CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4136-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA]; 1979 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1445/2014 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 24/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia Delle Entrate, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA], in particolare per effetto della applicazione degli studi di settore, erano individuati maggiori ricavi, con conseguente rimodulazione della pretesa fiscale. Si costituiva l'Agenzia che ribadiva come i motivi di opposizione erano già stati valutati dall'ufficio in sede di contraddittorio preventivo. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che l'Agenzia avesse fondato l'accertamento sul mero scostamento dei dati rispetto a quelli degli studi di settore, senza peraltro confutare le argomentazioni difensive del contribuente svolte in sede di contraddittorio e senza considerare la realtà in cui operava l'impresa. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate era in parte accolto dalla CTR di Bologna che riteneva corretto il ricorso agli studi di settore effettuato dalla Agenzia ma riduceva il dovuto nella misura del 50%. Propone ricorso in Cassazione la soci età contribuente affidandosi a tre motivi così sintetizzabili: i) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 1 n. 4 cpc e art. 118 disp att. cpc , art. 36 dlgs n. 546/92. 2) Illegittimità dell'impugnata sentenza per omesso esame su fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma i, lett. D del dpr 600\1973 e dell'art. 2697 cc. Si costituiva l'Agenzia delle entrate con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente si duole che la sentenza non abbia motivato le ragioni del suo convincimento e non abbia specificato le ragioni per giungere alla riduzione del 5o% dei maggiori ricavi accertati dalla Agenzia delle Entrate. il motivo è inammissibile. Dalla motivazione, con cui il ricorrente non si confronta, infatti, emerge chiaramente il percorso argomentativo della Ctr, che ha evidenziato che, nella specie, non vi è stata la mera applicazione dello studio di settore, (pagina 5 sentenza) ma la valutazione di dati economici ritenuti incongrui e, in particolare, che il contrasto con gli studi di settore era riscontrabile in vari periodi sia precedenti che successivi da cui l'inattendibilità della dichiarazione fiscale, da cui, alla luce del complesso degli elementi introdotti dalle parti (e la genericità delle giustificazioni del contribuente), la rideterminazione del quantum della ripresa. La doglianza, dunque, attinge in realtà la sufficienza della motivazione, censura neppure consentita ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ratione temporis applicabile trattandosi di sentenza pubblicata il 24 giugno 2014. Con il secondo motivo del ricorso il contribuente deduce l'omesso esame del fatto decisivo costituito dallo studio di settore SD32U. Il motivo va rigettato avendo il giudice valutato che l'individuazione dello studio di settore applicato era esatta (peraltro indicato in dichiarazione dallo stesso contribuente) ed avendo, anzi, esplicitamente considerato l'invocato studio di settore, che ha valutato e ritenuto inattendibile anche per esser stato inseriti dati contabili difformi. Il terzo motivo con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 39 comma i lett. D del dpr 600\1973 è inammissibile. In sostanza la società ricorrente ulteriormente prospetta — con una non consentita contestazione del merito della valutazione operata dalla CTR che ha valutato il compiuto e regolare svolgimento della procedura e l'inconsistenza delle giustificazioni della parte - che non bastava la divergenza tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore senza considera re che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale costante, gli studi di settore previsti dall'art. 62 bis D.L. 331\1993 ,convertito dalla legge n. 427 del 29.10.1999 , rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.Inoltre, spetta al contribuente l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, prova che, nella specie, il giudice ha ritenuto non fornita. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P. Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 40 o 0,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i bis dello stesso articolo 13.