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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21318/2026

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l Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a integrare l'ipotesi di reato e sull'asserita assenza di movente; ed è generico, essendo reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Inoltre, risulta manifestamente infondato nella parte in cui denunzia la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, atteso che tali asseriti difetti non emergono dal provvedimento impugnato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.

Inoltre, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni e_logiche e corrette, che il ricorrente pretende di contrastare con generiche ed astratte asserzioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a integrare l'ipotesi di reato e sull'asserita assenza di movente; ed è generico, essendo reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Inoltre, risulta manifestamente infondato nella parte in cui denunzia la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, atteso che tali asseriti difetti non emergono dal provvedimento impugnato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Inoltre, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni e_logiche e corrette, che il ricorrente pretende di contrastare con generiche ed astratte asserzioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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