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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33153/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14406/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al mancato rilievo di cause di proscioglimento e all'affermata insussistenza della colpevolezza dell'imputato è manifestamente infondato a fronte della rinuncia ai motivi di appello attinenti alla responsabilità; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14406/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al mancato rilievo di cause di proscioglimento e all'affermata insussistenza della colpevolezza dell'imputato è manifestamente infondato a fronte della rinuncia ai motivi di appello attinenti alla responsabilità; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i