Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35089/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli ar t. 163, 164 cod. pen. in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

2. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163, 164 cod. pen. in ordine alla revoca clel beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Sondrio in data 16/10/2019, irrevocabile il 23/11/2019.

Considerato che le ragioni di doglianza prospettate, a fronte d alle puntuali argomentazioni illustrate in sentenza, devono reputarsi del tutto aspecifiche, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche, non assistite da idonee allegazioni, circa la mancanza dei presupposti del diniego della con :essione del beneficio e della revoca della precedente sospensione condizionale d Ila pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4id nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli ar t. 163, 164 cod. pen. in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; 2. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163, 164 cod. pen. in ordine alla revoca clel beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Sondrio in data 16/10/2019, irrevocabile il 23/11/2019. Considerato che le ragioni di doglianza prospettate, a fronte d alle puntuali argomentazioni illustrate in sentenza, devono reputarsi del tutto aspecifiche, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche, non assistite da idonee allegazioni, circa la mancanza dei presupposti del diniego della con :essione del beneficio e della revoca della precedente sospensione condizionale d Ila pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4id nt
Sentenza Cassazione n. 35089/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris