CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 41745/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Y) LA tS- sul ricorso iscritto al numero 4471 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] FODERA Cesare (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E11 G273W) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71D29 G273R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72S64 G273W) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 quale rappresen- tante di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E07 H501Z) -controricorrente- nonché FODERA Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P30 G2730) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo n. 97/2017, pubblicata in data 24 gennaio 2017; Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 12 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi, alla pubblica udienza del 15 settembre 2021: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle proprie conclusioni scritte; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le parti ricorrenti. Fatti di causa L'[OSCURATO:PERSONA] S.n.c., nonché Cesare e Pao- lo Foderà, hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto di pagamento dell'importo di C 350.182,85, oltre interessi, loro notificato dal [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un contratto di mutuo per il consolidamento di passività agrarie. L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Pa- lermo, che ha dichiarato l'inefficacia del precetto per le som- me eccedenti l'importo di C 310.653,29. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della deci- sione impugnata, ha dichiarato l'inefficacia del precetto per le somme eccedenti l'importo di C 278.563,00, oltre «interessi convenzionali se nei limiti del tasso soglia, ovvero al tasso so- glia dal 23/6/2006 al soddisfo». Ricorrono l'[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e [OSCURATO:PERSONA]- derà, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso doBANK S.p.A., in rappresentanza della società creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha incorporato per fusione il [OSCURATO:SOCIETA]). Non ha svolto attività difensiva nella presente sede l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 12 Con ordinanza interlocutoria pubblicata in data 9 dicembre 2019, sono stati rimessi gli atti alla Corte Costituzionale, es- sendosi ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005 n. 19, nella parte in cui prevede che «gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carat- tere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 di- cembre 2005», per contrasto con gli artt. 14, comma 1, lette- ra a), 17, comma 1, lettera e), dello Statuto della Regione Si- ciliana, e con l'art. 3 Cost.. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 75 pubblicata in data 21 aprile 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005 n. 19. Il ricorso è stato quindi chiamato per l'odierna udienza pubbli- ca di discussione del 15 settembre 2021, non tenuta in came- ra di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fis- sate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., dell'art. 12 delle Preleqgi, dell'art. 20, comma 11, della [OSCURATO:PERSONA]- liana n. 19/2005, dell'art. 19 della Legge Regionale n. 6 del 14.05.2009f n. 6». Il motivo è infondato. Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 12 La norma invocata da parte ricorrente a sostegno della censu- ra (art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005 n. 19) non può infatti ritenersi applicabile nella fattispecie, in quanto - in accoglimento della questione solle- vata proprio nel presente giudizio, come già precisato - essa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Co- stituzionale, con sentenza n. 75, pubblicata in data 21 aprile 2021. 2. Con il secondo motivo si denunzia «A) Nullità della senten- za e del procedimento, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere rite- nuto che l'art. 6 del contratto di mutuo contenesse un piano di ammortamento alla francese; 8) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato o_ggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5, c.p.c. in relazione che l'art. 6 del con- tratto di mutuo contenesse un piano di ammortamento alla francese; C) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., della Direttiva 87/102/CEE, della Direttiva 90/88/CEE, della Direttiva 2008/48/CE, del Decreto del Ministero del Te- soro, del Bilancio e della [OSCURATO:PERSONA] 6 mag- gio 2000 (criteri di determinazione del TAEG), dell'art. 117 TUB (trasparenza dei reali costi del credito), degli artt. 821 c.c. (modalità di produzione dei frutti civili), 1283 (anatoci- smo), 1325 c.c. (mancanza di accordo), 1346 c.c. (indetermi- natezza dell'oggetto), 1418 c.c. (nullità totale o parziale del contratto di mutuo)». