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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06673/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di GENOVA-C1=Pgri~:t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582, 610 cod. pen.

Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso (erronea applicazione della legge penale con riferimento alla liquidazione delle spese in favore della parte civile costituta e mancanza della motivazione in punto di responsabilità) ricorso non sono fra quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; il ricorso è d'altronde tardivo, essendo stato proposto il 5 agosto 2022 (termine utile per l'impugnazione: 30 luglio).

Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 graio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] te Orl»d illni Angelo osjanzo F OSIT ;si \ 6 F 2023 RE ESni2.1.0 ì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di GENOVA-C1=Pgri~:t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582, 610 cod. pen. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso (erronea applicazione della legge penale con riferimento alla liquidazione delle spese in favore della parte civile costituta e mancanza della motivazione in punto di responsabilità) ricorso non sono fra quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; il ricorso è d'altronde tardivo, essendo stato proposto il 5 agosto 2022 (termine utile per l'impugnazione: 30 luglio). Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 graio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] te Orl»d illni Angelo osjanzo F OSIT ;si \ 6 F 2023 RE ESni2.1.0 ì
Sentenza Cassazione n. 06673/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris