al controllo, essendo ben consapevoli di detenere il provento del furto appena consumato, oltre che arnesi atti alla realizzazione del furto con scasso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascun in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]