CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si censura l'erronea applicazione della doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sul presupposto che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la sostanziale cessazione dell'associazione alla quale l'indagato avrebbe partecipato, stante l'arresto del presunto capo della stessa e la mancanza di elementi dai quali desumere la persiste attività del sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura in cui le singole condotte di cessione non erano state ricondotte nell'alveo dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Seguendo l'ordine logico, occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, concernente la corretta qualificazione giuridica delle condotte di spaccio attribuite al ricorrente. Il motivo è generico, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni rese dal Tribunale del riesame, volte ad evidenziare il ruolo centrale svolto dall'indagato, cui era affidata la gestione di una piazza di spaccio, svolgendo tale funzione in diretta collaborazione con i vertici associativi. L'attività di cessione viene descritta come particolarmente intensa e, in tale ambito, Haziz non solo If o svolgeva una funzione di controllo sui pusher (verificando il corrispettivo delle cessioni), ma provvedeva anche in prima persona a cedere stupefacente. Il quadro descritto dal Tribunale del riesame, per stabilità dell'attività illecita, nonché per lo svolgimento in modo organizzato e con il contributo di una pluralità di soggetti, comportante anche lo smercio di quantitativi apprezzabili di stupefacenti e la disponibilità di un'arma (si veda pg.4/5), è stato correttamente ritenuto incompatibile con l'ipotesi lieve, non potendosi a tal fine dar rilievo alle singole condotte, enucleandole dal contesto. 3. Il primo motivo, relativo alla valutazione delle esigenze cautelari è / parimenti inammissibile. A ben vedere, il Tribunale, pur richiamando la doppia presunzione contemplata all'art.275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile al reato di cui all'art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha motivato puntualmente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendole sussistenti a prescindere dalla predetta presunzione. Né è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui, a fronte del contesto associativo, le esigenze cautelari dovrebbero essere comunque escluse nel caso di accertata sopravvenuta inoperatività del sodalizio. Invero, nel momento in cui le esigenze cautelari vengono accertate in virtù dei precedenti dell'indagato, delle modalità di commissione del fatto, della perdurante attività di spaccio anche nel periodo di sottoposizione ad altra misura cautelare, il riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. diviene sostanzialmente superfluo, risultando in concreto accertata l'attualità delle esigenze cautelari e l'esclusiva idoneità della custodia in carcere. 4. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 settembre 20