CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 27577/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza delmagistrato di sorveglianza di Cosenza del 12 gennaio 2026, che aveva, a suavolta, respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato conriferimento ai due semestri 18 novembre 2024 – 18 novembre 2025.In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perché nel secondo dei duesemestri in valutazione (il 11 novembre 2025) il condannato ha commesso unillecito disciplinare grave, avendo preso parte a disordini in istituto in quanto,insieme ad altri due compagni di detenzione, ha picchiato un altro detenuto edintimorito gli altri occupanti della cella per riaffermare la propria primazia nelreparto, nello stesso semestre ha avuto condotte irregolari oggetto del rapportodisciplinare del 30 luglio 2025, e dopo tale semestre peraltro ha commesso unulteriore illecito disciplinare il 20 dicembre 2015, sempre per inosservanza diordini, il che impone di ritenere che anche nel primo dei due semestri invalutazione, pure esente da rilievi, non sia avvenuta l’opera di rieducazione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per iltramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchéi rapporti disciplinari sono tutti successivi ai semestri in valutazione, che vannodal 15 maggio 2024 al 15 maggio 2025 e non vi è una motivazione sul perchéessi siano espressivi di una radicale mancata partecipazione all’opera dirieducazione.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché il provvedimento non specifica perché i comportamenti censurati sianoespressione della mancata partecipazione all’opera di rieducazione e perché citadelle pendenze processuali ancora sub iudice.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, èinfondato.1. Il provvedimento impugnato spiega in motivazione perché i due semestriin valutazione devono essere calcolati come decorrenti il 18 novembre 2024 eterminanti il 18 novembre 2025, e che il detenuto non può ricalcolare ladecorrenza dei semestri a suo piacimento, in conformità all’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della concessione dellaliberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non puòessere fissata dal condannato a suo piacimento, ma deve rispettare la durata e laprogressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere”(Sez. 1, n. 37352 del 06/05/2014, Ricco, Rv. 260806 – 01; conforme più direcente Sez. 1,n. 3722 del 24/11/2023, dep. 2024, Carriero, n.m., secondo cui“tale autonomia individuale in capo all'istante nella scelta del periodo a cuiparametrare la verifica dei presupposti per l'ottenimento della liberazioneanticipata non si profila consentita dalla struttura e dalla funzione dell'istituto”).Il ricorso si limita ad insistere, senza una deduzione che contesti ilragionamento condotto nel provvedimento impugnato, nel proprio calcolo che fadecorrere i due semestri dal 15 maggio 2024, anziché dal 18 novembre 2024.L’argomento proposto è, pertanto, inammissibile, perché non contiene una criticaarticolata al percorso logico dell’ordinanza impugnata.Nel merito, la valutazione frazionata - è spiegato compiutamentedall’ordinanza impugnata - è condizionata pesantemente non solo da infrazionidisciplinari (il ricorrente è accusato di aver picchiato un altro detenuto edintimorito gli altri occupanti della cella per riaffermare la propria primazia nelreparto), ma anche da plurime contestazioni di reati gravi (detenzione a fini dispaccio; violazione normativa in tema di armi; rapina; violazione degli obblighidella sorveglianza speciale; accesso indebito a dispositivi idonei allacomunicazione da parte dei detenuti, avvenuto il 15 gennaio 2024, quindi inepoca prossima all’inizio del primo semestre), che rendono non illogicamentemotivato il giudizio sulla mancata partecipazione all’opera di rieducazione.Né ha fondamento la deduzione che in parte si tratti di episodi ancora subiudice, in quanto le caratteristiche del controllo continuativo che il Tribunale disorveglianza deve poter mantenere sull’espiazione di una pena e la possibilitàper il Tribunale di modificare i provvedimenti a seconda dei progressi, o regressi,che avvengono durante il trattamento, possibilità che è immanente al sistemadelle misure alternative e dell’espiazione pena in generale, comporta la necessitàche la decisione possa essere fondata anche sulla valutazione di un fattointegrante reato ancora sub iudice (Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024, dep. 2025,Senneca, n.m.).Il ricorso è, in definitiva, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]