CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 36784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
* ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6/2018 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] GmbH, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la SENTENZA n. 772/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 2/11/2022; :9- I z (D,“ (7L lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, per le questioni che pone, merita la trattazione in pubblica udienza: si tratta, invero, di stabilire, come segnalato dal Pubblico Ministero, se ed in quale misura, a seguito del fallimento della società venditrice di un'imbarcazione, dichiarato in Germania, il giudizio di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento e di risarcimento dei conseguenti danni, introdotto dal compratore, debba, o meno, proseguire innanzi al giudice italiano in applicazione dell'art. 4, par. 1 e 2, lett. g), del regolamento CE n. 1346/2000, applicabile ratione temporis, e delle norme del diritto concorsuale tedesco, quale legge dello Stato di apertura della procedura d'insolvenza; P.Q.M. La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 novembre