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1 La questione posta con le censure in esame - per la verità non formulate in modo chiarissimo e che risultano, di conse- guenza, di non agevole intelligibilità - nella sostanza riguarda la tipologia dell'ammortamento del mutuo ed il conseguente calcolo degli interessi. Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 12 Secondo i ricorrenti, nel contratto di mutuo per cui è causa non sarebbe adeguatamente chiarita la tipologia di ammorta- mento prevista. In particolare, non sarebbe adeguatamente chiarito se si trat- tava di "ammortamento alla francese" (cioè a rate costanti, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, ti- pologia di ammortamento che, secondo gli stessi ricorrenti comporterebbe l'applicazione di un interesse "composto", seb- bene essi chiariscano che non intendono sostenere l'illegittimità di tale tipologia di ammortamento) o un diverso tipo di ammortamento (con applicazione di interessi "sempli- ci", secondo un "calcolo lineare"), in quanto nelle tabelle alle- gate non sarebbe specificamente indicata la quota capitale e la quota interessi relative a ciascuna rata; inoltre, poiché - secondo il loro assunto - la quota a carico dalla regione era una parte della quota capitale di ciascuna rata ed era costan- te, ciò significherebbe che la quota capitale delle singole rate di ammortamento non era affatto crescente. Di conseguenza, il calcolo degli interessi corrispettivi, che in concreto sarebbe stato effettuato dalla banca mutuante se- condo la modalità dell'ammortamento cd. "alla francese", non sarebbe corretto, in base al contratto. Calcolando il tasso di interesse in modo diverso (cioè secondo un piano di ammortamento con applicazione di interesse "semplice" o "lineare"), sempre secondo l'assunto dei ricor- renti, il TEG sarebbe pari al 18,314% e, quindi, non coincide- rebbe con quello del 14,40% previsto nel contratto, il che de- terminerebbe la violazione delle prescrizioni normative richia- mate nella censura in esame (sub C), anche per la mancata specifica pattuizione per iscritto del preciso tasso di interesse. 2.2 Orbene, in primo luogo si deve osservare che nel ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è ri- chiamato in modo specifico e adeguato il contenuto del con- Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 12 tratto di mutuo (e/o comunque degli allegati e degli atti colle- gati), in particolare nella parte in cui sarebbe sancito che la quota delle rate a carico della Regione sarebbe stata costituita esclusivamente da una parte della relativa quota capitale. An- zi, per quanto è possibile comprendere sulla base degli artt. 5 e 6 del contratto, parrebbe addirittura, al contrario, che la Re- gione contribuisse a pagare sia il capitale che gli interessi. In ogni caso, per questo aspetto il motivo di ricorso in esame difetta certamente di specificità, onde esso deve ritenersi inammissibile. 2.3 D motivo di ricorso risulta inammissibile anche sotto un diverso profilo. La decisione impugnata si fonda su due accertamenti di fatto che costituiscono, in realtà, l'effettivo e sostanziale oggetto delle censure in esame. La corte di appello ha accertato, in fatto, che: 1) era stato convenuto, nel contratto di mutuo, un piano di ammortamento cd. "alla francese" (cfr. a pag. 10, righi 1-3); i giudici del merito lo affermano espressamente, in base ad una interpretazione dell'art. 6 del contratto, che - contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti - deve ritenersi sostenuta da adeguata motivazione, agevolmente desumibile dal complesso della sentenza, nella quale si fa riferimento proprio alla tipolo- gia dell'ammortamento cd. "alla francese" - con rate costanti composte da quote per capitale e per interessi rispettivamente crescenti e decrescenti - richiamandosi in proposito la previ- sione della restituzione del prestito in sette annualità (dopo il pagamento di cinque rate di "preammortamento"), tutte di pari importo; l'interpretazione della volontà contrattuale da parte della corte di appello viene esplicitata, in particolare, laddove essa afferma che si doveva ritenere convenuto un ammortamento cd. "alla francese", essendo nel contratto pre- viste rate di ammortamento costanti, con indicazione della da- Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 12 ta di decorrenza del periodo di ammortamento nonché del tasso di interesse; 2) il tasso effettivo globale (TEG), verificato dai consulenti tecnici di ufficio, secondo la modalità di ammortamento cd. "alla francese", era proprio quello indicato