Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1964

Cassazione n. 47944/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1964 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del reato (determinazione dell'imposta evasa per il superamento delle soglie) rilevando la utilizzabilità degli studi di settore, in assenza di allegazioni diverse da parte dell'imputato (anche in considerazione del rito prescelto, abbreviato).

Infatti, "In tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 3 - , Sentenza n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019 ) Rv. 277581 - 01).

2. Anche relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la decisione adeguatamente motiva, rilevando la sussistenza di un precedente penale e di numerose violazioni (anche se depenalizzate).

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1964 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del reato (determinazione dell'imposta evasa per il superamento delle soglie) rilevando la utilizzabilità degli studi di settore, in assenza di allegazioni diverse da parte dell'imputato (anche in considerazione del rito prescelto, abbreviato). Infatti, "In tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 3 - , Sentenza n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019 ) Rv. 277581 - 01). 2. Anche relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la decisione adeguatamente motiva, rilevando la sussistenza di un precedente penale e di numerose violazioni (anche se depenalizzate). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 47944/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris