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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 05559/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede cautelare, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale emessa il 17 maggio 2022, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quelle dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Raddusa e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si dà atto che è stata depositata rinuncia all'impugnazione da parte del difensore di fiducia del ricorrente munito di procura speciale.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell'aver determinato la causa della inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.11.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede cautelare, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale emessa il 17 maggio 2022, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quelle dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Raddusa e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si dà atto che è stata depositata rinuncia all'impugnazione da parte del difensore di fiducia del ricorrente munito di procura speciale. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell'aver determinato la causa della inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.11.
Sentenza Cassazione n. 05559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris