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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12265/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato allarequisitoria in atti e ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;udito, per la ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motividi ricorso e ha insistito per l’accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce haconfermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente, quale socioaccomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti dibancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, riducendo solo la durata dellepene accessorie.2.

Avverso la richiamata sentenza l’imputata ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a otto motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo, la ricorrente denuncia inosservanza della normaprocessuale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conconseguente nullità assoluta della sentenza impugnata, giusta l’art. 179 comma1, dello stesso codice, per omessa notifica nei confronti dell’unico difensore diessa ricorrente del decreto di citazione emanato, in data 16 maggio 2025, dallaCorte d’Appello di Lecce, contenente l’avviso di fissazione dell’udienza pubblicadel 18 giugno 2025.A fondamento della spiegata doglianza rappresenta che il decreto difissazione dell’udienza e i successivi atti del giudizio di appello, come leconclusioni del Procuratore Generale, sono stati notificati non già all’indirizzo diposta elettronica certificata del difensore nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]. – indirizzo, questo,indicato nell’atto di appello e al quale, in data 20 giugno 2025, era statocorrettamente notificato il verbale dell’udienza camerale e del dispositivo dellapronuncia impugnata - bensì a un altro avvocato omonimo e, in particolare,all’avv. [OSCURATO:PERSONA], tramite pec indirizzata [OSCURATO:EMAIL].2.2.

Con il secondo motivo l’imputata assume inosservanza dell’art. 255 cod.proc. pen. e nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), del medesimo codice nonchéviolazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa poiché ilconsulente tecnico di parte era stato chiamato a partecipare solo alla prima fasedegli accertamenti peritali.2.3.

Con il terzo e il quarto motivo, sviluppati unitariamente, denuncianullità parziale della sentenza ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen. in relazioneall’art. 518 del medesimo codice, per mancata correlazione tra prospettazioneaccusatoria e sentenza rispetto al capo b) dell’imputazione, nonché per carentemotivazione delle decisioni di merito circa la sua responsabilità per il delitto dicui al predetto capo della rubrica.In particolare, la difesa del ricorrente lamenta che, anche a causa delle graviviolazioni dedotte nei procedenti motivi rispetto allo svolgimento delcontraddittorio nel corso delle operazioni peritali, a fondamento del ritenutodelitto di bancarotta fraudolenta documentale sono state poste condotte, comequelle afferenti la tenuta del libro giornale, che non erano state oggetto dicontestazione, nell’ambito dell’individuazione, da ritenersi specificativa, e nonmeramente esemplificativa, come assunto dalla decisione censurata, dellerelative condotte da parte del capo di imputazione.2.4.

Con il quinto e il sesto motivo, anch’essi sviluppati in modo unitario,l’imputata lamenta erronea applicazione della legge penale di cui all’art. 216,primo comma, n. 1), l. fall., in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale inordine all’ipotesi di asserita distrazione dell’immobile di proprietà sia per assenzadell’elemento oggettivo, essendo stata destinata ai creditori tutta la sommaoggetto della vendita dell’immobile, sia per manifesta illogicità per la pronunciadi assoluzione per gli altri fatti di maggiore gravità ascritti a titolo di bancarottafraudolenta distrattiva.

Deduce, inoltre, assenza di motivazione nella parte in cuii giudici di merito hanno omesso di valutare che il prezzo ricavatodall’alienazione dell’immobile era congruo al valore di mercato.2.5.

Mediante il settimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] denuncia erronea applicazione dellalegge penale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2), l. fall., in virtù dell’avvenutacondanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in luogo dellafattispecie criminosa meno grave di bancarotta semplice e omessa motivazionesull’elemento soggettivo del dolo generico richiesto per la configurabilità dellafattispecie criminosa più grave.Contesta, inoltre, la decisione censurata, laddove ha ritenuto che il dolo diessa ricorrente potesse desumersi dalle modalità complessive della condotta,dovendosi al più ritenere integrata una negligenza nella tenuta delle scritturecontabili punibile, a titolo di colpa, ex art. 217 l. fall.2.6.

Con l’ottavo motivo l’imputata, rispetto al trattamento sanzionatorio,lamenta che non sono stati indicati i criteri ai quali sono stati parametrati gliaumenti di pena a titolo di continuazione e che la Corte territoriale ha omesso divalutare le censure, spiegate in sede di gravame, in ordine alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanzaaggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 1), l. fall., nonché alla concessionedella circostanza attenuante ex art. 219, ultimo comma, l. fall.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo ricorso è fondato e ha valenza assorbente rispetto aglialtri.1.1.Invero, dall’esame degli atti del fascicolo, consentito a questa Cortequando viene dedotto un vizio di carattere processuale (Sez.

U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che, effettivamente, il decretodi citazione a giudizio contenente l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica del18 giugno 2025 non è stato notificato all’indirizzo di posta elettronica certificatadel difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato nell’atto diappello (ossia [OSCURATO:EMAIL]), bensì all’indirizzo diposta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], riconducibileall’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.2.

Il predetto vizio integra una nullità di carattere intermedio (ex plurimis,Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella, Rv. 288787; Sez. 5, n. 27546 del03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810).Nel caso considerato la nullità non si è sanata nel corso del giudizio diappello, cui l’imputata e il suo difensore non hanno partecipato.Infatti, il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], è statonotiziato solo dell’esito del giudizio a mezzo della notifica, questa volta corretta,al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, del verbale dell’adunanzacamerale contenente il dispositivo della decisione impugnata.Con la conseguenza che il primo atto difensivo utile nel quale ha avuto lapossibilità di denunciare il vizio è proprio il ricorso per cassazione in esame.2.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio peraltro giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di Appello di Lecce.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato allarequisitoria in atti e ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;udito, per la ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motividi ricorso e ha insistito per l’accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce haconfermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente, quale socioaccomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti dibancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, riducendo solo la durata dellepene accessorie.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputata ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a otto motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, la ricorrente denuncia inosservanza della normaprocessuale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conconseguente nullità assoluta della sentenza impugnata, giusta l’art. 179 comma1, dello stesso codice, per omessa notifica nei confronti dell’unico difensore diessa ricorrente del decreto di citazione emanato, in data 16 maggio 2025, dallaCorte d’Appello di Lecce, contenente l’avviso di fissazione dell’udienza pubblicadel 18 giugno 2025.A fondamento della spiegata doglianza rappresenta che il decreto difissazione dell’udienza e i successivi atti del giudizio di appello, come leconclusioni del Procuratore Generale, sono stati notificati non già all’indirizzo diposta elettronica certificata del difensore nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]. – indirizzo, questo,indicato nell’atto di appello e al quale, in data 20 giugno 2025, era statocorrettamente notificato il verbale dell’udienza camerale e del dispositivo dellapronuncia impugnata - bensì a un altro avvocato omonimo e, in particolare,all’avv. [OSCURATO:PERSONA], tramite pec indirizzata [OSCURATO:EMAIL].2.2. Con il secondo motivo l’imputata assume inosservanza dell’art. 255 cod.proc. pen. e nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), del medesimo codice nonchéviolazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa poiché ilconsulente tecnico di parte era stato chiamato a partecipare solo alla prima fasedegli accertamenti peritali.2.3. Con il terzo e il quarto motivo, sviluppati unitariamente, denuncianullità parziale della sentenza ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen. in relazioneall’art. 518 del medesimo codice, per mancata correlazione tra prospettazioneaccusatoria e sentenza rispetto al capo b) dell’imputazione, nonché per carentemotivazione delle decisioni di merito circa la sua responsabilità per il delitto dicui al predetto capo della rubrica.In particolare, la difesa del ricorrente lamenta che, anche a causa delle graviviolazioni dedotte nei procedenti motivi rispetto allo svolgimento delcontraddittorio nel corso delle operazioni peritali, a fondamento del ritenutodelitto di bancarotta fraudolenta documentale sono state poste condotte, comequelle afferenti la tenuta del libro giornale, che non erano state oggetto dicontestazione, nell’ambito dell’individuazione, da ritenersi specificativa, e nonmeramente esemplificativa, come assunto dalla decisione censurata, dellerelative condotte da parte del capo di imputazione.2.4. Con il quinto e il sesto motivo, anch’essi sviluppati in modo unitario,l’imputata lamenta erronea applicazione della legge penale di cui all’art. 216,primo comma, n. 1), l. fall., in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale inordine all’ipotesi di asserita distrazione dell’immobile di proprietà sia per assenzadell’elemento oggettivo, essendo stata destinata ai creditori tutta la sommaoggetto della vendita dell’immobile, sia per manifesta illogicità per la pronunciadi assoluzione per gli altri fatti di maggiore gravità ascritti a titolo di bancarottafraudolenta distrattiva. Deduce, inoltre, assenza di motivazione nella parte in cuii giudici di merito hanno omesso di valutare che il prezzo ricavatodall’alienazione dell’immobile era congruo al valore di mercato.2.5. Mediante il settimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] denuncia erronea applicazione dellalegge penale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2), l. fall., in virtù dell’avvenutacondanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in luogo dellafattispecie criminosa meno grave di bancarotta semplice e omessa motivazionesull’elemento soggettivo del dolo generico richiesto per la configurabilità dellafattispecie criminosa più grave.Contesta, inoltre, la decisione censurata, laddove ha ritenuto che il dolo diessa ricorrente potesse desumersi dalle modalità complessive della condotta,dovendosi al più ritenere integrata una negligenza nella tenuta delle scritturecontabili punibile, a titolo di colpa, ex art. 217 l. fall.2.6. Con l’ottavo motivo l’imputata, rispetto al trattamento sanzionatorio,lamenta che non sono stati indicati i criteri ai quali sono stati parametrati gliaumenti di pena a titolo di continuazione e che la Corte territoriale ha omesso divalutare le censure, spiegate in sede di gravame, in ordine alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanzaaggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 1), l. fall., nonché alla concessionedella circostanza attenuante ex art. 219, ultimo comma, l. fall.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo ricorso è fondato e ha valenza assorbente rispetto aglialtri.1.1.Invero, dall’esame degli atti del fascicolo, consentito a questa Cortequando viene dedotto un vizio di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che, effettivamente, il decretodi citazione a giudizio contenente l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica del18 giugno 2025 non è stato notificato all’indirizzo di posta elettronica certificatadel difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato nell’atto diappello (ossia [OSCURATO:EMAIL]), bensì all’indirizzo diposta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], riconducibileall’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.2. Il predetto vizio integra una nullità di carattere intermedio (ex plurimis,Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella, Rv. 288787; Sez. 5, n. 27546 del03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810).Nel caso considerato la nullità non si è sanata nel corso del giudizio diappello, cui l’imputata e il suo difensore non hanno partecipato.Infatti, il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], è statonotiziato solo dell’esito del giudizio a mezzo della notifica, questa volta corretta,al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, del verbale dell’adunanzacamerale contenente il dispositivo della decisione impugnata.Con la conseguenza che il primo atto difensivo utile nel quale ha avuto lapossibilità di denunciare il vizio è proprio il ricorso per cassazione in esame.2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio peraltro giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di Appello di Lecce.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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