CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06087/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è deducible in sede di legittimità perché non proposto in appello e oggi devoluto alla Corte di cassazione in termini del tutto generici anche a fronte della riduzione della pena praticata in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere rela/te [OSCURATO:PERSONA]