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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27068/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10940/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta non necessità del sequestro dei tubi da dove erano state prelevate le impronte digitali successivamente comparate - è manifestamente infondato.

La tesi della Corte di Appello è corretta: ai fini probatori, ciò che rileva a fini indiziari è l'attività di rilievo delle impronte già effettuata dalla polizia giudiziaria — su cui il ricorrente non formula riserve — e non già il reperto su cui l'impronta si trovava; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla qualificazione del reato - è reiterativo, nonché manifestamente infondato, poiché, ai fini del giudizio di penale responsabilità per il reato di furto in abitazione, non è rilevante il fatto che l'abitazione fosse disabitata al momento della commissione del delitto, in quanto, secondo il costrutto della sentenza impugnata, si tratta comunque di luogo ove, non occasionalmente, venivano svolti atti della vita privata del proprietario e delle sue pertinenze (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017 Ud. (dep. 22/06/2017 ), D'Amico, Rv. 270076 - 01) Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'ait 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 comma 5 cod. pen. - è anch'esso da considerarsi reiterativo e manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha correttamente valutato la circostanza per la quale l'abitazione era poco frequentata dal suo proprietario (residente altrove) e situata in un luogo isolato, circostanze che avevano obiettivamente facilitato l'azione predatoria, senza che valga a smentire la correttezza di tale conclusione la circostanza che il furto, per circostanze fortuite, sia stato scoperto; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al diniego delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 5 - 6).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv., 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10940/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta non necessità del sequestro dei tubi da dove erano state prelevate le impronte digitali successivamente comparate - è manifestamente infondato. La tesi della Corte di Appello è corretta: ai fini probatori, ciò che rileva a fini indiziari è l'attività di rilievo delle impronte già effettuata dalla polizia giudiziaria — su cui il ricorrente non formula riserve — e non già il reperto su cui l'impronta si trovava; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla qualificazione del reato - è reiterativo, nonché manifestamente infondato, poiché, ai fini del giudizio di penale responsabilità per il reato di furto in abitazione, non è rilevante il fatto che l'abitazione fosse disabitata al momento della commissione del delitto, in quanto, secondo il costrutto della sentenza impugnata, si tratta comunque di luogo ove, non occasionalmente, venivano svolti atti della vita privata del proprietario e delle sue pertinenze (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 Ud. (dep. 22/06/2017 ), D'Amico, Rv. 270076 - 01) Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'ait 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 comma 5 cod. pen. - è anch'esso da considerarsi reiterativo e manifestamente infondato. La Corte di Appello ha correttamente valutato la circostanza per la quale l'abitazione era poco frequentata dal suo proprietario (residente altrove) e situata in un luogo isolato, circostanze che avevano obiettivamente facilitato l'azione predatoria, senza che valga a smentire la correttezza di tale conclusione la circostanza che il furto, per circostanze fortuite, sia stato scoperto; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al diniego delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 5 - 6). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv., 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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