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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 50040/2023

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guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08 gennaio 1967 avverso la sentenza resa l'otto novembre 2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Trani il 29/11/2017 confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati riciclaggio a lui ascritti e rideterminando la pena inflitta.

Ricorre l'imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per mancato proscioglimento dell'imputato con la formula perché il fatto non sussiste.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 14 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ( 1\, Maria a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08 gennaio 1967 avverso la sentenza resa l'otto novembre 2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Trani il 29/11/2017 confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati riciclaggio a lui ascritti e rideterminando la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per mancato proscioglimento dell'imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 14 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ( 1\, Maria a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]
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