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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04719/2022

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z DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 20930-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 200/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.

DIST.

TARANTO, depositata il 30/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 1999, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Taranto, Sez.

Dist. di Manduria, l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] srl), chiedendo di essere dichiarato proprietario esclusivo di una parte del fondo sito in agro di Manduria, in catasto al foglio 143, p.11e 1576 e 173, occupato illegittimamente dalla società convenuta, proprietaria del terreno confinante, con conseguente ordine di rilascio e condanna al risarcimento del danno. — Ha esposto l'attore che la società convenuta aveva apposto dei paletti sulla linea di continuazione di un muretto a secco già esistente, ritenendo erroneamente che tale muretto rappresentasse la linea di demarcazione del confine.

Si è costituita l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'intervenuta usucapione del terreno controverso.

Con sentenza n. 814/14 il Tribunale di Taranto, Sez.

Dist. di Manduria, ha accolto la domanda attrice, dichiarando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proprietari esclusivi della porzione di terreno controversa, della quale ha ordinato il rilascio.Con atto notificato il 20 maggio 2014, l'[OSCURATO:PERSONA] srl ha presentato appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Lecce, Sez.

Dist.

Taranto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 200/17, ha respinto l'appello.

L'[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, domandando la cassazione della sentenza impugnata.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

1. Con un unico motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 130 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c., nonché 281 sexies c.p.c., poiché la corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la nullità della decisione di primo grado in quanto il verbale dell'udienza del 14 marzo 2014, data nella quale la causa era stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era nullo per mancanza di un provvedimento e di sottoscrizione del giudice.

Al riguardo, si osserva che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello (Cass., Sez. 2, n. 21943 del 12 ottobre 2020).

Nella presente controversia, la decisione della corte di appello è contestata perché essa avrebbe errato nel ritenere corretto l'operato del giudice di primo grado nonostante quest'ultimo, secondo la società ricorrente, avesse emesso una sentenza nulla per via della mancata sottoscrizione del verbale dell'ultima udienza.

Si evidenzia, però, che, se anche il giudice di secondo grado avesse accolto il gravame sul punto, avrebbe dovuto, in ogni caso, decidere la causa nel merito - come, in effetti, è avvenuto - con la conseguenza che parte ricorrente non ha più interesse a prospettare nella presente sede la violazione processuale de qua.

Ne deriva l'inammissibilità del motivo.

2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Alcuna pronuncia va emessa sulle spese di lite, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2021.

Il F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
z DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 20930-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 200/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ. DIST. TARANTO, depositata il 30/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 1999, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Taranto, Sez. Dist. di Manduria, l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] srl), chiedendo di essere dichiarato proprietario esclusivo di una parte del fondo sito in agro di Manduria, in catasto al foglio 143, p.11e 1576 e 173, occupato illegittimamente dalla società convenuta, proprietaria del terreno confinante, con conseguente ordine di rilascio e condanna al risarcimento del danno. — Ha esposto l'attore che la società convenuta aveva apposto dei paletti sulla linea di continuazione di un muretto a secco già esistente, ritenendo erroneamente che tale muretto rappresentasse la linea di demarcazione del confine. Si è costituita l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'intervenuta usucapione del terreno controverso. Con sentenza n. 814/14 il Tribunale di Taranto, Sez. Dist. di Manduria, ha accolto la domanda attrice, dichiarando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proprietari esclusivi della porzione di terreno controversa, della quale ha ordinato il rilascio.Con atto notificato il 20 maggio 2014, l'[OSCURATO:PERSONA] srl ha presentato appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. Taranto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 200/17, ha respinto l'appello. L'[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, domandando la cassazione della sentenza impugnata. Nessuno degli intimati ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria. 1. Con un unico motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 130 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c., nonché 281 sexies c.p.c., poiché la corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la nullità della decisione di primo grado in quanto il verbale dell'udienza del 14 marzo 2014, data nella quale la causa era stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era nullo per mancanza di un provvedimento e di sottoscrizione del giudice. Al riguardo, si osserva che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello (Cass., Sez. 2, n. 21943 del 12 ottobre 2020). Nella presente controversia, la decisione della corte di appello è contestata perché essa avrebbe errato nel ritenere corretto l'operato del giudice di primo grado nonostante quest'ultimo, secondo la società ricorrente, avesse emesso una sentenza nulla per via della mancata sottoscrizione del verbale dell'ultima udienza. Si evidenzia, però, che, se anche il giudice di secondo grado avesse accolto il gravame sul punto, avrebbe dovuto, in ogni caso, decidere la causa nel merito - come, in effetti, è avvenuto - con la conseguenza che parte ricorrente non ha più interesse a prospettare nella presente sede la violazione processuale de qua. Ne deriva l'inammissibilità del motivo. 2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Alcuna pronuncia va emessa sulle spese di lite, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2021. Il F
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