CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 08/04/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 18/11/2019 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 8-9 della sentenza; che in particolare i giudici di merito con valutazione conforme hanno sottolineato l'avvenuta timbratura del badge dell'imputato da parte di un concorrente nel reato separatamente giudicato con il rito del patteggiamento cosi che veniva falsamente attestata la prestazione lavorativa con danno per l'amministrazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]