CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2014
Cassazione n. 49940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omissis I dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Cremona, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava A. F . colpevole dei delitti di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia ascrittigli in rubrica e, concesse le attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 4mila di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 69 cod.pen. per avere il giudice omesso di effettuare il giudizio di comparazione in presenza di concomitanti circostanze eterogenee, applicando dapprima l'aumento di pena previsto per l'estorsione aggravata e successivamente operando sulla stessa la riduzione per le circostanze ex art. 62 bis cod.pen.; 2.2 la violazione dell'art. 442, comma 3, cod.proc.pen. in quanto il Gup effettuava una riduzione per il giudizio abbreviato inferiore ad un terzo in relazione alla pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha chiarito che il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo capoverso dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina e non al comma quarto concernente il concorso fra circostanze attenuanti e aggravanti (Sez. 2, n. 18742 del 17/01/2014, Rv. 259651- 01; n. 13239 del 23/03/2016, Rv. 266662 - 01). Deve essere, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, alla fattispecie d'estorsione non può ritenersi esteso in malam partem il peculiare e deteriore regime previsto in tema di bilanciamento per il delitto ex art. 628 cod.pen., che sottrae alla comparazione le circostanze privilegiate di cui ai nn.3,3bis,3 ter, 3 quater della disposizione. 1.1 Nella specie il giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di bilanciamento tra circostanze eterogenee in quanto ha determinato la pena base per l'ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod.pen. operando sulla stessa la riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in luogo di procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute, secondo quanto disposto dall'art. 69 cod.pen. A tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio che emendi le criticità ravvisate, dovendo ritenersi assorbito, in ragione della necessità di rideterminazione della pena, il secondo motivo in punto di illegale riduzione per la diminuente ex art. 442, comma 2, cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Il consigliere estensore Il1;›-re sidente