CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma ha riconosciuto l'assorbimento del reato di cui all'art. 483 in quello di cui all'art. 496 cod. pen. (così riqualificando il fatto contestato sub specie dell'art. 495 cod. pen.) e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 496 cod. pen e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato (in particolare, con riguardo all'elemento soggettivo) - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione- è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per L-2 1cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - il terzo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto l'appello sul punto era inammissibile (poiché patentemente generico) e tale inammissibilità va qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); il che esime dal dilungarsi per osservare che il ricorso prospetta anche al riguardo un alternativo apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Presi nte [OSCURATO:PERSONA] e . D E. P O S ATM --r R N cANC .. 27 AR0 2026 [OSCURATO:PERSONA] ironiziAmo Vabouina 0Yovarini 2