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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24097/2026

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entatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1398/2021 depositatail 20/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18831/2022Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 24097/2026Data pubblicazione 27/07/2026Con sentenza n. 1398/2021 del 20 luglio 2021, la Corte d’appello di Bariha respinto l’appello interposto dall’Inps avverso la sentenza di primogrado del Tribunale di Bari, che aveva a sua volta rigettato l’opposizioneproposta dall’Inpdap (cui poi era subentrato l’Inps) all’ordinanza-ingiunzione emessa il 17 febbraio 2008 dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], con cui erastato ordinato all’ente previdenziale il pagamento della somma di euro497.815,73, a titolo di rimborso delle somme anticipate dalla Regione perla liquidazione delle indennità di premio servizio in favore dei propridipendenti.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’Inps conricorso affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso assistito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione ela falsa applicazione dell’art. 2948, n. 5, c.c., nonché dell’art. 19 del r.d. n.2418 del 2 novembre 1993 e dell’art. 6 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 22del 13 dicembre 1983, per avere ritenuto applicabile alle pretese dellaRegione il termine di prescrizione decennale in luogo di quelloquinquennale, previsto per i crediti relativi alle indennità spettanti per lacessazione dal servizio.Con il secondo motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia la violazionee la falsa applicazione degli artt. 1219, 1224 e 1282 c.c., per avere laCorte d’appello di Bari ritenuto che sulle somme richieste dalla Regionedovessero essere calcolati gli interessi anche in assenza di una formalemessa in mora.Dinanzi alla Corte pendono altri ricorsi tra le stesse parti, aventi ilmedesimo oggetto, iscritti nel Registro generale ai nn. 18876 e 18937 del2022.Numero registro generale 18831/2022Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 24097/2026Data pubblicazione 27/07/2026Attesa la novità e la rilevanza delle questioni, ritiene il Collegio che èopportuno l’approfondimento delle stesse in pubblica udienza, qualemomento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essereassunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiarerilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023).

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazionein pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Lavoro del 3luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1398/2021 depositatail 20/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18831/2022Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 24097/2026Data pubblicazione 27/07/2026Con sentenza n. 1398/2021 del 20 luglio 2021, la Corte d’appello di Bariha respinto l’appello interposto dall’Inps avverso la sentenza di primogrado del Tribunale di Bari, che aveva a sua volta rigettato l’opposizioneproposta dall’Inpdap (cui poi era subentrato l’Inps) all’ordinanza-ingiunzione emessa il 17 febbraio 2008 dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], con cui erastato ordinato all’ente previdenziale il pagamento della somma di euro497.815,73, a titolo di rimborso delle somme anticipate dalla Regione perla liquidazione delle indennità di premio servizio in favore dei propridipendenti.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’Inps conricorso affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso assistito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione ela falsa applicazione dell’art. 2948, n. 5, c.c., nonché dell’art. 19 del r.d. n.2418 del 2 novembre 1993 e dell’art. 6 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 22del 13 dicembre 1983, per avere ritenuto applicabile alle pretese dellaRegione il termine di prescrizione decennale in luogo di quelloquinquennale, previsto per i crediti relativi alle indennità spettanti per lacessazione dal servizio.Con il secondo motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia la violazionee la falsa applicazione degli artt. 1219, 1224 e 1282 c.c., per avere laCorte d’appello di Bari ritenuto che sulle somme richieste dalla Regionedovessero essere calcolati gli interessi anche in assenza di una formalemessa in mora.Dinanzi alla Corte pendono altri ricorsi tra le stesse parti, aventi ilmedesimo oggetto, iscritti nel Registro generale ai nn. 18876 e 18937 del2022.Numero registro generale 18831/2022Numero sezionale 3253/2026Numero di raccolta generale 24097/2026Data pubblicazione 27/07/2026Attesa la novità e la rilevanza delle questioni, ritiene il Collegio che èopportuno l’approfondimento delle stesse in pubblica udienza, qualemomento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essereassunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiarerilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazionein pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Lavoro del 3luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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