CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24829/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i fatti di bancarotta fraudolenta a lui ascritti (uno di essi riqualificato ex art. 216, comma 2, legge fall.); ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha reso una motivazione adeguata e dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), indicando gli elementi che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, avendo riguardo, tra l'altro, alle modalità della condotta illecita posta in essere dall'imputato, per il tramite di due distinte società; - il secondo motivo - che ha assunto il vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni civili e segnatamente alla chiesta revoca o riduzione della provvisionale - è inammissibile per la dirimente considerazione che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così