in contratto del 14,40% annuo (cfr. a pag. 8, righi 5-8; la circostanza pare poi addirittura confermata implicitamente dagli stessi ricorrenti, i quali sostengono che il TEG sarebbe superiore a quello previ- sto nel contratto solo in quanto calcolato con la diversa moda- lità dell'interesse "semplice" o "lineare"). In relazione ai suddetti accertamenti di fatto, le censure dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, dal momento che si tratta di accertamenti aventi ad oggetto la ricostruzione in concreto della volontà contrattuale, sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, quindi non sindacabile in sede di legittimità (giurisprudenza costante; cfr., per tutte, Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 - 01; Sez. 3, Or- dinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 - 01). Le conseguenti censure in diritto risultano poi, di conseguen- za, a loro volta infondate, in quanto formulate sul presupposto dell'erroneità dei richiamati accertamenti di fatto. 3. Con il terzo motivo si denunzia «A) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione al mancato esame della difformità del tasso d'interesse indicato in con- tratto con quello effettivamente praticato; B) Violazione e fal- sa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 117 TUB (tra- sparenza dei reali costi del credito), degli artt. 1325 c.c. (mancanza di accordo), 1346 c. c. (indeterminatezza dell'o•Detto), 1418 c. c. (nullità totale o parziale del contratto di mutuo)». Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 7 di 12 Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte in- fondato. Anche in questo caso l'esposizione delle censure non risulta di agevole intelligibilità: sembra comunque doversi comprendere che esse abbiano ad oggetto la questione dell'esatto TEG ap- plicato (in tal caso, peraltro, anche ammesso che esso si do- vesse calcolare secondo l'ammortamento cd. "alla francese"). Secondo i ricorrenti, applicando la formula indicata dai consu- lenti tecnici di ufficio per lo sviluppo dell'ammortamento cd. "alla francese", in realtà il TEG sarebbe pari al 14,64% e non al 14,40%. Anche in questo caso viene svolta dai ricorrenti una inammis- sibile contestazione di un accertamento di fatto fondato su adeguata motivazione: nella sentenza impugnata si afferma, infatti, espressamente che gli stessi consulenti tecnici di uffi- cio hanno verificato che il TEG, calcolato secondo l'ammortamento cd. "alla francese", era esattamente pari a quello contrattuale del 14,40% (cfr. pag. 8, righi 5-8). In realtà, dallo stesso ricorso sembra emergere che era stato il consulente di parte dei ricorrenti a muovere delle osserva- zioni alla relazione dei consulenti di ufficio, sostenendo che con l'applicazione della formula matematica da questi ultimi indicata il TEG avrebbe dovuto ritenersi pari al 14,64% e non al 14,40% (una siffatta discrepanza pare probabilmente dovu- ta ad un diverso modo di effettuare il calcolo, in relazione alla rate di ammortamento e preammortamento, ma la questione non è più specificamente approfondita). I ricorrenti affermano che i consulenti di ufficio, in risposta al- le loro osservazioni, avrebbero affermato che «anche a voler ammettere la ricostruzione del CTP», il tasso del 14,64°h sa- rebbe stato comunque inferiore al tasso soglia. Da ciò preten- dono di desumere che i consulenti di ufficio avevano ricono- sciuto la correttezza del calcolo del consulente di parte. Ma ta- Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 8 di 12 le illazione logica non è corretta: i consulenti di ufficio, per quanto è possibile ricavare dal richiamo al contenuto degli atti di causa, non hanno affatto affermato che era corretto il cal- colo del consulente di parte, essendosi limitati a sostenere che, anche se lo fosse stato, il tasso soglia non sarebbe stato superato. Sta di fatto che il calcolo effettuato dai consulenti di ufficio ha portato questi ultimi a verificare e confermare espressamente che il TEG era proprio quello indicato in contratto, pari al 14,40% e, nel ricorso (che per tale aspetto difetta di specifici- tà, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), non vie- ne chiarito in modo adeguato per quale precisa ragione tale calcolo sarebbe errato, limitandosi i ricorrenti a sostenere che secondo il loro consulente il risultato sarebbe invece del 14,64%. In definitiva, la contestazione ha ad oggetto un accertamento di fatto che risulta adeguatamente motivato, sulla base dell'accertamento tecnico operato dai consulenti di ufficio e che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità e, in ogni caso, non è censurato in modo adeguato, non essendo pun- tualmente chiarito quale sarebbe l'errore commesso dai con- sulenti di ufficio e per quale motivo il calcolo alternativo del consulente di parte dovrebbe ritenersi più corretto. Anche in questo caso, infine, le censure in diritto (di cui capo B del motivo di ricorso), in quanto conseguenziali alla conte- stazione dell'accertamento di fatto, risultano a loro volta in- fondate. 