CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Cone di appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato tentato di lesione personale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova dichiarativa, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenl:i giuridici dal giudice di merito; Considerato, altresì, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9