CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 20425/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 40217/25 del 23 ottobre 2025, la Sesta sezione di questa Corterigettava il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Cortedi appello di Napoli del 31 ottobre 2024, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] inordine a reati in materia di stupefacenti; avverso la sentenza della Sesta Sezione di questaCorte propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che:1.1 premesso che nel ricorso per cassazione era stata eccepita la nullità assoluta delgiudizio di appello per omessa citazione dell’imputato, avvenuta a mezzo di una meracomunicazione telefonica, la decisione della Sesta Sezione di queta Corte era frutto di unpalese errore di fatto, avendo ritenuto che la comunicazione telefonica, pur viziata,rientrasse nella categoria della notificazione irregolare, ma sanabile, ed avendo trascuratoche la notificazione a mezzo telefono è categoricamente esclusa per l’imputato; anche avoler ipotizzare l’ammissibilità di tale forma di notifica, mancava l’attestazione richiestadall’art. 149 comma 2 cod. proc. pen. e mancava la conferma successiva mediantetelegramma o PEC; la comunicazione telefonica era comunque inidonea a fondare lacertezza della conoscenza, posto che non vi era neppure l’indicazione del numero telefonicoa cui sarebbe stata effettuata la notifica telefonica e quindi non vi era alcuna certezza circal’effettiva conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza; si era quindi verificato unerrore di fatto, decisivo, con conseguente ammissibilità e fondatezza del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Preliminarmente, si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01), secondo ilquale “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come taleescluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.”.Ciò premesso, per valutare se vi siano stati o meno errori di fatto nella sentenzaimpugnata, si deve esaminare il contenuto della motivazione della sentenza impugnata che,a pag.30, ha così precisato: “L'esame degli atti consente di escludere l'incertezzasull'identificazione dell'imputato sia perché non vi è ragione di ritenere che la poliziagiudiziaria delegata a notificare il decreto di citazione in appello avesse contattato personadiversa dal destinatario dell'atto, sia per l'espresso riferimento nella relata di notifica allaprevista data di rientro dell'imputato, in tempo non più utile per effettuare la notifica a mani,e, conseguentemente di ritenere sussistente l'urgenza e certa la conoscenza da partedell'imputato della celebrazione del processo di appello, in linea con l'orientamentogiurisprudenziale che ravvisa la nullità assoluta solo nel caso di omessa notifica e non incaso di utilizzo di forme diverse, purché l'atto, raggiunga il suo scopo. È stato, infatti, affermato che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, lanullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc.pen. ricorre soltanto nel caso incui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettivadell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamentela violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilitàdella sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017,Amato, Rv. 269028; Sez. 3, n. 19086 del 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992, in cui si affermache la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelleprescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da partedell'imputato, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime dideducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corteha escluso la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi altribunale del riesame effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo chela parte era stata direttamente informata dagli operanti onerati dell'avvenuta notifica urgente,effettuata sia telefonicamente che tramite mail inviata a mezzo pec istituzionale).”Come si vede, non sussiste un errore di fatto da parte della sentenza impugnata, cheha analizzato il motivo di ricorso proposto e fornito una soluzione basata su principi di diritto;non è quindi ravvisabile alcun errore di fatto nella decisione impugnata.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delleammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]