4. Con il quarto motivo si denunzia «A) Nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere mo- tivato circa la scelta di due ipotesi di conteggio del debito, come definito in CTU; B) Omesso esame circa un fatto decisi- vo per il giudizio che è stato oigetto di discussione tra le par- ti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere preso in esame la se- Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 9 di 12 conda ipotesi di conteggio effettuata dai CTU in appello e per non avere motivato circa la scelta della prima ipotesi di con- teggio; C) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. per non avere esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione». Il motivo è infondato. La censura è, ancora una volta, formulata in modo da rendere ardua la comprensione del suo effettivo contenuto. Essa sembrerebbe, comunque, avere ad oggetto l'individuazione dell'esatto importo della quota a carico della Regione nel pagamento degli importi effettivamente dovuti per l'ammortamento del mutuo e, più precisamente, la moda- lità di calcolo di tali importi a seguito della decurtazione degli interessi superiori al tasso soglia e/o comunque anatocistici. La corte di appello ha, in sostanza, ritenuto corretto ridurre la quota di ciascuna rata a carico della Regione, in proporzione alla decurtazione effettuata per le ragioni indicate, di fatto onerando il mutuatario del pagamento del 60,75% dell'importo di ciascuna rata, come ricalcolata. La ragione della scelta di tale modalità di calcolo, diversamen- te da quanto sostengono i ricorrenti, per quanto in modo con- ciso e per buona parte implicito, a giudizio di questa Corte è ricavabile dal complesso della motivazione della decisione im- pugnata, che anche per tale profilo deve ritenersi raggiungere il cd. minimo costituzionale, avendo i giudici di merito ritenuto corretto conservare la proporzione tra l'onere a carico del mu- tuatario e quello a carico della Regione fissata nell'originaria pattuizione, in relazione a ciascuna rata dell'ammortamento. D'altra parte, non risultando in nessun modo che il contributo posto a carico della regione fosse stato in origine convenuto in modo fisso e predeterminato e, quindi, del tutto indipendente dall'importo del mutuo e del relativo onere (ovvero, quanto meno, non essendo un siffatto assunto specificamente e ade- Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 10 di 12 guatamente allegato dai ricorrenti in modo chiaro, a sostegno del ricorso, con il preciso richiamo della eventuale fonte nego- ziale dello stesso), deve ritenersi corretta la scelta di garantire il mantenimento della proporzione fissata in contratto tra l'onere a carico della regione e quello a carico delle parti, con riguardo a ciascuna rata. 5. Con il quinto motivo si denunzia «A) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere esa- minato l'eccezione di nullità per usura originaria del mutuo; B) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in rela- zione agli artt. 644 e 644 bis (ratione temporis vigenti)». Il motivo è inammissibile. La censura, che si riferisce alla avvenuta deduzione della sus- sistenza del reato di usura a carico della banca mutuante, se- condo la configurazione dello stesso anteriore all'entrata in vi- gore della legge n. 108 del 1996, difetta totalmente di specifi- cità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con ri- guardo alla precisa indicazione dei fatti in proposito allegati ed al richiamo del contenuto degli atti processuali con i quali tali allegazioni erano state effettuate. 6. Con il sesto motivo si denunzia «Omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un fatto decisivo per il _giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere motivato cir- ca il computo delle somme date in pegno» Anche questo motivo è inammissibile, per evidente difetto di specificità della censura, ancora una volta in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., censura che, comunque, per quanto è possibile comprendere, parrebbe risolversi anco- ra una volta nella inammissibile contestazione di un accerta- mento di fatto adeguatamente motivato. 7. Il ricorso è rigettato. Ric. n. 4471/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 11 di 12 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, li- quidandole in complessivi C 10.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p