CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 21 settembre 2020 dal Tribunale di Latina in relazione a fattispecie di riciclaggio. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, NEMENCIUC [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta penale responsabilità a titolo di riciclaggio. Non sarebbe infatti delineato il contributo causale offerto dall'imputato che mai avrebbe avuto la disponibilità dei trattori di provenienza furtiva e che non avrebbe quindi potuto compiere alcun atto di alterazione degli estremi di riconoscimento dei beni medesimi, unica condotta concretamente diretta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. Non sarebbe possibile escludere che l'imputato abbia partecipato al reato presupposto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato. Non sarebbe possibile ritenere che l'imputato avesse qualsivoglia consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni ritenendo la difesa provato che costui stesse "eseguendo una commessa lavorativa" come proverebbero le dichiarazioni del datore di lavoro e i documenti sequestrati che avevano tratto in inganno anche gli operanti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata derubricazione dei fatti contestati in termini di ricettazione o di fattispecie tentata e della mancanza di motivazione sul punto (terzo e quarto motivo di ricorso). Secondo il ricorrente, a tutto voler concedere, difetterebbe la volontà di occultamento e potrebbe unicamente ritenersi la ricezione del bene. 2.4. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della eccessività della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere riconosciute per effetto della incensuratezza del ricorrente, dello svolgimento regolare di attività lavorativa, del fatto che a costui sarebbero stati forniti documenti falsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto alla contestata configurabilità del delitto di riciclaggio, i giudici del merito, hanno correttamente valutato la condotta del ricorrente quale contributo causale alla attività di terzi finalizzata a trasferire i beni in contestazione in un luogo idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 23774 del 13/07/2020 Rv. 279586 - 01). 1.2. In particolare, la ricostruzione di fatto riproposta nel provvedimento impugnato indica in maniera logica ed esaustiva i motivi per cui disattende le dichiarazioni del datore di lavoro e compiutamente espone come risulti impossibile ritenere verosimile la presenza di un effettivo incarico e di un effettivo contratto di trasporto stante la presenza di anomalie tali da escludere che il rapporto desumibile dai documenti falsi fosse effettivo. Con riferimento alla materiale condotta dell'imputato, inoltre, i giudici del merito hanno anche evidenziato come i documenti attestanti gli spostamenti fossero di fatto la trascrizione di mere dichiarazioni dello stesso e non di rilievi GPS o registrazioni del funzionamento dell'automezzo, come gli elementi desumibili da tale documentazione risultassero incongrui (in particolare con riferimento alla deviazione operata per effetto del presunto incarico), come le circostanze che hanno caratterizzato l'individuazione dell'imputato e il ritrovamento dei mezzi rubati collegassero gli uni all'altro e fossero caratterizzati da elementi (le attrezzature finalizzate al carico, le modalità di occultamento dei beni, il palese collegamento con una persona dileguatasi all'arrivo degli operanti) che dimostravano la sostanziale finalità di occultamento anche del preordinato trasporto in Romania. cele 1.2.1. Il ricorrente, facendo riferimento alle stesse dichiarazioni dekla Corte di appello aveva disatteso, ne ripropone il contenuto senza però confrontarsi con il contenuto dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e senza evidenziarne alcun profilo di illogicità incorrendo quindi nel vizio di aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 1.3. I medesimi vizi sono sussistenti anche in relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico. Proprio la ricostruzione come sopra richiamata, da considerarsi legittima, logica e congrua, e le anomalie ampiamente lumeggiate dai giudici del merito rendono evidente la concreta possibilità da parte dell'imputato di rappresentarsi, accettandone il rischio (Sez. 2, Sentenza n. 36893 del 28/05/2018 Rv. 274457 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21925 del 17/04/2018 Rv. 273183 - 01), la provenienza delittuosa dei beni che aveva accettato di ricevere e trasportare. 1.4. Terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Come già anticipato al punto 1.2, l'intera condotta del ricorrente attiene a un trasporto di merce rubata all'evidente fine di farne perdere le tracce. In tal senso depone l'intera ricostruzione del fatto e le palesi considerazioni sul punto presenti in primo e secondo grado. Risulta quindi logicamente e nemmeno implicitamente disattesa l'opposta tesi difensiva. 1.4.1. Nemmeno è possibile qualificare la condotta de qua alla stregua di tentativo posto che il segmento di condotta - la cui valenza agevolatrice è indubbia anche sotto un aspetto meramente morale - risulta intervenuto successivamente alla alterazione dei numeri identificativi del telaio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 37559 del 30/05/2019 Rv. 277080 - 01). 1.5. Inammissibile la doglianza in punto determinazione della pena base. Nel caso di specie, infatti, questa risulta essere stata fissata in valore corrispondente ai minimi edittali il che esclude la necessità di una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata. 1.5.1. Legittima la valutazione in punto circostanze attenuanti generiche avendo la Corte territoriale correttamente valorizzato, ai fini del diniego, non solo l'assenza di congrui profili di meritevolezza (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01) ma anche la presenza di elementi quali il carattere organizzato e preordinato e conseguentemente desumibile professionalità dell'azione. Tale motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 2. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr