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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23463/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP, ravvisando nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (con riguardo, in particolare, alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta e, specificamente, alla sua articolazione territoriale nei quartieri di Cannavò, Vinco, Sant'Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gallina, [OSCURATO:PERSONA], del centro storico di [OSCURATO:PERSONA] quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] ed altri esponenti apicali della cosca) nonché le relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con il ricorso alla misura della custodia cautelare in carcere;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle forme e modalità di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] mediante comparazione del timbro vocale: rileva che l'elemento su cui si fonda l'ordinanza impugnata è l'identificazione del ricorrente intervenuta tramite il riascolto di conversazioni intercettate in altri procedimenti, risalenti in parte al 2013 ed in parte al 2018, che avrebbe reso possibile la individuazione dell'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] sul presunto summit del 2018; osserva che l'ordinanza impugnata non ha spiegato per quale ragione, nonostante già nel 2013 fosse noto l'utilizzatore dell'utenza 3496587153, non fisse stato identificato il "Tonino" che nel 2018 continuava ad utilizzarla; aggiunge che l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla annotazione di PG del 2021, ampiamente richiamata nel provvedimento impugnato, era avvenuta anche attraverso la comparazione vocale con altre intercettazioni non confluite nel presente procedimento e le risultanze di un servizio di osservazione ed appostamento di cui, tuttavia, non era stato reperito ed allegato il relativo verbale; segnala, con riguardo al RIT 1189/2013, che nel 2013 era stato possibile associare il [OSCURATO:PERSONA] all'utenza 3496587153 soltanto a partire dal 30.9.2013 all'esito di un servizio di osservazione ed appostamento su cui, tuttavia, nella stessa informativa del 20.9.2013, manca ogni indicazione di tempo, luogo, protagonisti, foto, video o altro laddove l'unico riferimento ad una qualche inflessione dialettale è riferita, nella nota del gennaio del 2014, ad un soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea come, con riguardo al presunto riconoscimento del timbro vocale, il metodo soggettivistico, rimesso alle conoscenze degli operanti di PG, sottrae di fatto alla difesa ogni possibilità di interloquire sul merito dell'operazione di riconoscimento laddove soltanto il ricorso ad una perizia consente il pieno dispiegarsi delle facoltà difensive; critica, a tal proposito, la giurisprudenza formatasi sul punto e che ha finito per introdurre nel processo una conoscenza specialistica sottratta, però, alle garanzie proprie dell'accertamento peritale; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'annessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza quanto agli ulteriori elementi di conferma della identificazione del ricorrente: osserva che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione apparente sulle considerazioni difensive, a partire dal riferimento al nome con cui il soggetto veniva chiamato nelle conversazioni intercettate avendo il [OSCURATO:PERSONA] sempre negato di essere chiamato abitualmente "Tonino"; per altro verso, secondo i conversanti, il "Tonino" era "quello lungo" ed il [OSCURATO:PERSONA] è alto 1.80, ovvero sostanzialmente normotipo; rileva, ancora, che, il "Tonino" di cui si parla sarebbe stato già noto a costoro e, in particolare, a Bellini che, parlando con lo zio Barreca, lo aveva indicato come colui con cui si erano visto insieme a Votano piuttosto che, come sarebbe stato naturale, come "mio cognato"; evidenzia la illogicità delle considerazioni svolte dal Tribunale per superare queste obiezioni e sottolinea, ancora, la illogicità della affermazione relativa alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto che si lamentava delle restrizioni legate alla misura di prevenzione che, invero, era stata per due volte applicata al ricorrente tra gli anni '90 e la prima decade degli anni 2000 risultando tuttavia illogico che costui se ne lamentasse a distanza di vent'anni, con soggetti adusi a ben altre e più importanti misure limitative della propria libertà personale e, in ogni caso, omettendo di contestualizzare la conversazione che, dal suo tenore, è riferita all'attualità e non ad un passato così remoto contenendo un accenno che richiama una misura patrimoniale, mai adottata nei suoi confronti; deduce, inoltre, il carattere congetturale del riferimento operato dal Tribunale al "mezzo parente" del [OSCURATO:PERSONA] che costui avrebbe come tale indicato al [OSCURATO:PERSONA] come la persona che sarebbe stata assunta dall'impresa Zefiro, aggiungendo, ancora, che il ricorrente non è mai stato tratto in arresto nel mese di luglio; richiama, ancora, il riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto utilizzabili nonostante la ritrattazione operata dal dichiarante e giudicata inidonea, soltanto perché generica, ad inficiare il dato dichiarativo precedente; sottolinea che, nel corso di un riconoscimento fotografico, avrebbe indicato il [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva partecipato ad un incontro con Barreca, senza collocare l'episodio nel tempo e senza qualificarlo come partecipe del sodalizio; rileva il carattere generico e privo di riscontri individualizzanti del contributo fornito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, dal canto suo, aveva accennato ad un solo recente avvicinamento del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 e 309 comma nono, cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen.: rileva che il provvedimento impugnato è sfornito di una motivazione che dia conto della configurabilità del reato associativo in capo al [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla medesima accusa mossa nei suoi confronti nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" con riguardo alla partecipazione alla cosca Zavettieri e per la quale nel 2010 era intervenuta l'ordinanza custodiale senza che, sino a quel momento, fossero emersi elementi per porlo in relazione, con un ruolo peraltro di rilievo, con la diversa cosca [OSCURATO:PERSONA]; rileva come la "gravità" degli indizi debba essere letta alla luce del progressivo avvicinamento, rilevato dalla giurisprudenza, del giudizio cautelare a quello di merito e sottolinea come, nel caso in esame, non soltanto non sia certa la individuazione del ricorrente ma, per altro verso, si sia in presenza di elementi tutti suscettibili di una lettura alternativa, con particolare riferimento a quelli che avrebbero dovuto comprovare il suo fattivo inserimento nella compagine associativa ed il ruolo che egli avrebbe svolto in quel contesto; segnala come il provvedimento impugnato abbia dato rilievo alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa la frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] in un periodo caratterizzato dalle rigide restrizioni da COVID che rendevano del tutto improbabile il racconto del propalante; sottolinea come gli elementi acquisiti riguardano un ambito temporale di soli tre mesi (dal febbraio al maggio del 2018); richiama la intercettazione del 4.2.2018 segnalandole la sostanziale inconferenza ai fini della prova della partecipazione e, allo stesso tempo, la illogicità delle argomentazioni spese dal Tribunale; quanto all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], osserva che il "Tonino" era intervenuto solo sporadicamente emergendo in maniera chiara la sua mancata conoscenza degli argomenti trattati e, in particolare, dei lavori all'Eurospin, di quelli eseguiti dai fratelli Berna, a lui sconosciuti; sottolinea, inoltre, la sostanziale irrilevanza della conversazione del 22.3.2018 mentre quella del 5.4.2018 sarebbe a suo avviso dimostrativa del fatto che "Tonino" non potesse essere identificato nell'odierno ricorrente che mai, al contrario dello sconosciuto conversante, era mai stato arrestato nel mese di luglio; aggiunge che nell'occasione il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al suo interlocutore del rinvenimento, nel giardino di [OSCURATO:PERSONA], di 22 o 23 microspie, circostanza avvenuta ben cinque anni addietro e, pertanto, certamente a conoscenza di chi era partecipe del sodalizio; sottolinea, ancora, la "neutralità" della conversazione del 19.4.2018, riferita a circostanze del tutto indifferenti mentre l'interpretazione di quella del 25.5.2018 risulta viziata dalla apodittica presunzione secondo cui l'unico "Nino" in quel momento libero era [OSCURATO:PERSONA] laddove numerosi erano i soggetti cui tale diminutivo poteva essere egualmente riferito; segnala, ancora, la illogicità delle argomentazioni spese dal Tribunale per superare le obiezioni difensive versate nella memoria prodotta al Tribunale del Riesame e dove si dava conto della sostanziale assenza di riferimenti al [OSCURATO:PERSONA] da parte di altri partecipi al sodalizio; 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari: stigmatizza la erroneità, anche in diritto, delle considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla operatività della presunzione di cui al comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. rilevando come l'unico elemento a carico del ricorrente sia rappresentato dalla intercettazione del 10.3.2018 i cui interlocutori del [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti in arresto già nel 2020 laddove il ricorrente era stato riconosciuto nel 2021 e perciò il [OSCURATO:PERSONA] rimasto in libertà per sei anni dalla prima indagine e per tre anni da quanto era stato identificato senza che alcun ulteriore riferimento investigativo lo avesse attinto; ribadisce la natura del riesame come rimedio totalmente devolutivo che consente al Tribunale di riformare il provvedimento impugnato anche alla luce di elementi favorevoli all'indagato sopravvenuti e dedotti dalla difesa; evidenzia, ancora, la necessaria ricorrenza del requisito della attualità delle esigenze cautelari certamente assente nel caso di specie e la necessità di tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale ha correttamente e coerentemente motivato in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, facendo leva sulle indagini in atti, nonché in ordine alle esigenze cautelari, dimostrando con argomentazioni solide la sussistenza delle stesse in relazione alla mancata recisione del vincolo associativo ed al pericolo di reiterazione;

4. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso motivi aggiunti denunziando violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione alla omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alle forme e modalità di individuazione di [OSCURATO:PERSONA]: richiama il rilievo operato con il ricorso principale e concernente il contrasto tra il contenuto della conversazione del 5.4.2018 ed il dato, oggettivo, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato tratto in arresto nel mese di luglio, e sottolineando come nessun accertamento fosse stato eseguito sul punto, produce, in allegato, attestazione del DAP su tutti i periodi di custodia cautelari patiti dall'odierno ricorrente da cui emerge come lo stesso non sia mai stato arrestato a luglio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1 Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma This, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi; Sez. 4, n. 6660 del 24.1.2017, Pugiotto; Sez. 4, n. 53369 del 9.11.2016, Jovanovic; conf., ancora, Sez. 4, n. 17247 del 14.3.2019, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22.5.2018, Tantone; Sez. 2, n. 22968 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Carrubba).

Esula, inoltre, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez.

U, n. 6402 del 30.4.1997, Dessimone; Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, Elia; Sez. 6, n. 49153 del 12.11.2015, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 2.1 I primi due motivi del ricorso attengono alla idoneità degli elementi richiamati dai giudici della cautela a sostegno dell'identificazione dell'odierno ricorrente come partecipe della riunione del 2018 e come il "Tonino" cui i soggetti intercettati facevano variamente riferimento nelle conversazioni captate dagli investigatori.

Ritiene il collegio che, da questo punto di vista, il provvedimento impugnato sia sorretto da una motivazione congrua ed esaustiva, ancorata agli elementi investigativi di volta in volta puntualmente richiamati ed immune da aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà.

In particolare, il Tribunale ha giudicato "centrale", nell'economia dell'indagine, l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] eseguite nel procedimento "Metameria" e confluito nel maxi processo "Epicentro": gli interlocutori sono stati (pacificamente) individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi già riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la conversazione aveva ad oggetto un summit cui avrebbero partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], genero di Barreca, già condannato nel processo "Epicentro" e divenuto collaboratore di giustizia dopo il suo arresto, e [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], condannato nel processo "Epicentro"; tra i partecipi alla riunione era stato indicato anche tale "Tonino" che gli investigatori hanno individuato nell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, i giudici della cautela hanno richiamato l'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva dato conto del "riascolto" delle conversazioni del 2013/2014 intercettate sull'utenza 3496587153 che era risultata intestata ad un inesistente [OSCURATO:PERSONA] ma che si era ritenuto essere in uso al [OSCURATO:PERSONA] il quale si relazionava con [OSCURATO:PERSONA], i rapporti con il quale erano stati ammessi dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia avendone egli condiviso la cella tra il 2002 ed il 2003; hanno inoltre fatto riferimento alla nota informativa del 30.9.2013 in cui la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come l'utilizzatore di quell'utenza risultava corroborata dagli esiti dei servizi di osservazione ed appostamento risultando irrilevante l'assenza, in atti, dei relativi verbali.

In ogni caso, il provvedimento impugnato ha congruamente puntualizzato che la comparazione con il contenuto delle intercettazioni del 2013/2014 aveva rappresentato un elemento di conforto ed ulteriore rispetto al riconoscimento della voce del ricorrente che gli operanti ben avevano avuto presente ed acquisito dall'ascolto delle innumerevoli conversazioni registrate tra il febbraio del 2018 ed il maggio del 2018 con la assidua frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] non contestata dalla difesa ed ammessa dall'indagato (cfr., pag. 10 dell'ordinanza impugnata).

Ed è appena il caso di ribadire che, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr., Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 - 01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259478 - 01; cfr., anche, Sez. 6 - , n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623 01; Sez. 5 - , n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 01, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - elementi tutti che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario).

L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non ha mancato di prendere in esame tutti i rilievi difensivi concernenti, per l'appunto, la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come il protagonista delle conversazioni intercettate dagli investigatori: e, così, ha contrastato la considerazione circa il fatto che il "Tonino" lamentasse la gravosità delle misure di prevenzione che gli erano state applicate in tempi assai risalenti (cfr., pag. 11) ritenendo apodittico il rilievo che il contenuto della conversazione ("... non mi hanno lasciato niente ...") lasciasse intendere che il conversante fosse stato destinatario di una misura patrimoniale invece mai adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Non ha mancato nemmeno di prendere in esame (cfr., ivi, pag. 15) il rilievo (reiterato con il ricorso) circa la presunta illogicità del riferimento operato dal Bellini per far comprendere al Barreca chi fosse il "Tonino" che intendeva parlargli, fornendo una spiegazione non manifestamente illogica o incongrua delle ragioni per le quali il primo avesse evocato il [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come quello "alto" (giudicando perciò l'aggettivo utilizzato non improprio rispetto al ricorrente, alto 1.80) e come colui che il suo interlocutore aveva avuto modo di incontrare insieme a Votano (piuttosto che far riferimento al rapporto di affinità trattandosi di suo cognato) (cfr., ivi, pag. 16).

In realtà, però, il Tribunale ha puntualmente corroborato il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] valorizzando la relazione tra la conversazione del 9 e quella del 10 marzo (cfr., ivi, ancora, pag. 16).

La difesa ha insistito, inoltre, sulla conversazione del 5.4.2018 in cui gli interlocutori sono il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e colui che si è ritenuto di identificare nel [OSCURATO:PERSONA] e che aveva nell'occasione ricordato di quando era stato arrestato nel mese di luglio: la difesa, infatti, ha sottolineato che mai il [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in luglio, sottolineatura cui il Tribunale aveva puntualmente replicato sostenendo che "... trattasi di mera deduzione difensiva non supportata da alcun dato documentale che, in attesa di un eventuale approfondimento sul punto (non espletabile in questa sede) non vale ad inficiare l'individuazione fonica effettuata in termini di certezza dagli operanti" (cfr., ivi, pag. 19).

Soltanto con memoria trasmessa in prossimità dell'udienza, la difesa ha prodotto una attestazione del DAP su tutti i periodi di custodia cautelare e di detenzione patiti dall'odierno ricorrente a conforto della tesi secondo cui mai egli sarebbe stato tratto in arresto in luglio.

Si tratta, tuttavia, di una produzione inammissibile in questa fase, attenendo ad un profilo già noto al momento della presentazione dell'istanza di riesame e, comunque, del ricorso in cassazione, su cui la difesa avrebbe avuto la possibilità di interloquire anche attraverso la documentazione prodotta soltanto con la memoria del 26.3.2024: nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Salvitale, Rv. 266390 - 01, relativa ad un ricorso proposto contro una ordinanza di rigetto del riesame di un sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari; conf., Sez. 2 - , n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Platamone, Rv. 254302 - 01).

Sotto altro profilo, incensurabile è la valutazione operata dal Tribunale circa la "ritrattazione" di [OSCURATO:PERSONA], conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui la ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni" (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 35680 del 30/05/2019, Caggiano, Rv. 276693 - 01; Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271252 01; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206583 - 01).

I giudici della cautela hanno d'altra parte confermato la assidua frequentazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], su cui aveva sia pur sinteticamente riferito [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 II terzo motivo del ricorso ha riguardo alla idoneità degli elementi fattuali valorizzati dai giudici della cautela configurare, sia pure in questa fase, la sussistenza dei presupposti per ipotizzare l'organico inserimento del ricorrente nella compagine associativa delineata nella provvisoria incolpazione che vede il [OSCURATO:PERSONA] partecipe "... dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta nota come cosca [OSCURATO:PERSONA], storicamente egemone, in particolare, nei territori di Cannavò, Vinco, Sant'Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gallina, [OSCURATO:PERSONA], centro storico di [OSCURATO:PERSONA] e territori limitrofi; collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri esponenti apicali della cosca nell'imposizione estorsiva, nella riscossione dei relativi proventi, nell'aggiudicazione di subappalti e nel condizionamento degli imprenditori in rapporti di subordinazione o contiguità con l'organizzazione mafiosa; manteneva i rapporti con gli esponenti di altre articolazioni di 'ndrangheta, anche in funzione del rigido rispetto dei confini territoriali delle zone di rispettiva competenza; veicolava messaggi ed ambasciate tra gli associati e tra costoro e i rappresentanti della altre 'ndrine".

Rileva perciò il collegio come sia opportuno ripercorrere, sia pure brevemente, i principi di recente riaffermati dalle SS.UU nella nota (e da talune difese evocata) sentenza "Modaffari".

In quella occasione, infatti, sono state passate in rassegna le diverse impostazioni ermeneutiche proposte dalla dottrina e, soprattutto, rilevabili nella giurisprudenza: a partire dalla teoria c.d.

"organizzatoria" che, tuttavia, a loro avviso "... mostra tutti i suoi limiti nel momento in cui collega la fattispecie criminosa all'acquisizione della qualifica formale di associato, ritenendo sufficiente ai fini dell'integrazione del reato l'ingresso nel sodalizio e finendo per ritenere irrilevante l'attivazione o meno dei partecipe a favore della consorteria" (cfr., pag. 34 della sentenza).

Si è segnalato, tuttavia, che nemmeno la teoria c.d.

"causale" può essere nella sua assolutezza condivisa: in particolare, le SS.UU.

Modaffari hanno spiegato che "... la maggiore criticità involge necessariamente la riconosciuta teorica possibilità di sovrapposizione di due categorie dogmatiche (concorso esterno e partecipazione) del tutto autonome e con profonde caratterizzazioni differenziali" mentre "... la aprioristica svalutazione della condotta di messa a disposizione delle energie del singolo a favore del gruppo non tiene conto della possibile autonoma rilevanza probatoria del fatto in sé considerato alla stregua degli indicatori evidenziati dalla sentenza Mannino" ma, anche, "... con riferimento al rilievo operato dalla sentenza Pesce in relazione al riconosciuto effetto di attivazione in favore dell'associazione conseguente all'acquisizione della «qualità di uomo d'onore», al pari della dimostrata progressione nelle doti, introducendo una conoscenza appartenente al piano storico ed esperienziale, finisce per elevare a massima d'esperienza generalizzata una specifica realtà processuale" (cfr., ivi, pagg. 34-35).

Ed è proprio con riguardo alla teoria "causale" che, alla luce dei rilievi e delle considerazioni sviluppate dalle SS.UU.

"Modaffari", occorre confrontarsi in quanto, come accennato, molti ricorsi tendono a sottolineare come le captazioni e gli elementi acquisiti al processo non siano stati in grado di dimostrare l'esistenza di condotte dei singoli imputati dotate di reale e concreta efficienza causale sulla vita e sulla attività del sodalizio.

Detto questo, e come acutamente osservato dalle SS.UU., occorre soffermare l'attenzione sulle peculiarità della condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso evitando il rischio di confonderne i tratti distintivi rispetto a quella di concorso esterno e, in particolare, considerare che, come è noto, solo per quest'ultima il presupposto essenziale (come ribadito nelle sentenze Demitry e Mannino) ed imprescindibile è rappresentato dalla possibilità di ravvisare un reale ed effettivo apporto causale alla organizzazione che, peraltro, non necessariamente, come si era affermato dalle SS.UU.

Demitry, deve intervenire in momenti di fibrillazione del sodalizio ma che, invece, come avrebbero chiarito le SS.UU., Nlannino, ben può essere essenziale per la vita "ordinaria" della associazione.

Proprio le SS.UU.

Mannino hanno spiegato che risponde di concorso esterno "... il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr., per l'appunto, Sez.

U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671).

Tenendo ferme queste coordinate, allora, se la mera "affiliazione" non è di per sé sufficiente ad integrare il paradigma della "partecipazione" alla associazione, quel che occorre verificare è che l'agente abbia effettivamente tenuto comportamenti espressivi ed emblematici di militanza attiva; in tal senso, non è indispensabile che il partecipe si prodighi attivamente ed in termini causalmente efficienti sull'attività e lo sviluppo dell'associazione nei campi di operatività illecita, atteso che il proprium del reato risiede proprio - e, allo stesso tempo, essenzialmente - nella "compenetrazione" con il sodalizio che è l'oggetto delle condotte esteriori che lo manifestino.

In tal senso, le SS.UU.

Modaffari hanno richiamato le conclusioni della sentenza Mannino secondo cui "... va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che prende parte attiva al fenomeno associativo" tenendo conto che "... la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status" ma che "... implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte; in quest'ottica, si è chiarito che "... l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione" assumendo "... assoluta decisività ai fini della valutazione di appartenenza ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva".

In definitiva, rileva il collegio che, alla luce delle coordinate offerte dalla elaborazione delle SS.UU., il contributo del singolo "partecipe" deve essere riferito ad aspetti che attengano alla vita dell'associazione, ben potendo a tal fine rilevare anche condotte che si esauriscano all'interno del sodalizio ovvero nelle sue' dinamiche organizzative non richiedendosi, necessariamente, un apporto causale che riguardi la sua concreta operatività e la sua proiezione esterna, ovvero, più in particolare, il compimento di reati-fine essendo sufficienti, ad integrare il delitto in esame, comportamenti emblematici del fatto che l'agente faccia "parte" del sodalizio operando al suo interno (o, anche, manifestandosi all'esterno come affiliato) e nella piena consapevolezza della natura della associazione e del legame fideistico e di reciproco riconoscimento che rappresenta, in effetti, il proprium della fattispecie.

Non a caso, sono state ancora una volta le SS.UU.

Modaffari a chiarire che la condotta penalmente rilevante (di "messa a disposizione") si debba esplicitare in atti "... di conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione" che non necessariamente, tuttavia, devono tradursi in un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua connotazione di immaterialità, sicché "... ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il parametro della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della rilevanza in concreto".

Ed in tal senso, le SS.UU. hanno osservato che "... potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei poteri di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa" (cfr., pag. 36 della sentenza).

Di assoluto rilievo, inoltre, è il passaggio in cui le SS.UU., in coerenza con le premesse ricostruttive di cui hanno dato ampiamente conto, hanno chiarito che, ai fini della prova della "partecipazione", rilevano "... i comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione ... e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura" aggiungendo che "... la messa a disposizione non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile, sotto il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - chiamata per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria" (cfr., pag. 41 della sentenza).

In altri termini, le SS.UU. hanno insistito sulla necessità di appuntare la attenzione sulla esistenza di fatti e condotte che siano emblematici e rappresentativi della partecipazione al sodalizio, quand'anche non necessariamente manifestatasi nel compimento di reati-fine o di fatti funzionali alla sua attività esterna, ma che siano espressione certa della militanza nella associazione di cui il soggetto è parte manifestando tale partecipazione nel collaborare al suo funzionamento, alla sua organizzazione, alla conservazione della sua integrità anche sul piano del persistente controllo del territorio nel quale opera ed agisce.

Numerosi ed emblematici sono gli elementi fattuali richiamati dai giudici della cautela a sostegno di una "partecipazione" del [OSCURATO:PERSONA] alla "vita" ed alla attività del sodalizio.

Di rilievo, da questo punto di vista, è stata giudicata la conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il Barreca, richiamata a pag. 13, sulla "continuità" della loro affiliazione ad onta dei periodi di detenzione rispettivamente subiti.

Altrettanto emblematiche della operatività del sodalizio sotto il profilo del controllo del territorio sono le conversazioni richiamate alle pagg. 13-14 circa la necessità di conoscere ed avere contezza delle attività imprenditoriali e dei lavori eseguiti nel territorio "di competenza", anche ai fini della suddivisione degli "utili" che ne potevano trarre.

Risultano rilevanti, in quest'ottica, le conversazioni concernenti i lavori del supermercato Eurospin, quelle su [OSCURATO:PERSONA], sull'attività dell'impresa Berna, e che erano state tenute sempre con la partecipazione ed il consapevole intervento del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto che l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse di per sé sufficiente a comprovare la piena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio richiamando, tuttavia, in termini assolutamente congrui, elementi di conforto e riscontro come, ad esempio, la conversazione del 4.2.2018 che, ad onta del tentativo della difesa di svalutarne la portata, certamente non valutabile in questa sede, dà conto dello stretto legame del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] in un'ottica non personale ma associativa, sottolineando come il ricorrente mostrasse di essere perfettamente a conoscenza delle attività criminali di [OSCURATO:PERSONA] quali quelle in danno della ditta [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 17); ma, anche, la conversazione del 8.2.2018, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] e vertente sugli equilibri delle cosche sul territorio e, in particolare, sul biasimo del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 17), su cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso il suo parere manifestando piena conoscenza delle relative problematiche.

Quanto all'episodio evocato nella conversazione del 25.2.2018, mentre la difesa si è soffermata sulla identificazione del soggetto di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato l'assunzione come un lontano parente presso l'impresa [OSCURATO:PERSONA], quel che rileva è ancora una volta la conferma dello stretto rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche nella "gestione" del territorio laddove, va pur detto, la identificazione dello Spanò (tramite archivi INPS) aveva consentito, secondo il Tribunale di confermare anche per questa via la sicura identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come l'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 18).

Ed ancora, quali manifestazione di condotte "partecipative", sono state puntualmente e congruamente riportate le conversazioni del 22.3.2018 (in cui il [OSCURATO:PERSONA] aggiornava il [OSCURATO:PERSONA] su diverse questioni associative concernenti, in particolare, a pagamenti per lavori eseguiti sul territorio, manifestando una linea operativa condivisa da [OSCURATO:PERSONA] ed elaborata in un'ottica che necessitava di incontri e intese con esponenti di altre cosche).

Nella medesima direzione, ha spiegato il Tribunale, milita la conversazione del 19.4.2018 in cui il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] discutevano della suddivisione di una somma di non comprovata lecita provenienza (cfr., pag. 21); ma, anche, le conversazioni riportata a pag. 23 una delle quali significativamente relativa alla necessità di sostenere le spese legali per [OSCURATO:PERSONA], detenuto.

Secondo il Tribunale, poi, la difesa non aveva sollevato alcun rilievo sulla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'evento conviviale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cui avevano preso parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il boss [OSCURATO:PERSONA] cl. 1962 ("Arciprete"), esponente apicale della cosca Zavettieri di Roccaforte del Greco (come da condanna definitiva); sempre secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, pacifica, perché ammessa dal [OSCURATO:PERSONA], era inoltre la pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] con il Maesano perché anch'egli originario di Roccaforte tanto da rivendicare, nel corso della riunione, la propria origine nei luoghi in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva trascorso lunghi periodi di latitanza; il Tribunale, oltre a valorizzare la conversazione in termini di "partecipazione" al sodalizio ha colto ancora una volta l'occasione per individuare un ulteriore elemento di identificazione certa del soggetto parlante con l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

L'episodio è stato per altro verso giudicato evidentemente emblematico della "intraneità" del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, testimoniata dagli argomenti trattati nel corso delle conversazioni intercorse nell'occasione e relative a vicende riferite ad equilibri di ‘ndrangheta (cfr., pag. 24); non indifferenti erano stati i riferimenti al periodo di detenzione del Maesano che non gli avrebbero impedito di continuare a dirigere gli affari della cosca (cfr., ivi, pag. 24).

In tal modo, dunque, il Tribunale ha potuto desumere, dagli elementi investigativi disponibili, i tratti essenziali e caratteristici di condotte "partecipative" conformi alle direttive ermeneutiche delineate dalle SS.UU.

"Modaffari" di cui si è detto in precedenza; ha spiegato, inoltre, come tali condotte non potessero ritenersi temporalmente limitate al periodo febbraio-giugno 2018 collocando, in questo contesto, le parole del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 25-26), di cui la difesa ha sostenuto la inattendibilità perché riguardanti una frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe manifestata nella primavera del 2020, ovvero in un periodo in cui erano vigenti le restrizioni adottate per la emergenza da COVID; i giudici della cautela, con argomentazione non manifestamente illogica, hanno tuttavia sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di cose apprese direttamente non rilevando, perciò, che il collaboratore non avesse dato conto della "fonte" delle sue conoscenze.

Il Tribunale, ancora, non avendo trascurato alcun rilievo difensivo, ha fornito una spiegazione non incongrua delle ragioni per le quali la figura del [OSCURATO:PERSONA] non fosse emersa nelle intercettazioni relative altri esponenti della criminalità reggina quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 26) come in quelle intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi). 2.4 Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale, infatti, ha correttamente richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e ritenuto la mancanza di elementi deponenti per la interruzione del vincolo anche all'esito del suo trasferimento all'estero che, difatti, non aveva impedito di mantenere contatti con esponenti del gruppo quantomeno sino al 2020.

In tal modo, dunque, i giudici della cautela si sono conformati al principio, dal quale il collegio non ritiene di doversi discostare, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (cfr., Sez. 2 - , n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 2 - , n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01).

Una volta ravvisata l'esistenza di esigenze cautelari relativamente al delitto associativo non vi era evidentemente alcuna possibilità di applicare una misura gradata, alla luce della presunzione di adeguatezza di quella di massimo rigore, già peraltro oggetto di plurimi vagli anche sul piano della legittimità costituzionale (cfr., per tutte, Corte Cost., n. 136 del 2017, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'appello di Torino - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, nell'imporre l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., fa salva solo l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, e non anche quella in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP, ravvisando nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (con riguardo, in particolare, alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta e, specificamente, alla sua articolazione territoriale nei quartieri di Cannavò, Vinco, Sant'Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gallina, [OSCURATO:PERSONA], del centro storico di [OSCURATO:PERSONA] quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] ed altri esponenti apicali della cosca) nonché le relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con il ricorso alla misura della custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle forme e modalità di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] mediante comparazione del timbro vocale: rileva che l'elemento su cui si fonda l'ordinanza impugnata è l'identificazione del ricorrente intervenuta tramite il riascolto di conversazioni intercettate in altri procedimenti, risalenti in parte al 2013 ed in parte al 2018, che avrebbe reso possibile la individuazione dell'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] sul presunto summit del 2018; osserva che l'ordinanza impugnata non ha spiegato per quale ragione, nonostante già nel 2013 fosse noto l'utilizzatore dell'utenza 3496587153, non fisse stato identificato il "Tonino" che nel 2018 continuava ad utilizzarla; aggiunge che l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla annotazione di PG del 2021, ampiamente richiamata nel provvedimento impugnato, era avvenuta anche attraverso la comparazione vocale con altre intercettazioni non confluite nel presente procedimento e le risultanze di un servizio di osservazione ed appostamento di cui, tuttavia, non era stato reperito ed allegato il relativo verbale; segnala, con riguardo al RIT 1189/2013, che nel 2013 era stato possibile associare il [OSCURATO:PERSONA] all'utenza 3496587153 soltanto a partire dal 30.9.2013 all'esito di un servizio di osservazione ed appostamento su cui, tuttavia, nella stessa informativa del 20.9.2013, manca ogni indicazione di tempo, luogo, protagonisti, foto, video o altro laddove l'unico riferimento ad una qualche inflessione dialettale è riferita, nella nota del gennaio del 2014, ad un soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea come, con riguardo al presunto riconoscimento del timbro vocale, il metodo soggettivistico, rimesso alle conoscenze degli operanti di PG, sottrae di fatto alla difesa ogni possibilità di interloquire sul merito dell'operazione di riconoscimento laddove soltanto il ricorso ad una perizia consente il pieno dispiegarsi delle facoltà difensive; critica, a tal proposito, la giurisprudenza formatasi sul punto e che ha finito per introdurre nel processo una conoscenza specialistica sottratta, però, alle garanzie proprie dell'accertamento peritale; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'annessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza quanto agli ulteriori elementi di conferma della identificazione del ricorrente: osserva che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione apparente sulle considerazioni difensive, a partire dal riferimento al nome con cui il soggetto veniva chiamato nelle conversazioni intercettate avendo il [OSCURATO:PERSONA] sempre negato di essere chiamato abitualmente "Tonino"; per altro verso, secondo i conversanti, il "Tonino" era "quello lungo" ed il [OSCURATO:PERSONA] è alto 1.80, ovvero sostanzialmente normotipo; rileva, ancora, che, il "Tonino" di cui si parla sarebbe stato già noto a costoro e, in particolare, a Bellini che, parlando con lo zio Barreca, lo aveva indicato come colui con cui si erano visto insieme a Votano piuttosto che, come sarebbe stato naturale, come "mio cognato"; evidenzia la illogicità delle considerazioni svolte dal Tribunale per superare queste obiezioni e sottolinea, ancora, la illogicità della affermazione relativa alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto che si lamentava delle restrizioni legate alla misura di prevenzione che, invero, era stata per due volte applicata al ricorrente tra gli anni '90 e la prima decade degli anni 2000 risultando tuttavia illogico che costui se ne lamentasse a distanza di vent'anni, con soggetti adusi a ben altre e più importanti misure limitative della propria libertà personale e, in ogni caso, omettendo di contestualizzare la conversazione che, dal suo tenore, è riferita all'attualità e non ad un passato così remoto contenendo un accenno che richiama una misura patrimoniale, mai adottata nei suoi confronti; deduce, inoltre, il carattere congetturale del riferimento operato dal Tribunale al "mezzo parente" del [OSCURATO:PERSONA] che costui avrebbe come tale indicato al [OSCURATO:PERSONA] come la persona che sarebbe stata assunta dall'impresa Zefiro, aggiungendo, ancora, che il ricorrente non è mai stato tratto in arresto nel mese di luglio; richiama, ancora, il riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto utilizzabili nonostante la ritrattazione operata dal dichiarante e giudicata inidonea, soltanto perché generica, ad inficiare il dato dichiarativo precedente; sottolinea che, nel corso di un riconoscimento fotografico, avrebbe indicato il [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva partecipato ad un incontro con Barreca, senza collocare l'episodio nel tempo e senza qualificarlo come partecipe del sodalizio; rileva il carattere generico e privo di riscontri individualizzanti del contributo fornito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, dal canto suo, aveva accennato ad un solo recente avvicinamento del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 e 309 comma nono, cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen.: rileva che il provvedimento impugnato è sfornito di una motivazione che dia conto della configurabilità del reato associativo in capo al [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla medesima accusa mossa nei suoi confronti nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" con riguardo alla partecipazione alla cosca Zavettieri e per la quale nel 2010 era intervenuta l'ordinanza custodiale senza che, sino a quel momento, fossero emersi elementi per porlo in relazione, con un ruolo peraltro di rilievo, con la diversa cosca [OSCURATO:PERSONA]; rileva come la "gravità" degli indizi debba essere letta alla luce del progressivo avvicinamento, rilevato dalla giurisprudenza, del giudizio cautelare a quello di merito e sottolinea come, nel caso in esame, non soltanto non sia certa la individuazione del ricorrente ma, per altro verso, si sia in presenza di elementi tutti suscettibili di una lettura alternativa, con particolare riferimento a quelli che avrebbero dovuto comprovare il suo fattivo inserimento nella compagine associativa ed il ruolo che egli avrebbe svolto in quel contesto; segnala come il provvedimento impugnato abbia dato rilievo alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa la frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] in un periodo caratterizzato dalle rigide restrizioni da COVID che rendevano del tutto improbabile il racconto del propalante; sottolinea come gli elementi acquisiti riguardano un ambito temporale di soli tre mesi (dal febbraio al maggio del 2018); richiama la intercettazione del 4.2.2018 segnalandole la sostanziale inconferenza ai fini della prova della partecipazione e, allo stesso tempo, la illogicità delle argomentazioni spese dal Tribunale; quanto all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], osserva che il "Tonino" era intervenuto solo sporadicamente emergendo in maniera chiara la sua mancata conoscenza degli argomenti trattati e, in particolare, dei lavori all'Eurospin, di quelli eseguiti dai fratelli Berna, a lui sconosciuti; sottolinea, inoltre, la sostanziale irrilevanza della conversazione del 22.3.2018 mentre quella del 5.4.2018 sarebbe a suo avviso dimostrativa del fatto che "Tonino" non potesse essere identificato nell'odierno ricorrente che mai, al contrario dello sconosciuto conversante, era mai stato arrestato nel mese di luglio; aggiunge che nell'occasione il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al suo interlocutore del rinvenimento, nel giardino di [OSCURATO:PERSONA], di 22 o 23 microspie, circostanza avvenuta ben cinque anni addietro e, pertanto, certamente a conoscenza di chi era partecipe del sodalizio; sottolinea, ancora, la "neutralità" della conversazione del 19.4.2018, riferita a circostanze del tutto indifferenti mentre l'interpretazione di quella del 25.5.2018 risulta viziata dalla apodittica presunzione secondo cui l'unico "Nino" in quel momento libero era [OSCURATO:PERSONA] laddove numerosi erano i soggetti cui tale diminutivo poteva essere egualmente riferito; segnala, ancora, la illogicità delle argomentazioni spese dal Tribunale per superare le obiezioni difensive versate nella memoria prodotta al Tribunale del Riesame e dove si dava conto della sostanziale assenza di riferimenti al [OSCURATO:PERSONA] da parte di altri partecipi al sodalizio; 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari: stigmatizza la erroneità, anche in diritto, delle considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla operatività della presunzione di cui al comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. rilevando come l'unico elemento a carico del ricorrente sia rappresentato dalla intercettazione del 10.3.2018 i cui interlocutori del [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti in arresto già nel 2020 laddove il ricorrente era stato riconosciuto nel 2021 e perciò il [OSCURATO:PERSONA] rimasto in libertà per sei anni dalla prima indagine e per tre anni da quanto era stato identificato senza che alcun ulteriore riferimento investigativo lo avesse attinto; ribadisce la natura del riesame come rimedio totalmente devolutivo che consente al Tribunale di riformare il provvedimento impugnato anche alla luce di elementi favorevoli all'indagato sopravvenuti e dedotti dalla difesa; evidenzia, ancora, la necessaria ricorrenza del requisito della attualità delle esigenze cautelari certamente assente nel caso di specie e la necessità di tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale ha correttamente e coerentemente motivato in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, facendo leva sulle indagini in atti, nonché in ordine alle esigenze cautelari, dimostrando con argomentazioni solide la sussistenza delle stesse in relazione alla mancata recisione del vincolo associativo ed al pericolo di reiterazione; 4. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso motivi aggiunti denunziando violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione alla omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alle forme e modalità di individuazione di [OSCURATO:PERSONA]: richiama il rilievo operato con il ricorso principale e concernente il contrasto tra il contenuto della conversazione del 5.4.2018 ed il dato, oggettivo, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato tratto in arresto nel mese di luglio, e sottolineando come nessun accertamento fosse stato eseguito sul punto, produce, in allegato, attestazione del DAP su tutti i periodi di custodia cautelari patiti dall'odierno ricorrente da cui emerge come lo stesso non sia mai stato arrestato a luglio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1 Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma This, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi; Sez. 4, n. 6660 del 24.1.2017, Pugiotto; Sez. 4, n. 53369 del 9.11.2016, Jovanovic; conf., ancora, Sez. 4, n. 17247 del 14.3.2019, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22.5.2018, Tantone; Sez. 2, n. 22968 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Carrubba). Esula, inoltre, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30.4.1997, Dessimone; Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, Elia; Sez. 6, n. 49153 del 12.11.2015, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 2.1 I primi due motivi del ricorso attengono alla idoneità degli elementi richiamati dai giudici della cautela a sostegno dell'identificazione dell'odierno ricorrente come partecipe della riunione del 2018 e come il "Tonino" cui i soggetti intercettati facevano variamente riferimento nelle conversazioni captate dagli investigatori. Ritiene il collegio che, da questo punto di vista, il provvedimento impugnato sia sorretto da una motivazione congrua ed esaustiva, ancorata agli elementi investigativi di volta in volta puntualmente richiamati ed immune da aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà. In particolare, il Tribunale ha giudicato "centrale", nell'economia dell'indagine, l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] eseguite nel procedimento "Metameria" e confluito nel maxi processo "Epicentro": gli interlocutori sono stati (pacificamente) individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi già riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la conversazione aveva ad oggetto un summit cui avrebbero partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], genero di Barreca, già condannato nel processo "Epicentro" e divenuto collaboratore di giustizia dopo il suo arresto, e [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], condannato nel processo "Epicentro"; tra i partecipi alla riunione era stato indicato anche tale "Tonino" che gli investigatori hanno individuato nell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, i giudici della cautela hanno richiamato l'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva dato conto del "riascolto" delle conversazioni del 2013/2014 intercettate sull'utenza 3496587153 che era risultata intestata ad un inesistente [OSCURATO:PERSONA] ma che si era ritenuto essere in uso al [OSCURATO:PERSONA] il quale si relazionava con [OSCURATO:PERSONA], i rapporti con il quale erano stati ammessi dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia avendone egli condiviso la cella tra il 2002 ed il 2003; hanno inoltre fatto riferimento alla nota informativa del 30.9.2013 in cui la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come l'utilizzatore di quell'utenza risultava corroborata dagli esiti dei servizi di osservazione ed appostamento risultando irrilevante l'assenza, in atti, dei relativi verbali. In ogni caso, il provvedimento impugnato ha congruamente puntualizzato che la comparazione con il contenuto delle intercettazioni del 2013/2014 aveva rappresentato un elemento di conforto ed ulteriore rispetto al riconoscimento della voce del ricorrente che gli operanti ben avevano avuto presente ed acquisito dall'ascolto delle innumerevoli conversazioni registrate tra il febbraio del 2018 ed il maggio del 2018 con la assidua frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] non contestata dalla difesa ed ammessa dall'indagato (cfr., pag. 10 dell'ordinanza impugnata). Ed è appena il caso di ribadire che, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr., Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 - 01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259478 - 01; cfr., anche, Sez. 6 - , n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623 01; Sez. 5 - , n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 01, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - elementi tutti che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario). L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non ha mancato di prendere in esame tutti i rilievi difensivi concernenti, per l'appunto, la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come il protagonista delle conversazioni intercettate dagli investigatori: e, così, ha contrastato la considerazione circa il fatto che il "Tonino" lamentasse la gravosità delle misure di prevenzione che gli erano state applicate in tempi assai risalenti (cfr., pag. 11) ritenendo apodittico il rilievo che il contenuto della conversazione ("... non mi hanno lasciato niente ...") lasciasse intendere che il conversante fosse stato destinatario di una misura patrimoniale invece mai adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Non ha mancato nemmeno di prendere in esame (cfr., ivi, pag. 15) il rilievo (reiterato con il ricorso) circa la presunta illogicità del riferimento operato dal Bellini per far comprendere al Barreca chi fosse il "Tonino" che intendeva parlargli, fornendo una spiegazione non manifestamente illogica o incongrua delle ragioni per le quali il primo avesse evocato il [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come quello "alto" (giudicando perciò l'aggettivo utilizzato non improprio rispetto al ricorrente, alto 1.80) e come colui che il suo interlocutore aveva avuto modo di incontrare insieme a Votano (piuttosto che far riferimento al rapporto di affinità trattandosi di suo cognato) (cfr., ivi, pag. 16). In realtà, però, il Tribunale ha puntualmente corroborato il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] valorizzando la relazione tra la conversazione del 9 e quella del 10 marzo (cfr., ivi, ancora, pag. 16). La difesa ha insistito, inoltre, sulla conversazione del 5.4.2018 in cui gli interlocutori sono il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e colui che si è ritenuto di identificare nel [OSCURATO:PERSONA] e che aveva nell'occasione ricordato di quando era stato arrestato nel mese di luglio: la difesa, infatti, ha sottolineato che mai il [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in luglio, sottolineatura cui il Tribunale aveva puntualmente replicato sostenendo che "... trattasi di mera deduzione difensiva non supportata da alcun dato documentale che, in attesa di un eventuale approfondimento sul punto (non espletabile in questa sede) non vale ad inficiare l'individuazione fonica effettuata in termini di certezza dagli operanti" (cfr., ivi, pag. 19). Soltanto con memoria trasmessa in prossimità dell'udienza, la difesa ha prodotto una attestazione del DAP su tutti i periodi di custodia cautelare e di detenzione patiti dall'odierno ricorrente a conforto della tesi secondo cui mai egli sarebbe stato tratto in arresto in luglio. Si tratta, tuttavia, di una produzione inammissibile in questa fase, attenendo ad un profilo già noto al momento della presentazione dell'istanza di riesame e, comunque, del ricorso in cassazione, su cui la difesa avrebbe avuto la possibilità di interloquire anche attraverso la documentazione prodotta soltanto con la memoria del 26.3.2024: nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Salvitale, Rv. 266390 - 01, relativa ad un ricorso proposto contro una ordinanza di rigetto del riesame di un sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari; conf., Sez. 2 - , n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Platamone, Rv. 254302 - 01). Sotto altro profilo, incensurabile è la valutazione operata dal Tribunale circa la "ritrattazione" di [OSCURATO:PERSONA], conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui la ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni" (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 35680 del 30/05/2019, Caggiano, Rv. 276693 - 01; Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271252 01; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206583 - 01). I giudici della cautela hanno d'altra parte confermato la assidua frequentazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], su cui aveva sia pur sinteticamente riferito [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 II terzo motivo del ricorso ha riguardo alla idoneità degli elementi fattuali valorizzati dai giudici della cautela configurare, sia pure in questa fase, la sussistenza dei presupposti per ipotizzare l'organico inserimento del ricorrente nella compagine associativa delineata nella provvisoria incolpazione che vede il [OSCURATO:PERSONA] partecipe "... dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta nota come cosca [OSCURATO:PERSONA], storicamente egemone, in particolare, nei territori di Cannavò, Vinco, Sant'Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gallina, [OSCURATO:PERSONA], centro storico di [OSCURATO:PERSONA] e territori limitrofi; collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri esponenti apicali della cosca nell'imposizione estorsiva, nella riscossione dei relativi proventi, nell'aggiudicazione di subappalti e nel condizionamento degli imprenditori in rapporti di subordinazione o contiguità con l'organizzazione mafiosa; manteneva i rapporti con gli esponenti di altre articolazioni di 'ndrangheta, anche in funzione del rigido rispetto dei confini territoriali delle zone di rispettiva competenza; veicolava messaggi ed ambasciate tra gli associati e tra costoro e i rappresentanti della altre 'ndrine". Rileva perciò il collegio come sia opportuno ripercorrere, sia pure brevemente, i principi di recente riaffermati dalle SS.UU nella nota (e da talune difese evocata) sentenza "Modaffari". In quella occasione, infatti, sono state passate in rassegna le diverse impostazioni ermeneutiche proposte dalla dottrina e, soprattutto, rilevabili nella giurisprudenza: a partire dalla teoria c.d. "organizzatoria" che, tuttavia, a loro avviso "... mostra tutti i suoi limiti nel momento in cui collega la fattispecie criminosa all'acquisizione della qualifica formale di associato, ritenendo sufficiente ai fini dell'integrazione del reato l'ingresso nel sodalizio e finendo per ritenere irrilevante l'attivazione o meno dei partecipe a favore della consorteria" (cfr., pag. 34 della sentenza). Si è segnalato, tuttavia, che nemmeno la teoria c.d. "causale" può essere nella sua assolutezza condivisa: in particolare, le SS.UU. Modaffari hanno spiegato che "... la maggiore criticità involge necessariamente la riconosciuta teorica possibilità di sovrapposizione di due categorie dogmatiche (concorso esterno e partecipazione) del tutto autonome e con profonde caratterizzazioni differenziali" mentre "... la aprioristica svalutazione della condotta di messa a disposizione delle energie del singolo a favore del gruppo non tiene conto della possibile autonoma rilevanza probatoria del fatto in sé considerato alla stregua degli indicatori evidenziati dalla sentenza Mannino" ma, anche, "... con riferimento al rilievo operato dalla sentenza Pesce in relazione al riconosciuto effetto di attivazione in favore dell'associazione conseguente all'acquisizione della «qualità di uomo d'onore», al pari della dimostrata progressione nelle doti, introducendo una conoscenza appartenente al piano storico ed esperienziale, finisce per elevare a massima d'esperienza generalizzata una specifica realtà processuale" (cfr., ivi, pagg. 34-35). Ed è proprio con riguardo alla teoria "causale" che, alla luce dei rilievi e delle considerazioni sviluppate dalle SS.UU. "Modaffari", occorre confrontarsi in quanto, come accennato, molti ricorsi tendono a sottolineare come le captazioni e gli elementi acquisiti al processo non siano stati in grado di dimostrare l'esistenza di condotte dei singoli imputati dotate di reale e concreta efficienza causale sulla vita e sulla attività del sodalizio. Detto questo, e come acutamente osservato dalle SS.UU., occorre soffermare l'attenzione sulle peculiarità della condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso evitando il rischio di confonderne i tratti distintivi rispetto a quella di concorso esterno e, in particolare, considerare che, come è noto, solo per quest'ultima il presupposto essenziale (come ribadito nelle sentenze Demitry e Mannino) ed imprescindibile è rappresentato dalla possibilità di ravvisare un reale ed effettivo apporto causale alla organizzazione che, peraltro, non necessariamente, come si era affermato dalle SS.UU. Demitry, deve intervenire in momenti di fibrillazione del sodalizio ma che, invece, come avrebbero chiarito le SS.UU., Nlannino, ben può essere essenziale per la vita "ordinaria" della associazione. Proprio le SS.UU. Mannino hanno spiegato che risponde di concorso esterno "... il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr., per l'appunto, Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671). Tenendo ferme queste coordinate, allora, se la mera "affiliazione" non è di per sé sufficiente ad integrare il paradigma della "partecipazione" alla associazione, quel che occorre verificare è che l'agente abbia effettivamente tenuto comportamenti espressivi ed emblematici di militanza attiva; in tal senso, non è indispensabile che il partecipe si prodighi attivamente ed in termini causalmente efficienti sull'attività e lo sviluppo dell'associazione nei campi di operatività illecita, atteso che il proprium del reato risiede proprio - e, allo stesso tempo, essenzialmente - nella "compenetrazione" con il sodalizio che è l'oggetto delle condotte esteriori che lo manifestino. In tal senso, le SS.UU. Modaffari hanno richiamato le conclusioni della sentenza Mannino secondo cui "... va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che prende parte attiva al fenomeno associativo" tenendo conto che "... la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status" ma che "... implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte; in quest'ottica, si è chiarito che "... l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione" assumendo "... assoluta decisività ai fini della valutazione di appartenenza ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva". In definitiva, rileva il collegio che, alla luce delle coordinate offerte dalla elaborazione delle SS.UU., il contributo del singolo "partecipe" deve essere riferito ad aspetti che attengano alla vita dell'associazione, ben potendo a tal fine rilevare anche condotte che si esauriscano all'interno del sodalizio ovvero nelle sue' dinamiche organizzative non richiedendosi, necessariamente, un apporto causale che riguardi la sua concreta operatività e la sua proiezione esterna, ovvero, più in particolare, il compimento di reati-fine essendo sufficienti, ad integrare il delitto in esame, comportamenti emblematici del fatto che l'agente faccia "parte" del sodalizio operando al suo interno (o, anche, manifestandosi all'esterno come affiliato) e nella piena consapevolezza della natura della associazione e del legame fideistico e di reciproco riconoscimento che rappresenta, in effetti, il proprium della fattispecie. Non a caso, sono state ancora una volta le SS.UU. Modaffari a chiarire che la condotta penalmente rilevante (di "messa a disposizione") si debba esplicitare in atti "... di conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione" che non necessariamente, tuttavia, devono tradursi in un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua connotazione di immaterialità, sicché "... ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il parametro della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della rilevanza in concreto". Ed in tal senso, le SS.UU. hanno osservato che "... potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei poteri di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa" (cfr., pag. 36 della sentenza). Di assoluto rilievo, inoltre, è il passaggio in cui le SS.UU., in coerenza con le premesse ricostruttive di cui hanno dato ampiamente conto, hanno chiarito che, ai fini della prova della "partecipazione", rilevano "... i comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione ... e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura" aggiungendo che "... la messa a disposizione non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile, sotto il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - chiamata per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria" (cfr., pag. 41 della sentenza). In altri termini, le SS.UU. hanno insistito sulla necessità di appuntare la attenzione sulla esistenza di fatti e condotte che siano emblematici e rappresentativi della partecipazione al sodalizio, quand'anche non necessariamente manifestatasi nel compimento di reati-fine o di fatti funzionali alla sua attività esterna, ma che siano espressione certa della militanza nella associazione di cui il soggetto è parte manifestando tale partecipazione nel collaborare al suo funzionamento, alla sua organizzazione, alla conservazione della sua integrità anche sul piano del persistente controllo del territorio nel quale opera ed agisce. Numerosi ed emblematici sono gli elementi fattuali richiamati dai giudici della cautela a sostegno di una "partecipazione" del [OSCURATO:PERSONA] alla "vita" ed alla attività del sodalizio. Di rilievo, da questo punto di vista, è stata giudicata la conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il Barreca, richiamata a pag. 13, sulla "continuità" della loro affiliazione ad onta dei periodi di detenzione rispettivamente subiti. Altrettanto emblematiche della operatività del sodalizio sotto il profilo del controllo del territorio sono le conversazioni richiamate alle pagg. 13-14 circa la necessità di conoscere ed avere contezza delle attività imprenditoriali e dei lavori eseguiti nel territorio "di competenza", anche ai fini della suddivisione degli "utili" che ne potevano trarre. Risultano rilevanti, in quest'ottica, le conversazioni concernenti i lavori del supermercato Eurospin, quelle su [OSCURATO:PERSONA], sull'attività dell'impresa Berna, e che erano state tenute sempre con la partecipazione ed il consapevole intervento del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto che l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse di per sé sufficiente a comprovare la piena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio richiamando, tuttavia, in termini assolutamente congrui, elementi di conforto e riscontro come, ad esempio, la conversazione del 4.2.2018 che, ad onta del tentativo della difesa di svalutarne la portata, certamente non valutabile in questa sede, dà conto dello stretto legame del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] in un'ottica non personale ma associativa, sottolineando come il ricorrente mostrasse di essere perfettamente a conoscenza delle attività criminali di [OSCURATO:PERSONA] quali quelle in danno della ditta [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 17); ma, anche, la conversazione del 8.2.2018, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] e vertente sugli equilibri delle cosche sul territorio e, in particolare, sul biasimo del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 17), su cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso il suo parere manifestando piena conoscenza delle relative problematiche. Quanto all'episodio evocato nella conversazione del 25.2.2018, mentre la difesa si è soffermata sulla identificazione del soggetto di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato l'assunzione come un lontano parente presso l'impresa [OSCURATO:PERSONA], quel che rileva è ancora una volta la conferma dello stretto rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche nella "gestione" del territorio laddove, va pur detto, la identificazione dello Spanò (tramite archivi INPS) aveva consentito, secondo il Tribunale di confermare anche per questa via la sicura identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come l'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 18). Ed ancora, quali manifestazione di condotte "partecipative", sono state puntualmente e congruamente riportate le conversazioni del 22.3.2018 (in cui il [OSCURATO:PERSONA] aggiornava il [OSCURATO:PERSONA] su diverse questioni associative concernenti, in particolare, a pagamenti per lavori eseguiti sul territorio, manifestando una linea operativa condivisa da [OSCURATO:PERSONA] ed elaborata in un'ottica che necessitava di incontri e intese con esponenti di altre cosche). Nella medesima direzione, ha spiegato il Tribunale, milita la conversazione del 19.4.2018 in cui il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] discutevano della suddivisione di una somma di non comprovata lecita provenienza (cfr., pag. 21); ma, anche, le conversazioni riportata a pag. 23 una delle quali significativamente relativa alla necessità di sostenere le spese legali per [OSCURATO:PERSONA], detenuto. Secondo il Tribunale, poi, la difesa non aveva sollevato alcun rilievo sulla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'evento conviviale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cui avevano preso parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il boss [OSCURATO:PERSONA] cl. 1962 ("Arciprete"), esponente apicale della cosca Zavettieri di Roccaforte del Greco (come da condanna definitiva); sempre secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, pacifica, perché ammessa dal [OSCURATO:PERSONA], era inoltre la pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] con il Maesano perché anch'egli originario di Roccaforte tanto da rivendicare, nel corso della riunione, la propria origine nei luoghi in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva trascorso lunghi periodi di latitanza; il Tribunale, oltre a valorizzare la conversazione in termini di "partecipazione" al sodalizio ha colto ancora una volta l'occasione per individuare un ulteriore elemento di identificazione certa del soggetto parlante con l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L'episodio è stato per altro verso giudicato evidentemente emblematico della "intraneità" del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, testimoniata dagli argomenti trattati nel corso delle conversazioni intercorse nell'occasione e relative a vicende riferite ad equilibri di ‘ndrangheta (cfr., pag. 24); non indifferenti erano stati i riferimenti al periodo di detenzione del Maesano che non gli avrebbero impedito di continuare a dirigere gli affari della cosca (cfr., ivi, pag. 24). In tal modo, dunque, il Tribunale ha potuto desumere, dagli elementi investigativi disponibili, i tratti essenziali e caratteristici di condotte "partecipative" conformi alle direttive ermeneutiche delineate dalle SS.UU. "Modaffari" di cui si è detto in precedenza; ha spiegato, inoltre, come tali condotte non potessero ritenersi temporalmente limitate al periodo febbraio-giugno 2018 collocando, in questo contesto, le parole del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 25-26), di cui la difesa ha sostenuto la inattendibilità perché riguardanti una frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe manifestata nella primavera del 2020, ovvero in un periodo in cui erano vigenti le restrizioni adottate per la emergenza da COVID; i giudici della cautela, con argomentazione non manifestamente illogica, hanno tuttavia sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di cose apprese direttamente non rilevando, perciò, che il collaboratore non avesse dato conto della "fonte" delle sue conoscenze. Il Tribunale, ancora, non avendo trascurato alcun rilievo difensivo, ha fornito una spiegazione non incongrua delle ragioni per le quali la figura del [OSCURATO:PERSONA] non fosse emersa nelle intercettazioni relative altri esponenti della criminalità reggina quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 26) come in quelle intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi). 2.4 Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, ha correttamente richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e ritenuto la mancanza di elementi deponenti per la interruzione del vincolo anche all'esito del suo trasferimento all'estero che, difatti, non aveva impedito di mantenere contatti con esponenti del gruppo quantomeno sino al 2020. In tal modo, dunque, i giudici della cautela si sono conformati al principio, dal quale il collegio non ritiene di doversi discostare, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (cfr., Sez. 2 - , n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 2 - , n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01). Una volta ravvisata l'esistenza di esigenze cautelari relativamente al delitto associativo non vi era evidentemente alcuna possibilità di applicare una misura gradata, alla luce della presunzione di adeguatezza di quella di massimo rigore, già peraltro oggetto di plurimi vagli anche sul piano della legittimità costituzionale (cfr., per tutte, Corte Cost., n. 136 del 2017, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'appello di Torino - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, nell'imporre l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., fa salva solo l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, e non anche quella in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
Sentenza Cassazione n. 23463/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris