CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 34861/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 11/12/2025 della Corte d’appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 11/12/2025, la Corte d’appello di Venezia, aderendoall’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza del 15/05/2025 del Tribunale di Verona, emessa in esito a giudizioabbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti allaritenuta recidiva, rideterminava in un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusioneed € 580,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dalvincolo della continuazione, di ricettazione, evasione (ex art. 51 della legge 26luglio 1975, n. 354), resistenza a un pubblico ufficiale e detenzione illecita disostanze stupefacenti.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diVenezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, coni quali deduce: 1) «violazione di legge»; 2) «carenza di motivazione in relazioneall’art. 129 C.P.P.», in quanto la sentenza impugnata «non reca traccia di unadisamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129C.P.P.»; 3) «eccessività della pena irrogata ed in ogni caso carenza e/ocontraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), c.p.p. dellamotivazione sul punto»; 4) «erronea qualificazione giuridica del fatto».3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivirelativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dellapronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reatoper prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello(Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché aivizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalitàdella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa daquella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102-01).La Corte di cassazione ha infatti specificamente chiarito che, in tema di“patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile ilricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata,consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato,salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020,Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria,Rv. 275234-01).La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso percassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appelloex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica delfatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinunciaa dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche serelativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione diuna pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01. Inmotivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimentoall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato exart. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione delprecedente strumento deflattivo).Ciò rammentato, si deve rilevare che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrentelamenta, del tutto genericamente la «violazione di legge», la mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ladeterminazione della misura della pena concordata senza prospettare alcunaillegalità della stessa e, sempre del tutto genericamente, l’asseritamente erroneaqualificazione giuridica del fatto, non rientrano tra i menzionati casi per i quali èammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordatoin appello.4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a normadell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui allalegge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610cod. proc. pen. il comma 5-bis – il ricorso deve essere trattato nelle forme deplano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.5. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché,essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]