CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7914/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2002/2021 depositata il19/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Adito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per ottenere la risoluzione del preliminare 2 ottobre 1998 stipulato dal loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catania pronunziò la risoluzione invocata, per esclusivo inadempimento del convenuto, in virtù di una clausola risolutiva espressa. A seguito di rituale impugnazione principale del Maccarrone ed incidentale delle controparti, la Corte d’appello di Catania respinse il gravame principale edaccolse parzialmente quello incidentale. Il giudice di secondo grado ritenne che il Maccarrone non avesse rispettato la scadenza tassativa, contenuta nel preliminare, per la stipula del definitivo, e tale inadempimento sarebbe proseguito, nonostante reiterate diffide, effettuando solo pagamenti parziali e restando debitore del 40% del dovuto. Avrebbe perciò trovato applicazione la clausola risolutiva espressa, contenuta nel preliminare del 1998. Inoltre, il comportamento illecito dell’appellante sarebbe emerso dall’edificazione di alcuni fabbricati sul terreno del quale aveva la mera detenzione. Contro la predetta sentenza (n. 2002/2021) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. omessa e insufficiente motivazione. La Corte d’appello avrebbe ricostruito e censurato le vicende fattuali ed i presunti inadempimenti del Maccarrone, ricavando da esse le ragioni di risoluzione del contratto, in difetto totale di una sostanziale ed esaustiva motivazione circa la sussistenza della clausola risolutiva espressa, che aveva costituito l'unica ragione esplicitata nella sentenza di primo grado. 2) Con il secondo mezzo, il Maccarrone si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. La sentenza impugnata avrebbe dovuto tenere conto che le parti dovevano precisare con la clausola di cui all’art. 1456 c.c. quale o quali fossero le obbligazioni contrattuali da adempiere, pena la risoluzione, perché nel caso in cui l’indicazione fosse stata generica o, addirittura, avesse fatto riferimento alla totalità degli accordi contenuti nel contratto, essa non avrebbe avuto alcun valore e si sarebbe dovuta ritenere nulla per indeterminatezza o inefficacia, perché considerata di “mero stile”. 3) Mediante la terza doglianza, il ricorrente assume la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’ articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e 1375 c.c., in relazione all'art. 1456 c.c. Anche in presenza della clausola risolutiva espressa, il giudice avrebbe dovuto valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorquando adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c.. Ed, invece, la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi indagine in tal senso, nonostante sia l'originario promittente venditore che i suoi aventi causa avessero per anni pacificamente tollerato la circostanza che il ricorrente avesse edificato sull'area promessa in vendita, manifestando così il chiaro intento di mantenere l'integrità del contratto, e accettando i pagamenti parziali. 4) Il primo ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili. Il ricorrente si attarda a contestare il contenuto di una clausola contrattuale, che resta ignota alla Corte, perché non è trascritta nel ricorso, né sarebbe possibile accedere agli atti, posto che, per un verso, si deduce una violazione di legge, che non lo consente, e che, per altro verso, neppure potrebbe essere invocato il ricorso all’error in procedendo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., in presenza di una “doppia conforme” (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016). 4.1) Ma anche ove si volesse per un attimo valorizzare il contenuto delle doglianze e considerare il solo art. 112 c.p.c., i motivi sarebbero comunque inammissibili. Invero - non essendo la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., rilevabile d'ufficio - la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, adempiuto all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021; Sez. 3, n. 41205 del 22 dicembre 2021). 5) Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. La Corte d’appello ha svolto un’indagine, sia pur sbrigativa, sulla condotta del Maccarrone, rilevando che il comportamento inadempiente era continuato, nonostante il ricevimento di ben quattro diffide, ed era consistito nel mancato pagamento del 40% del prezzo nonché nella costruzione di un immobile su un terreno del quale egli sarebbe stato solo detentore. E tanto deve reputarsi sufficiente, alla luce del principio di questa Suprema Corte, secondo cui l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di unaclausola risolutiva es pressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione (Sez. 1, n. 23868 del 23 novembre 2015). 5.1) D’altronde, in tema diclausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione dellaclausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni (Sez. 2, n. 14195 del 5 maggio 2022; Sez. 6-3, n. 14508 del 6 giugno 2018). Nella specie, la Corte d’appello ha affermato che il Maccarrone non aveva adempiuto alla sua obbligazione neppure a seguito dell’ultima diffida del 29 novembre 2011 “munita di espressa comminatoria di risoluzione”, il che dimostra quanto meno la volontà del creditore di dar seguito alla richiesta di risoluzione. Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500 (quattromila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contr