CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 28 dicembre 2020 dal Tribunale di Foggia, in riforma della decisione, riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento ( capi 1, 2, 3, 7, 8 e 9 in relazione all'art. 73 d. P. R. 9 ottobre 1990 n. 309) e quello di cui alla sentenza n. 332/21 emessa dalla Corte di appello di Bari, definitiva il 13/6/2021, ha rideterminato la pena inflitta al predetto; ha confermato la decisione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del reato di cui al capo 9 (artt. 81, 110, cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) con condanna a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'incremento di pena inflitto a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del procedimento e quello della sentenza passata in giudicato non essendosi dato conto delle ragioni per le quali è stata data per tale ultimo reato, ancorchè qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, una pena pari a mesi quattro di reclusione, maggiore di quella inflitta per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione interna (pari, invece, a mesi uno e gg. 24 di reclusione e ancorchè non qualificati quali reati di lieve entità). 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della ipotesi lieve, essendosi omesso di considerare il non precisato dato quantitativo ed il limitato numero di consegne. 5. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato rispetto al corretto assunto da parte della sentenza impugnata circa la non condivisibilità degli incrementi di pena adottati dal primo giudice in relazione alla continuazione interna e della mancanza di vincoli nella determinazione della pena per la continuazione esterna, che ha considerato la personalità criminale del ricorrente, nonchè in considerazione del suo limitato portato. La motivazione, pertanto, risulta conforme con quanto affermato da SU Pizzone (rv282269) per la quale il grado di impegno nella motivazione richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico non considerando il legittimo rilievo operato dalla Corte di merito, al fine del diniego della ipotesi lieve, dell'inserimento del ricorrente in un contesto organizzativo finalizzato alla cessione di eroina a soggetto, a sua volta, spacciatore operante in altra regione. 3. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de