CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2017
Cassazione n. 22592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9595-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappr e se ntat a e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], TOMMASO NIDIACIe [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il [OSCURATO:PERSONA] depositato il 9/3/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in c amera di consiglio non partecipata del 12/6/2023; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2017n. 9595 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza n. 115/2015. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo averrilevato che: - la banca, già ammessa per la minor somma di €. 593.009,79 in collocazione chirografaria, aveva chiesto di essere insinuata al passivo, in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30/10/2006, per la somma di €. 744.554,30, in collocazione ipotecaria; -il curatore aveva eccepito la nullità del contratto di mutuo sul rilievo che, trattandosi di mutuo di scopo, costituito dal programma di investimenti per il recupero di una masseria, la banca non aveva fornito la prova che il mutuatario avesse realizzato il programma previsto dal contratto; ha ritenuto che: - il mutuo stipulato tra la banca e la (società incorporata dal la società poi) fallita, alla luce delle clausole contenute nel contratto, doveva essere qualificato come un mutuo di scopo , trattandosi di finanziamento (erogato per la somma complessiva di €. 500.000,00) che la parte mutuataria doveva utilizzare “integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato piano di investimento”, concernente il recupero di una masseria; - il contratto, infatti, ha osservato il tribunale, non solo ha previsto, all’art. 1, che “il finanziamento avrebbe dovuto essere utilizzato dalla parte mutuataria per la realizzazione degli interventi di manutenzione della masseria e il completamento della struttura ricettiva …”ma le parti “hanno avuto cura di subordinare le effettive dazioni delle somme vincolate in favore della parte sovvenuta alla previa presentazione della concessione edilizia relativa alle opere murarie oggetto degli investimenti finanziati e dei relativi Ric. 2017n. 9595 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 elaborati tecnici vistati dall’ufficio Tecnico del Comune e alla dimostrazione delle spese sostenute e, comunque, dopo l’apertura del cantiere edile con inizio degli investimenti programmati”; - tale contratto, a fronte della diversa destinazione delle somme erogate rispetto a quella contrattualmente prevista, non avendo la banca dimostrato la concreta destinazione delle dazioni di denaro alle opere di manutenzione della masseria, era nullo per mancanza di causa, sul rilievo che “la destinazione della somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti”; - l’accertata nullità del mutuo aveva determinato il venir meno dell’iscrizione ipotecaria e di tutte le clausole che regolamentano la disciplina degli interessi. 1.3. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione confermando l’ammissione del credito a titolo di condictio indebitiin collocazione meramente chirografaria per l’importo di €. 593.009,79. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 7 /4/201 7 , ha chiesto , per due motivi, la cassazione deldecreto. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 1.6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1418, comma 2°, e 1325 n. 2 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha qualificato il contratto di mutuo dedotto dalla banca opponente quale fondamento delle proprie pretese come un mutuo di scopo ed ha, quindi, ritenuto che il mancato raggiungimento dello scopo programmato aveva comportato la Ric. 2017n. 9595 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 nullità del contrattoper mancanza di causa e, di conseguenza, la caducazione dell’iscrizione ipotecaria, senza, tuttavia, considerare che il mutuo di scopo è nullo quando sia stato stipulato l’accordo tra la banca e il mutuatario di utilizzazione della provvista per una diversa finalità, con la conseguente mancanza ab initiodella causa, laddove, al contrario, quando è mancata, come nel caso in esame, la realizzazione della finalità prevista dal contratto, il mutuo è soltanto suscettibile di risoluzione per inadempimento del mutuatario ad iniziativa del mutuante. 2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Questa Corte, in effetti, ha da tempo chiarito che: - “ l a figura del mutuo di scopo pù essere di origine legale (in cui le somme erogate sono per legge destinate all’effettuazione di una determinata peculiare attivit̀ o al raggiungimento di un risultato) oppure convenzionale, in quanto la c.d. finalizzazione del mutuo discende in via esclusiva dal contratto che viene concluso tra mutuante e mutuatario”; - “ mentre per il mutuo di scopo legale si discorre, quindi, nel caso in cui il patto in concreto stretto dai contraenti orienti l’operazione di finanziamento verso un fine diverso da quello stabilito in via imperativa dalla legge, di illiceit̀ della causa del contratto – in quanto lo scopo fissato dalla legge qualifica la causa del negozio –nel caso di mutuo di scopo(che, come quello in esame, ha carattere) convenzionale ̀ richiesto il necessario coinvolgimento diretto dell ’interesse del mutuante, onde cì che viene all’attenzione (salvo il caso in cui lo scopo individuato dalle parti risulti intrinsecamente illecito o ab imo impossibile) ̀ piuttosto l’inadempimento del mutuatario o, se del caso, la sopravvenuta impossibilit̀ di raggiungimento dello scopo: non, quindi, in punto di (in)validit̀ della fattispecie, ma di difetto funzionale del rapporto”; - “ dunque, la rilevanza Ric. 2017n. 9595 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 dello scopo differenzia la relativa operazione dallo schema tipico del mutuo: il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto; nel sinallagma negoziale, quest’ultima prestazione assume rilievo essenziale in corrispettività dell’attribuzione della somma erogata …, onde, quando ̀ mancata la realizzazione della finalit̀ prevista, il contratto ̀ risolubile per inadempimento del mutuatario ad iniziativa del mutuante …”; - “ ed invero, come esposto, nell’ambito della figura del mutuo di scopo convenzionale, il mancato perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non ̀ destinato a incidere sulla validit̀ della fattispecie negoziale, ma sull’esplicazione del sinallagma funzionale” (Cass. n. 2677 del 2023). 2.3. D’altra parte, la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attivitào per il perseguimento di un dato risultato non ̀ per s ́ idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione: “perch́ si possa discorrere di mutuo di scopo convenzionale, dunque, occorre che emerga un diretto interesse non solo del mutuatario, ma anche del mutuante” ed, in via correlata, che “il testo contrattuale contenga un patto o clausola (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo inequivoco che l’erogazione sia vincolata a una specifica ed esclusiva utilizzazione o scopo in concreto rilevante” (Cass. n. 2677 del 2023; Cass. n. 1517 del 2021: occorre che “il testo contrattuale Ric. 2017n. 9595 - Sez. 1 - CC del 1 2 giugno 20 2 3 contenga un patto o clausola (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo chiaro (seppur certo non per il necessario tramite di enunciazioni di tratto formale o comunque condotte con codici semantici qualificati) che l’erogazione ̀ vincolata a una data, specificazione utilizzazione (come appunto rispondente allo scopo in concreto rilevante: cfr., in particolare, Cass., n. 24699/2017; Cass., 20 aprile 2007, n. 9511)”). 2.4. Questi essendo i principi che regolano la materia, risulta,allora, evidente che il tribunale non ha tenuto conto né del fatto che la mera enunciazione, nel testo contrattuale, di una data destinazione delle erogande somme non indica che la stessa ha carattere vincolante e anzi esclusiva, né si ̀ fatto carico di verificare l’eventuale interesse della banca all’effettiva destinazione delle somme all’enunciata finalità, né, infine, ha tenuto conto del fatto che, nell’ambito della figura del mutuo di scopo convenzionale,il mancato perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non ̀ destinato a incidere sulla validit à della fattispecie negoziale, ma sull’esplicazione del sinallagma funzionale. 2.5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Firenze che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Firenze che, in differente composizione, provvederà anche