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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 02353/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/12/2021 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze ha condannato KADDAF Mbarek alla pena di giustizia per la violazione della disciplina sui rifiuti.

2. L'appello proposto dal KADDAF è stato trasmesso a questa Suprema Corte dal Tribunale di Firenze (che ha ritenuto la sentenza inappellabile trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda).

Nell'atto di ricorso, l'imputato lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis (ricorrendone tutti i presupposti ed essendo la richiesta espressamente stata formulata al Tribunale), e richiede l'applicazione delle attenuanti generiche, con una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando in primo luogo che la conversione ex art. 568 cod. proc. pen. non poteva aver luogo quando la volontà dell'impugnante è chiara nell'utilizzare il mezzo non consentito.

Inoltre, il P.G. evidenzia che, anche a voler considerare l'impugnazione ammissibile sotto questo profilo, il ricorrente non si era confrontato con la sentenza impugnata nella parte in cui aveva evidenziato il carattere non occasionale della condotta, mentre l'ulteriore rilievo concernente il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche era da ritenere manifestamente infondato.

4. Ritiene il Collegio che l'appello proposto nell'interesse del KADDAF, nonostante la condanna alla sola pena pecuniaria, possa essere convertito in ricorso per cassazione, avendo la difesa chiaramente dedotto un vizio di omessa motivazione sulla applicabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.

L'effettivo totale silenzio del Tribunale sulla richiesta difensiva, di cui pure era stato dato atto in sede di riepilogo delle conclusioni, imporle l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze.

Così deciso il 1 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/12/2021 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze ha condannato KADDAF Mbarek alla pena di giustizia per la violazione della disciplina sui rifiuti. 2. L'appello proposto dal KADDAF è stato trasmesso a questa Suprema Corte dal Tribunale di Firenze (che ha ritenuto la sentenza inappellabile trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda). Nell'atto di ricorso, l'imputato lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis (ricorrendone tutti i presupposti ed essendo la richiesta espressamente stata formulata al Tribunale), e richiede l'applicazione delle attenuanti generiche, con una mitigazione del trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando in primo luogo che la conversione ex art. 568 cod. proc. pen. non poteva aver luogo quando la volontà dell'impugnante è chiara nell'utilizzare il mezzo non consentito. Inoltre, il P.G. evidenzia che, anche a voler considerare l'impugnazione ammissibile sotto questo profilo, il ricorrente non si era confrontato con la sentenza impugnata nella parte in cui aveva evidenziato il carattere non occasionale della condotta, mentre l'ulteriore rilievo concernente il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche era da ritenere manifestamente infondato. 4. Ritiene il Collegio che l'appello proposto nell'interesse del KADDAF, nonostante la condanna alla sola pena pecuniaria, possa essere convertito in ricorso per cassazione, avendo la difesa chiaramente dedotto un vizio di omessa motivazione sulla applicabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'effettivo totale silenzio del Tribunale sulla richiesta difensiva, di cui pure era stato dato atto in sede di riepilogo delle conclusioni, imporle l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 02353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris