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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23286/2026

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[OSCURATO:PERSONA] natctil [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il -ricorso proposto nellìin-teresse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, con particolare riguardo alla erronea valutazione degli elementi probatori prospettati con i motivi di gravame che avrebbero consentito la riqualificazione del fatto nella fattispecie di tentato furto, con conseguente declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputata (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come la versione dei fatti fornita dalla prevenuta e dalla sua complice, finalizzata ad escludere la commissione di alcuna azione di violenza rivolta contro il sorvegliante durante la fase di repressione dell'asporto della merce, risultasse smentita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal direttore dell'esercizio commerciale, che risultavano del tutto affidabili ed attendibili in ragione della loro linearità e congruenza); che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] natctil [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il -ricorso proposto nellìin-teresse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, con particolare riguardo alla erronea valutazione degli elementi probatori prospettati con i motivi di gravame che avrebbero consentito la riqualificazione del fatto nella fattispecie di tentato furto, con conseguente declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputata (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come la versione dei fatti fornita dalla prevenuta e dalla sua complice, finalizzata ad escludere la commissione di alcuna azione di violenza rivolta contro il sorvegliante durante la fase di repressione dell'asporto della merce, risultasse smentita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal direttore dell'esercizio commerciale, che risultavano del tutto affidabili ed attendibili in ragione della loro linearità e congruenza); che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23286/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris