CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione, aggravato anche dalla violenza sulle cose e dalla recidiva ex art. 99, comma 4, contestata e ritenuta a suo carico; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare sotto il profilo del vizio motivazionale l'operata graduazione della pena, è generico, perché non attinge la ratio decidendi della statuizione impugnata: ovvero che, pur dato atto dell'errore commesso dal primo giudice nell'individuare la pena-base, quella in concreto individuata come tale doveva essere ritenuta, comunque, congrua, avuto riguardo alle modalità della condotta e alla personalità criminale dell'autore del fatto, di modo che la pena finale irrogata, pari a mesi otto di reclusione, così come determinata per effetto della triplice riduzione delle attenuanti generiche, del vizio parziale di mente e del tentativo, doveva, comunque, ritenersi adeguata al fatto commesso, tanto più che un diverso e più corretto iter commisurativo della stessa avrebbe portato ad un risultato deteriore per l'imputato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci